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Ricostituzione posizione assicurativa rimpatriati dalla Libia
Periodi lavorati prima del compimento del 15° anno
(circ.267/1995)
Le posizioni assicurative ricostituite in Italia ai sensi della legge in oggetto non possono riguardare periodi di attivita' lavorativa svolta in Libia, tra il 1 luglio 1957 ed il 21 luglio 1970, in epoca anteriore alla data del compimento dell'eta' minima ivi prevista (15 anno di età) per essere ammessi al lavoro e, quindi, alla corrispondente tutela assicurativa. Tale limitazione riguarda non solo i lavoratori dipendenti ma anche quelli autonomi dei settori dell' agricoltura, dell'artigianato e del commercio.
Per l' attuazione della norma di legge in oggetto, la quale prevede in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia la ricostituzione nell' A.G.O. delle posizioni assicurative relative ad attività di lavoro dipendente e autonomo svolto in tale paese nel periodo dal 1 luglio 1957 al 21 luglio 1970, sono state emanate le relative disposizioni con circolare n.248 del 25.10.1991. Si e' posto ora il problema se possano o meno formare oggetto di ricostituzione delle posizioni assicurative in argomento quei periodi che si collocano in epoca anteriore al limite minimo di età previsto per l' avviamento al lavoro e cioè se possa tenersi conto, anche per i casi di specie, delle istruzioni impartite, da ultimo con circolare 143 del 10.5.1994 in ordine alle prestazioni di lavoro svolte, di fatto, dai fanciulli in violazione degli obblighi previsti dalla legislazione italiana. Al riguardo deve essere precisato, anche in relazione a talune perplessità manifestate, che l' art. 4 della legge 166/1991 prevede la "ricostituzione" in Italia della posizione assicurativa esistente in Libia e che, pertanto, dalla documentazione o dalla dichiarazione sostitutiva devono risultare attestate sia l' attività svolta che la durata dei periodi coperti di assicurazione. Da ciò deve dedursi che eventuali prestazioni lavorative " di fatto " svolte dai minori anteriormente alla età minima di ammissione al lavoro, in quanto prive di assicurazione, non possano rientrare nel campo di applicazione della legge stessa. In particolare, tenuto conto che la legislazione libica, secondo precisazioni fornite dal Consolato Generale d' Italia in Tripoli, non consente l' ammissione al lavoro dei giovani al di sotto del quindicesimo anno di età, la costituzione nell' A.G.O. delle posizioni assicurative dovrà pertanto effettuarsi solo per in relazione a periodi successivi a tale limite di età.
Per quanto riguarda i lavoratori dell' agricoltura, con circolari n. 109 del 5.4.1994 e n. 285 del 28.10.1994 sono state emanate le direttive per l' applicazione, nel settore dei CD / CM, della tutela del lavoro minorile ed e' stata richiamata la giurisprudenza di legittimità alla base della applicazione estensiva di una disciplina dettata - secondo la lettera dell' art. 1 della legge 977 del 17.10.1967 - con riferimento specifico ai fanciulli ed agli adolescenti " alle dipendenze di datori di lavoro" . In relazione a ciò , in sede di attuazione dell' art. 4 della legge 166 / 1991 non avrebbe alcuna giustificazione una discriminazione tra lavoratori dipendenti, destinatari testualmente e "ab origine" della disciplina a tutela del lavoro minorile e lavoratori autonomi CD/ CM nei confronti dei quali, ove si dovesse dare coerente seguito a quanto affermato al punto 3) della circolare n.248 del 25.10.1991, verrebbero ricostituite posizioni relative ad attività lavorativa autonoma svolta in Libia prive di copertura assicurativa in tale paese. Si ritiene, in definitiva, che non sia possibile assicurare ai soli soggetti riconosciuti destinatari dell' art. 24 della legge 977 del 17.10.1967 dalla giurisprudenza quella tutela negata ai destinatari propri ed "ab origine" della tutela stessa e cioè i minori occupati alle dipendenze di terzi. In base a quanto sopra detto, relativamente ai periodi di attività diretto - coltivatrice o colonica o mezzadrile svolta in Libia dal 1.7.1957 al 21.7.1970 si dispone che:
- continui a trovare applicazione il punto 3) della circolare n.248 del 25.10.1991 nel caso che l' attività autonoma in agricoltura sia stata resa in Libia posteriormente al compimento dell' eta' minima di ammissione al lavoro;
- sia esclusa dal campo di applicazione dell' art. 4 della citata legge n. 166/1991 l' attività autonoma di fatto resa in agricoltura, in Libia, anteriormente al compimento dell' età minima di ammissione al lavoro in quanto priva di assicurazione e, come tale, non ammessa alla ricostituzione della posizione in Italia prevista dall' art. 4 della legge stessa.
