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Riscatto periodi di congedo per formazione
(art.5 legge 53/2000)
L'art.5 della legge 53/2000, al comma 1, attribuisce ai lavoratori pubblici e privati, che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa azienda o amministrazione, la facoltà di usufruire di un periodo di congedo per formazione, continuativo o frazionato, con sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a undici mesi, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Il comma 2 del medesimo articolo 5, individua come congedi per formazione quelli finalizzati:
- al completamento della scuola dell'obbligo;
- al conseguimento del titolo di studio di secondo grado;
- al conseguimento del diploma universitario o del diploma di laurea,;
- nonché quelli comportanti partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Durante i sopra elencati periodi di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione.
Il comma 5 del citato articolo 5, attribuisce agli interessati la facoltà di coprire tali periodi mediante riscatto o mediante versamento di contribuzione volontaria.
L'onere di riscatto dovrà essere determinato con il criterio della riserva matematica ovvero secondo il calcolo percentuale introdotto dal D. Lgs.30.4.97 n.184, in relazione all'anzianità contributiva maturata dal richiedente alla data del 31.12.95.
In alternativa al riscatto l'interessato potrà effettuare versamenti volontari, previa autorizzazione, da rilasciare sulla base dei criteri fissati dall'art 5 del D.L.vo 16.9.96, n.564, come modificato dal D.L.vo n.184 del 30.4.1997 modificato poi dall'art.69 comma 10 della legge 388/2000.