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Riscatto periodi senza attività lavorativa durante part-time verticale
(circ.220/1996)
Sulla base di quanto dispone l' art. 8 del Dlgs 564/96, in favore dei lavoratori che abbiano stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico (settimane o mesi alterni), i periodi durante i quali non venga effettuata alcuna prestazione lavorativa e che non siano quindi già coperti da contribuzione obbligatoria o da altra contribuzione possono formare oggetto di domanda di riscatto mediante il versamento della corrispondente riserva matematica.
Detta facoltà di riscatto è alternativa alla possibilità di versare la contribuzione volontaria secondo le disposizioni di cui alla legge 47 / 1983, anche qui espressamente riconosciuta dal decreto a condizione che il richiedente l'autorizzazione possa far valere nel Fondo interessato almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio che precede la data della relativa domanda.
Il richiedente, sia che presenti domanda di riscatto che di autorizzazione ai versamenti volontari, ha l' onere di provare lo stato di disoccupazione a tempo parziale per l' intero periodo che abbia formato oggetto di una di tali domande, avendo cura di allegare alla domanda stessa apposita certificazione previamente rilasciata dal competente Ufficio del lavoro. La omessa o incompleta documentazione comporta la reiezione della domanda, salva restando la possibilità di presentarne una nuova.