Anche per quanto concerne i lavoratori autonomi assicurati in qualità di artigiani o commercianti, valgono le stesse considerazioni di carattere generale sopra illustrate e devesi quindi escludere, per essi, la possibilità di ammettere, nella ricostituzione delle posizioni assicurative in Italia ai sensi della legge in oggetto,i periodi di attività eventualmente svolta in Libia anteriormente alla data di compimento dell' età minima ivi prevista per essere ammessi al lavoro. Restano ovviamente ferme le altre limitazioni temporali di cui e' cenno al punto 3.1 della circolare n.248 del 25.10.1991.
Ricostituzione posizione assicurativa rimpatriati dalla Libia
Lavoratori autonomi
(circ.248/1991)
Il diritto alla ricostituzione e' riferito ai periodi di attività lavorativa svolta in Libia, indipendentemente dalla circostanza che tale attività abbia determinato la copertura assicurativa in tale Paese. La domanda di ricostituzione deve essere corredata da documentazione comprovante l'attività svolta e la durata del periodo di lavoro. Nell'impossibilita' di produrla, e' sufficiente che i dati necessari risultino da una dichiarazione sostitutiva.
Artigiani e commercianti
La presentazione della domanda di ricostituzione determina l'accredito, nella Gestione speciale di appartenenza nel periodo considerato - per ciascun mese o frazione di mese di attività lavorativa svolta in Libia in qualità di titolare o di collaboratore - del contributo fisso mensile in vigore in Italia nel periodo cui l'accredito si riferisce. Il beneficio della ricostituzione della posizione assicurativa non può essere riconosciuto per i periodi anteriori all'inizio dell'obbligo assicurativo nella gestione speciale (luglio 1957/dicembre 1958 per gli artigiani e luglio 1957/dicembre 1964 per i commercianti). Ai fini del calcolo dell'onere da porre a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, si fa rinvio ai criteri indicati al punto 2 della circolare n. 223 del 16 settembre 1991. La disposizione vale ovviamente per i periodi successivi al dicembre 1958 per gli artigiani ed al dicembre 1964 per i commercianti.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Per i soggetti che durante la loro permanenza in Libia hanno svolto attività come coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'accreditamento dei contributi dovrà essere effettuato in base alle norme della Gestione speciale dei CD/CM in vigore durante il periodo dal 1 luglio 1957 al 21 luglio 1970 e, cioè, accreditando 3 giornate a settimana per gli uomini e 2 giornate per le donne ed i ragazzi, con l'attribuzione del contributo base vigente pro-tempore. Ai fini del calcolo dell'onere da porre a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, si fa rinvio ai criteri indicati al punto 2 della circolare n. 223 del 16 settembre 1991.
Ricostituzione posizione assicurativa rimpatriati dalla Libia
(circ.248/1991)
L'art. 4 della legge 1 giugno 1991, n. 166 conversione in legge del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103 indicata in oggetto prevede che i "cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettuato in Libia dal 1 luglio 1957 al 21 luglio 1970, previa presentazione di domanda corredata da documentazione comprovante l'attivita' svolta e la durata dei periodi di assicurazione ovvero, nell'impossibilita' di produrla, da dichiarazione sostitutiva, e con effetti dalla data di presentazione della domanda medesima. La predetta facoltà compete anche ai superstiti ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di reversibilità."
Per quanto evidente, si richiama l'attenzione delle Sedi sul fatto che coloro che richiederanno il beneficio di cui sopra, dovranno dimostrare di essere in possesso della cittadinanza italiana, al momento della domanda.
