Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia
-
Contributo di perequazione
-
Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
-
Decorrenza
-
Disposizioni eccezionali
-
La pensione anticipata
-
NASpI e pensione anticipata
-
Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
-
Penalizzazione
-
Requisiti per soggetti iscritti al 31 dicembre 1995
-
Requisiti per soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996
-
Risposte a quesiti
Salvaguardia
Assicurati salvaguardati che ritardano il pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile
(msg.9305/2014) (msg.7327/2015)
L’INPS, verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalle singole norme di salvaguardia dall’applicazione del D.L. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i., invia a ciascun soggetto beneficiario una lettera che certifica il diritto ad accedere al trattamento pensionistico secondo le regole vigenti prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legge, specificando, sulla base delle norme che regolano le cd “finestre di accesso”, la prima decorrenza utile per ottenere la pensione.
Nella lettera di certificazione l’Istituto precisa, altresì, la data di apertura della cd “finestra di accesso” e, quindi, la prima data utile dalla quale l’assicurato può ottenere la pensione.
Pertanto i soggetti in possesso della lettera certificativa di cui sopra possono presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra al pari di tutti gli altri assicurati.
In tali casi, tuttavia, qualora alla data di presentazione della domanda di pensione in salvaguardia risulti raggiunta la copertura finanziaria prevista dalla legge per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati, la domanda stessa dovrà essere respinta.
Ulteriori precisazioni (msg.7327/2015)
Come precisato con msg.9305/2014, nella lettera di certificazione del diritto alla salvaguardia, l’Istituto indica la data della prima decorrenza teorica utile della pensione, fermo restando la possibilità di presentare la relativa domanda in qualsiasi momento successivo alla predetta data.
Ciò posto, allo stato attuale delle operazioni di monitoraggio, con riferimento a coloro che presentino domanda di pensione in salvaguardia anche successivamente alla data indicata nella predetta certificazione, non sussistono problemi di esclusione dalla salvaguardia a causa della raggiunta copertura finanziaria.
Infine, le Sedi avranno cura di tenere in evidenza le domande di pensione in salvaguardia relative al personale del comparto scuola, in attesa delle indicazioni che saranno successivamente fornite dalla Direzione Centrale Pensioni all’esito della consultazione con i Ministeri competenti.
Dati di riepilogo della salvaguardia
Argomenti Correlati
- Dati di riepilogo delle salvaguardie al 13 dicembre 2013 (Fonte INPS)
- Dati di riepilogo delle salvaguardie al 31 gennaio 2014 (Fonte INPS)
- Dati di riepilogo delle salvaguardie al 2 luglio 2014 (Fonte INPS)
- Dati di riepilogo delle salvaguardie al 28 novembre 2014 (Fonte INPS)
- Dati di riepilogo delle salvaguardie al 20 marzo 2015 (Fonte INPS)
- Dati di riepilogo delle salvaguardie al 3 aprile 2015 (Fonte INPS)
- Dati di riepilogo delle salvaguardie al 13 luglio 2015 (Fonte INPS)
- Dati di riepilogo delle salvaguardie al 10 settembre 2015 (Fonte INPS)
- Dati di riepilogo delle salvaguardie a maggio 2016 (Fonte INPS)
- Dati di riepilogo delle salvaguardie a giugno 2016 (Fonte INPS)
Salvaguardia
Commissioni competenti istituite presso le DTL
(msg.522/2014)
Competenti ad esaminate le istanze di accesso ai benefici di cui al presente messaggio, in base a quanto disposto nei decreti interministeriali del 1° giugno 2012 e del 22 aprile 2013, e nella circolare ministeriale n. 44 del 2013, sono le Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro.
Si richiamano, a riguardo, le istruzioni già fornite con i messaggi n. 13343 del 9 agosto 2012 e n. 12577 del 2 agosto 2013.
Le suddette Commissioni sono composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell’Inps, designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza.
Si precisa che, il funzionario dell’Inps componente di Commissione, ove richiesto dal Presidente della stessa, dovrà fornire ogni informazione risultante dagli archivi dell’Istituto, con particolare riferimento ai periodi di congedo di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e ai giorni di permesso di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Le decisioni di accoglimento emesse dalle predette Commissioni devono essere comunicate con tempestività all’Inps, anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.
