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Artigiani e commercianti
Unioni civili e convivenze di fatto - Obblighi previdenziali
(circ.66/2017)
Con legge n. 76/16 è stato introdotto l’istituto delle Unioni civili tra persone dello stesso sesso (art. 1, commi 2-35) e sono state disciplinate le convivenze di fatto (art. 1, commi 36-65).
Con la presente circolare, a fronte delle richieste di chiarimenti pervenute dalle strutture territoriali, si forniscono le prime istruzioni in merito all’incidenza delle nuove disposizioni normative sulla disciplina degli obblighi previdenziali posti a carico degli esercenti attività d’impresa.
Le Unioni civili
Le unioni civili sono definite “specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione” e sono costituite, in assenza di cause impeditive di cui all’art. 1, comma 4, da “due persone maggiorenni dello stesso sesso… (omissis) … mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni”.
Risultano di specifico interesse, nell’ambito dell’individuazione dell’obbligo contributivo nelle gestioni autonome, il comma 13 ed il comma 20.
Quest’ultimo prevede che, in materia di Unioni civili, “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184”.
Pertanto, qualsiasi disposizione normativa, regolamentare o amministrativa, oltreché tutte le disposizioni del codice civile espressamente richiamate dalla legge n. 76/16, che contengano la parola “coniuge”, devono intendersi riferite anche ad ognuna delle parti dell’Unione civile.
Lo status di coniuge rileva ai fini dell’individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d’impresa o, se l’impresa assume forma societaria, di uno dei titolari.
Infatti, nell’ambito della gestione previdenziale degli artigiani, l’art. 2, comma 2, n. 1) della legge n. 463/1959 e s.m.i., che estende l’assicurazione previdenziale per gli artigiani ai “familiari coadiuvanti”, indica “il coniuge”; di contenuto analogo, l’art. 2 comma 1 della legge n. 613/1966 e s.m.i., che annovera tra i soggetti obbligati all’iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali i “familiari coadiutori”, tra cui “il coniuge”.
La suddetta equiparazione tra il coniuge ed ognuna delle parti dell’Unione civile comporta la necessità di estendere le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile, registrato ai sensi di legge e comprovato da una dichiarazione sostitutiva della dichiarazione di cui all’art. 1, comma 9 della legge n. 76/2016 e all’art. 7 del DPCM n. 144/2016.
Ne deriva che, in sede di comunicazioni di eventi che il titolare è tenuto ad effettuare mediante il sistema ComUnica, introdotto dalla legge n. 40/07 ed in vigore a partire dal 1/4/2010, egli potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge.
Per quanto attiene al regime patrimoniale applicabile alle Unioni civili, il comma 13 della legge in questione considera applicabili, tra le altre, anche le disposizioni di cui alla sezione VI, del capo VI, del titolo VI, del libro I del codice civile.
In tale ambito rientra l’art. 230 bis c.c., che disciplina l’impresa familiare e i diritti ed obblighi dei relativi partecipanti.
La disposizione precisa che tra i familiari di cui essa assicura la tutela rientra il coniuge.
Pertanto, anche con riferimento al campo di applicazione dell’istituto dell’impresa familiare, deve intendersi che il soggetto unito civilmente al titolare dell’impresa familiare deve essere equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi di natura fiscale e previdenziale.
Le convivenze di fatto
Le convivenze di fatto consistono in unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
La nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente, per quanto di interesse, gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore.
Pertanto, il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.
Le sue prestazioni saranno quindi valutabili, in base alle disposizioni vigenti ed alle elaborazioni giurisprudenziali, al fine di individuare la tipologia di attività lavorativa che si adatti al caso concreto.
E’ utile evidenziare, inoltre, che il comma 46, che aggiunge l’art. 230 ter al codice civile, attribuisce al convivente “che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente“ il diritto di “partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato”, a meno che non sussista già tra le parti un rapporto di subordinazione o di società.