Secondo quanto espressamente previsto dalla disposizione in esame, gli effetti della ricostituzione della posizione assicurativa decorrono dalla data di presentazione della domanda. Si deve pertanto ritenere che la parziale o totale mancanza della documentazione richiesta non valga a spostare il suddetto termine iniziale ad un momento successivo. In caso di domanda incompleta, dovra' essere assegnato al richiedente il termine di 60 giorni per presentare la documentazione mancante. In considerazione della facolta' di presentare la documentazione sostitutiva di atto notorio, qualora l'interessato non ottemperi nel termine assegnato, la domanda deve essere respinta. In caso di presentazione di una nuova domanda, gli effetti della ricostituzione della posizione assicurativa decorreranno dalla data di quest'ultima. Sulla decorrenza degli effetti della domanda non ha influenza il materiale pagamento degli oneri che la legge pone a carico della gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che debbono essere calcolati ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con riferimento alla situazione di ciascun avente diritto al momento in cui avra' richiesto il beneficio in questione. Pertanto, l'accredito non deve essere subordinato alla preventiva determinazione degli oneri. La domanda puo' essere presentata anche dai superstiti del lavoratore, ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di riversibilita'.
Avverso i provvedimenti assunti ai sensi della legge n. 166 e dei precedenti decreti-legge emanati sulla materia di cui trattasi e' ammesso ricorso al Comitato Speciale del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai Comitati Amministratori delle gestioni interessate.
Ai fini delle prestazioni si precisa che ove i contributi in questione siano determinanti per il perfezionamento del diritto a pensione, quest'ultima non puo' avere decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di ricostituzione della posizione assicurativa.
Per coloro che, alla data di entrata in vigore della norma, risultino titolari di pensione, la contribuzione medesima, qualora si collochi in un periodo anteriore a quello di decorrenza della pensione, da' luogo alla ricostituzione del trattamento in essere con effetto dal mese successivo alla data di presentazione dell'anzidetta domanda. Qualora la contribuzione riconosciuta ai sensi della disposizione in esame si riferisca a periodi successivi alla decorrenza della pensione, la stessa, su esplicita richiesta dell'interessato, puo' essere utilizzata per la liquidazione di un supplemento, sussistendone le condizioni. Poste queste indicazioni di carattere generale si forniscono qui di seguito le istruzioni relative alla peculiarita' del provvedimento.
Ricostituzione posizione assicurativa rimpatriati dalla Libia
Lavoratori dipendenti
(circ.248/1991)
L'articolo 4, comma 1, come sopra detto, prevede espressamente che la ricostituzione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti delle posizioni assicurative afferenti periodi di lavoro prestato in Libia dal 1.7.1957 al 21.7.1970 ha effetto dalla data di presentazione della relativa domanda e comporta l'accredito, per ciascuna settimana di lavoro effettuato, del contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione in vigore pro-tempore.
La contribuzione oggetto di ricostituzione da' luogo nei confronti di coloro che non siano titolari di pensione - nel concorso, s'intende, delle condizioni di legge - alla liquidazione delle prestazioni secondo le norme comuni. Gli oneri eventualmente sostenuti dai singoli lavoratori che abbiano chiesto il riscatto degli stessi periodi per i quali viene oggi invocata la ricostituzione in argomento, riscatto disposto ai sensi dell'art. 51, 2 c. della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere rimborsati, a domanda, agli interessati.
In questa ipotesi, qualora il richiedente sia gia' in godimento di una pensione, per la cui determinazione si siano valutati periodi riscattati a norma della suddetta disposizione, dovra' essere dedotta dal rimborso la "quota parte relativa ai periodi gia' goduti della corrispondente pensione".
La quota di pensione corrispondente ai periodi che hanno formato oggetto di riscatto, da portare in deduzione dalle somme da rimborsare, sara' determinata secondo i criteri stabiliti con circolare n. 665 R.C.V. - n. 344 B. del 7 gennaio 1985 per l'applicazione della legge 2 maggio 1983, n. 181, per quanto compatibili con le disposizioni contenute nella legge in esame.
I coefficienti di rendita temporanea, necessari al calcolo della riserva matematica con la quale determinare per differenza la somma da rimborsare, saranno indicati dal Coordinamento Centrale per le Funzioni Statistico Attuariali di questa Direzione Generale.