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Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti da imprese assicuratrici e da società di assistenza
Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
(circ.56/2015)
Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto interministeriale n. 78459/2014.
Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 3, comma 26, della legge n. 92/2012.
Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 29, della legge n. 92/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
Per la composizione, durata delle cariche e compiti del Comitato amministratore del Fondo si rimanda agli articoli 4 e 5 del citato decreto.
Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 92/2012.
Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’Istituto distintamente, con le modalità definite dall’Istituto medesimo.