Tale innovazione, peraltro, non attribuisce ai conviventi di fatto i medesimi diritti di cui godono i familiari individuati dall’art. 230 bis, poiché a tal fine il legislatore avrebbe utilizzato locuzioni idonee ad includere il convivente nella formulazione del predetto articolo e non avrebbe al contrario introdotto un nuovo articolo, che disciplina separatamente i diritti del convivente che presti attività in un’impresa familiare.
In ogni caso, ai fini che qui interessano, si ritiene che, alla luce del tenore letterale e dell’interpretazione delle disposizioni introdotte, l’eventuale attribuzione di utili d’impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, ai sensi del nuovo articolo 230 ter, non abbia alcuna conseguenza in ordine all’insorgenza dell’obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.
A seguito delle opportune istruzioni che saranno emanate dalla competente Autorità finanziaria, per regolamentare gli aspetti fiscali di tale innovazione legislativa e le eventuali problematiche connesse, l’Istituto procederà ai conseguenti approfondimenti, utili ad individuare la corretta lettura dei dati reddituali forniti periodicamente dall’Agenzia delle Entrate.
Artigiani e commercianti
Regime contributivo agevolato
(circ.28/2020)
L’articolo 1, commi 691 e 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ha modificato alcuni requisiti per l’accesso al regime fiscale agevolato.
Non è stata peraltro apportata alcuna altra modifica al regime previdenziale agevolato che risulta vigente anche per il 2020, con la medesima portata già illustrata con le precedenti circolari n. 29/15, n. 35/16, n. 22/17, n. 27/18 e n. 25/19 alle quali si rinvia per i contenuti di dettaglio.
Si rammenta la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.
Il regime in parola, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2020 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2019 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2020, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2019 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020.
I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2020, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
Artigiani e commercianti
Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
Anno 2020 (circ.28/2020)
Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (cfr. la circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.
Anno 2019 (circ.25/2019)
Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (cfr. circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari ad € 0,62 mensili.
Anno 2017 (circ.22/2017)
Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.
Anno 2016 (circ.15/2016)
Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.
Anno 2015 (circ.26/2015)
Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.
Artigiani e commercianti
Termini e modalità di versamento
Anno 2020 (circ.28/2020)
I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2019, primo acconto 2020 e secondo acconto 2020.
Si ricorda che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.
Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Per ulteriori informazioni si rinvia ai messaggi n. 5769/12 e n. 11762/13
Anno 2019 (circ.25/2019)
I contributi devono essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 16 maggio 2019, 20 agosto 2019, 18 novembre 2019 e 17 febbraio 2020, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2018, primo acconto 2019 e secondo acconto 2019.
Si ricorda che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.
Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Per ulteriori informazioni si rinvia ai messaggi n. 5769/12 e n. 11762/13.
Anno 2017 (circ.22/2017)
I contributi devono essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2016, primo acconto 2017 e secondo acconto 2017.
Si ricorda che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.
Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Per ulteriori informazioni si rinvia ai messaggi n. 5769/12 e n. 11762/13.
Anno 2016 (circ.15/2016)
I contributi devono essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 16 maggio, 22 agosto, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2015, primo acconto 2016 e secondo acconto 2016.
Si ricorda che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.
Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Per ulteriori informazioni si rinvia ai messaggi n. 5769/12 e n. 11762/13.
Anno 2015 (circ.26/2015)
I contributi devono essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2015 e 16 febbraio 2016, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2014, primo acconto 2015 e secondo acconto 2015.
Si ricorda che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.
Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Per ulteriori informazioni si rinvia ai messaggi n. 5769/12 e n. 11762/13.
Artigiani e commercianti
Imprese con collaboratori
Anno 2020 (circ.28/2020)
Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:
- imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 230-bis C.C; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917); - aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233).
Anno 2019 (circ.25/2019)
Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:
- imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 230-bis C.C; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917); - aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (art. 1, comma 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233).
Anno 2017 (circ.22/2017)
Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:
- imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 230-bis C.C.; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917); - aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233).
Anno 2016 (circ.15/2016)
Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:
- imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 230-bis C.C.; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917); - aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233).
Anno 2015 (circ.26/2015)
Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:
- imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 230-bis C.C.; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917); - aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233).