Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Contribuzione Obbligatoria Lavoratori autonomi Artigiani e commercianti Affittacamere
-
Contributo di perequazione
-
Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
-
Decorrenza
-
Disposizioni eccezionali
-
La pensione anticipata
-
NASpI e pensione anticipata
-
Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
-
Penalizzazione
-
Requisiti per soggetti iscritti al 31 dicembre 1995
-
Requisiti per soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996
-
Risposte a quesiti
Affittacamere
Soggetti tenuti al pagamento dei contributi
(circ.110/1995)
Sono tenuti all'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali non tutti coloro che, avendo la disponibilità di un immobile, lo affittano in tutto o in parte a terzi, ma solo coloro che esercitano tale attività in forma abituale e con i requisiti previsti dalle disposizioni di legge che regolano in via generale l'assicurazione dei commercianti e di quelle particolari richiamate dalla norma del D.L. n. 97 sopra riportata. In particolare, perché sorga l'obbligo assicurativo come affittacamere, e' necessario che il soggetto interessato:
- sia munito della licenza rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 108 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- sia iscritto nel Registro degli esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (o nel R.I.T. - Registro imprese turistiche - se costituito);
- forniscano alloggio e, eventualmente, servizi complementari, in non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile.
Affittacamere
(circ.110/1995)
L’articolo 8 della legge 30 maggio 1995, n. 203 di conversione del D.L. 29.3.1995, n. 97, stabilisce che le persone esercenti attività di affittacamere di cui all’articolo 6, comma 9, della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono soggette alla contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente prodotto, anche nel caso in cui lo stesso sia inferiore al livello minimo imponibile determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 233/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il versamento dell’intero contributo IVS, dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno precedente, senza tenere conto del minimale, deve essere effettuato in due rate di uguale importo entro le normali scadenze previste per gli iscritti alla gestione (si tratta, in sostanza, delle normali scadenze fiscali) (circ.136/2002).