Avverso i provvedimenti delle Commissioni gli interessati possono presentare richiesta di riesame entro 30 gg. dalla data di ricevimento degli stessi, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.
Tutto ciò premesso, qualora gli interessati si rivolgano – al fine di conoscere se possano o meno rientrare tra i potenziali beneficiari della c.d. salvaguardia - alle strutture dell’Istituto, in attesa della comunicazione di accoglimento dell’istanza da parte della Commissione competente, le stesse dovranno verificare se i lavoratori siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in base alle disposizioni previgenti il decreto legge n. 201 del 2011, ed a porre in apposita evidenza i nominativi in attesa della comunicazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente.
Salvaguardia
(msg.12577/2013)
Ai lavoratori destinatari della salvaguardia in argomento, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
Argomenti Correlati
A tal riguardo si fa rinvio ai chiarimenti forniti, con riferimento ai lavoratori di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011, all’articolo 6, commi 2-ter, della legge n. 14 del 2012, all’articolo 22 della legge 7 agosto 2012, n. 135:
- nell’allegato n. 4 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012;
- nei punti 1,2,3.1,3.2 del messaggio n. 20600 del 13.12.2012;
- nell’allegato n. 1 della circolare n.76 dell’8 maggio 2013.
Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”
Come accennato in premessa, il decreto ministeriale del 16 dicembre 2014 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.
Ciò posto, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, e, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.
Per ciò che concerne le istruzioni relative alle modalità di calcolo della quota, si rinvia a quanto illustrato al punto 3.2 del messaggio n. 020600 del 13.12.2012 ed al punto 3 della circolare n. 60 del 2008 per le parti compatibili.
Si propongono qui di seguito alcuni esempi riguardanti lavoratori dipendenti.
- Esempio 1: iscritto FPLD
Verifica dell’età al 31 ottobre 2016 per un lavoratore nato il 20 marzo 1955:
l’età del lavoratore è di 61 anni e 225 giorni pari a (61+225/365)=61,616 anni
Al 31 ottobre 2016 ha un’anzianità contributiva di 1877 settimane pari a 1877/52 = 36,096 anni
La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 31 ottobre 2016 è pari a 61,616 + 36,096 = 97,712
Il lavoratore ha quindi raggiunto il diritto a pensione avendo superato quota 97,6 ed essendo in possesso dei requisiti minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione.
- Esempio 2: iscritti ai Fondi esclusivi dell’AGO
Verifica dell’età al 1° dicembre 2016 per un lavoratore nato il 20 marzo 1955:
l’età del lavoratore è di 61 anni e 256 giorni pari a(61+256/365)=61,701 anni.
Al 1° dicembre 2016 ha un’anzianità contributiva di 35 anni, 10 mesi e 24 giorni.
L’anzianità è quindi di 35 anni e 324 giorni pari a (35 + 324/360) = 35,900.
La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 1° dicembre 2016 è pari a 61,701 + 35,900 = 97,601.
Il lavoratore ha quindi raggiunto il diritto a pensione avendo superato quota 97,6 ed essendo in possesso dei requisiti minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione.
Accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e pronto soccorso
L’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, di cui al decreto in esame, trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Pronto soccorso ovvero del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 4 mesi si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico.
Di seguito sono specificati i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997)
Per effetto dei nuovi incrementi alla speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza devono essere incrementati di 7 mesi rispetto al limite ordinamentale.
Resta in ogni caso fermo il regime delle decorrenze introdotto dall’art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.
Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 l’accesso al pensionamento anticipato, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’art. 12 comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene con i seguenti requisiti:
- raggiungimento di un’anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi, indipendentemente dall’età;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un’età anagrafica di almeno 53 anni e 7 mesi;
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 57 anni e 7 mesi.
Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 18, comma 22 ter del decreto legge n. 98/2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n.111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).
Per tutte le fattispecie di accesso al pensionamento di cui al presente paragrafo 3, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2019 i requisiti sopra riportati dovranno essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)
Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio
(msg.522/2014)
Come più volte precisato, anche con messaggio n. 12577 del 2/8/2013 e circolare n. 76/2013, relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle disposizioni di cui al presente messaggio, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola.