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Artigiani e commercianti
Contributo IVS sul minimale di reddito
Artigiani e commercianti
Contributo IVS sul minimale di reddito
Anno 2020
Anno 2020 (circ.28/2020)
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del + 0,5%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2018-dicembre 2018 ed il periodo gennaio 2019-dicembre 2019.
Conseguentemente, per l'anno 2020, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.953,00.
Tale valore è stato ottenuto, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2020 (€ 48,98) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39, così come disposto dall'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
|
Artigiani |
Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
24% |
24,09% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
21,90% |
21,99% |
La riduzione contributiva al 21,90 % (artigiani) e 21,99% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
|
Artigiani |
Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
€ 3.836,16 (3.828,72 IVS + 7,44 maternità)
|
€ 3.850,52 (3.843,08 IVS + 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
€ 3.501,15 (3.493,71 IVS + 7,44 maternità) |
€ 3.515,50 (3.508,06 IVS + 7,44 maternità) |
Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Artigiani |
Commercianti |
|
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
€ 319,68 (319,06 IVS + 0,62 maternità) |
€ 320,88 (320,26 IVS + 0,62 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
€ 291,76 (291,14 IVS + 0,62 maternità) |
€ 292,96 (292,34 IVS + 0,62 maternità) |
Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
Anno 2019
Anno 2019 (circ.25/2019)
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2017-dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018.
Conseguentemente, per l'anno 2019, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.878,00.
Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2019 (€ 48,74) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani |
Commercianti |
|
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
24% |
24,09% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
21,45% |
21,54% |
La riduzione contributiva al 21,45 % (artigiani) e 21,54% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Artigiani |
Commercianti |
|
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
€ 3.818,16 (3.810,72 IVS + 7,44 maternità)
|
€ 3.832,45 (3.825,01 IVS + 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
€ 3.413,27 (3.405,83 IVS + 7,44 maternità) |
€ 3.427,56 (3.420,12 IVS + 7,44 maternità) |
Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Artigiani |
Commercianti |
|
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
€ 318,18 (317,56 IVS + 0,62 maternità) |
€ 319,37 (318,75 IVS + 0,62 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
€ 284,44 (283,82 IVS + 0,62 maternità) |
€ 285,63 (285,01 IVS + 0,62 maternità) |
Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
Anno 2017
Anno 2017 (circ.22/2017)
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2015-dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016-dicembre 2016.
L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre, n. 208 (legge di Stabilità), dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”
Conseguentemente, per l'anno 2017, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali rimane invariato rispetto all’anno 2016 ed è pari a € 15.548,00.
Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2017 (€47,68) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415..
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
|
Artigiani |
Commercianti |
---|---|---|
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni |
23,55 % |
23,64 % |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
20,55 % |
20,64 % |
La riduzione contributiva al 20,55 % (artigiani) e 20,64% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
|
Artigiani |
Commercianti |
---|---|---|
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni |
3.668,99 (3.661,55 IVS + 7,44 maternità)
|
3.682,99 (3.675,55 IVS + 7,44 maternità) |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
3.202,55 (3.195,11 IVS + 7,44 maternità) |
3.216,55 (3.209,11 IVS + 7,44 maternità) |
Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Artigiani |
Commercianti | |
---|---|---|
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni |
305,75 (305,13 IVS + 0,62 maternità) |
306,92 (306,30 IVS +0,62 maternità) |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
266,88 (266,26 IVS + 0,62 maternità) |
268,05 (267,43 IVS + 0,62 maternità) |
Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
Anno2016
Anno2016 (circ.15/2016)
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2014-dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015-dicembre 2015.
L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre, n. 208 (legge di Stabilità) dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”
Conseguentemente, per l'anno 2016, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali rimane invariato rispetto all’anno 2015 ed è pari a € 15.548,00.
Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2016 (€47,68) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'aart. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415..
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
|
Artigiani |
Commercianti |
---|---|---|
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni |
23,10 % |
23,19 % |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
20,10 % |
20,19 % |
La riduzione contributiva al 20,10 % (artigiani) e 20,19% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
|
Artigiani |
Commercianti |
---|---|---|
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni |
3.599,03 (3.591,59 IVS + 7,44 maternità)
|
3.613,02 (3.605,58 IVS + 7,44 maternità) |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
3.132,59 (3.125,15 IVS + 7,44 maternità) |
3.146,58 (3.139,14 IVS + 7,44 maternità) |
Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Artigiani |
Commercianti | |
---|---|---|
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni |
299,92 (299,30 IVS + 0,62 maternità) |
301,09 (300,47 IVS +0,62 maternità) |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
261,05 (260,43 IVS + 0,62 maternità) |
262,22 (261,60 IVS + 0,62 maternità) |
Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
Anno 2015
Anno 2015 (circ.26/2015)
Per l'anno 2015, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.548,00.
Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2015 (€47,68) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani |
Commercianti | |
---|---|---|
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni |
22,65 % |
22,74 % |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
19,65 % |
19,74 % |
La riduzione contributiva al 19,65 % (artigiani) e 19,74% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Artigiani |
Commercianti | |
---|---|---|
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni |
3.529,06 (3.521,62 IVS + 7,44 maternità) |
3.543,05 (3.535,61 IVS + 7,44 maternità |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
3.062,62 (3.055,18 IVS + 7,44 maternità) |
3.076,61 (3.069,17 IVS + 7,44 maternità) |
Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Artigiani |
Commercianti | |
---|---|---|
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni |
294,09 (293,47 IVS + 0,62 maternità) |
295,25 (294,63 IVS +0,62 maternità) |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
255,22 (254,60 IVS + 0,62 maternità) |
256,38 (255,76 IVS + 0,62 maternità) |
Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.