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Sesta salvaguardia - 32.100
Lavoratori in mobilità - Lettera A
(msg.8881/2014)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 5.500 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero - anche mediante il versamento di contributi volontari - entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
Si evidenzia che il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, entro il quale riscontrare la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere verificato alla data del 6 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge n. 147 del 2014. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità, successivi al 6 novembre 2014, non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.
Il predetto versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità.
L’art. 2, comma 2, della legge n. 147 del 2014, precisa che per i lavoratori in argomento, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata in vigore della stessa legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, come specificato nel medesimo articolo al comma 1.
La norma riguarda, in via esclusiva, i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari alla data di entrata in vigore della legge n. 147 del 2014 o che presentano la domanda di prosecuzione volontaria entro il 5 gennaio 2015, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge 147 del 2014 e che perfezionino anche mediante il versamento della contribuzione volontaria, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Ai sopra citati lavoratori è limitata l’applicazione della deroga stabilita dall’articolo due, comma 1, lettera a), della legge n. 147 del 2014 alle disposizioni previste dalla art. 6, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184.
Si precisa che, all’atto dell’istruttoria o del riesame delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari, è necessario, prima di consentire il versamento anche per periodi superiori ai sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione, che sia verificata la possibilità, in capo all’assicurato, di raggiungere il diritto a pensione secondo le regole indicate.