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Riscatto ad integrazione per periodi di congedo parentale
L'art. 15, comma 2, lettera b, della legge 1204/71, nel testo riformulato dall'art. 3, comma 4, della legge n.53/2000, nel determinare il valore figurativo da attribuire ai periodi indicati nel punto 8 della circ.15/2001 in conformità a un valore convenzionale annuo uguale per tutti, stabilisce che gli interessati possono integrare il valore figurativo accreditabile per tali periodi mediante riscatto o versamenti volontari:
- Riscatto ad integrazione dei periodi di astensione facoltativa fruiti oltre i sei mesi anche se entro il terzo anno di vita del bambino
- Riscatto ad integrazione dei periodi di astensione facoltativa fruiti fra il terzo e ottavo anno di vita del bambino
- Riscatto ad integrazione per i periodi di allattamento (permessi orari)
- Riscatto ad integrazione per i periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa tra il terzo e l'ottavo anno
L'onere di riscatto deve essere determinato con i criteri di cui all'art. 13 della legge 12.8.62 n. 1338, cioè in termini di riserva matematica, anche per i soggetti che alla data dl 31.12.95 abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi o che abbiano iniziato il rapporto assicurativo successivamente a tale data.
Infatti, le modalità di calcolo percentuale dell'onere di riscatto, introdotte dal Decreto Legislativo 30.4.97, n. 184, non sono applicabili ai periodi che siano già coperti da contribuzione, come espressamente previsto dall'art.2 comma 2, del decreto citato.
Si dovrà pertanto determinare l'onere di riscatto scegliendo il sistema di calcolo, retributivo o contributivo, in relazione all'anzianità contributiva fatta valere dall'interessato alla data del 31.12.95.
Qualora si debba operare secondo il sistema retributivo si dovrà:
- calcolare la pensione teorica maturata dal richiedente,sulle anzianità contributive fatte valere alla data della domanda di riscatto (compresi i periodi accreditati figurativamente con le modalità fissate dall’art.8 della legge 155/81);
- calcolare la pensione teorica maturata dal richiedente sulle anzianità contributive fatte valere alla data della domanda di riscatto (compresi i periodi accreditati figurativamente con le modalità fissate dall’art.3, comma 4, della legge 53/2000, cioè con valore retributivo determinato sulla base dell’ammontare dell’assegno sociale);
- calcolare la differenza delle due pensioni su base annua determinandone il valore capitale con i coefficienti attuariali in vigore , individuati in relazione all'età, al sesso ed all'anzianità contributiva complessiva.