Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Modalità particolari di accesso alla pensione Assegni straordinari di sostegno al reddito
-
Contributo di perequazione
-
Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
-
Decorrenza
-
Disposizioni eccezionali
-
La pensione anticipata
-
NASpI e pensione anticipata
-
Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
-
Penalizzazione
-
Requisiti per soggetti iscritti al 31 dicembre 1995
-
Requisiti per soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996
-
Risposte a quesiti
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Assegno straordinario e pensione anticipata “quota 100”
(circ.10/2019)
L’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4/2019 consente di accedere alla pensione anticipata “quota 100” a coloro che perfezionano il requisito anagrafico di 62 anni e il requisito contributivo di 38 anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 14 non si applicano alle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 26, comma 9, lett. b), e dell’articolo 27, comma 5, lett. f), del decreto legislativo n. 148/2015.
Diversamente, l’articolo 22, rubricato “Fondi di solidarietà bilaterali”, al comma 1 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 4/2019, i Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo n. 148/2015, oltre le finalità previste dal citato articolo 26, comma 9, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che perfezionino i requisiti previsti per l’accesso alla pensione anticipata “quota 100” nel triennio 2019-2021.
Pertanto, i Fondi di solidarietà bilaterali possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per la pensione anticipata “quota 100” entro il 31 dicembre 2021.
La concessione di tali assegni è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.
Gli accordi sindacali in argomento, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo quanto disposto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 151/2015.
Poiché la decorrenza del predetto trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la “pensione quota 100”, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica e il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario in argomento non può essere erogato oltre il 31 marzo 2022.
Gli assegni straordinari per il conseguimento della pensione anticipata “quota 100” possono essere riconosciuti solo da quei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di costituzione, che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.
Fermo restando che l’istituto della cumulabilità dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro rimane disciplinata dai singoli decreti istituitivi dei Fondi di solidarietà, si rammenta che l’articolo 14, comma 3, del più volte citato decreto-legge n. 4/2019 prevede l’incumulabilità della pensione anticipata “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione anticipata “quota 100” e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Le istruzioni operative per la presentazione della relativa domanda di assegno straordinario verranno comunicate con successivo messaggio.
Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione
Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata dal 2019
(circ.10/2019)
Le disposizioni normative non individuano requisiti specifici per l’accesso agli assegni straordinari a sostegno del reddito e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione, ma ne subordinano il diritto e l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi e/o anagrafici, previsti dalla normativa vigente al momento del pensionamento, necessari per il conseguimento della prima decorrenza utile di pensione (anticipata o vecchiaia) entro il periodo massimo di fruizione delle prestazioni in argomento.
L’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019 sostituisce il comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
In particolare, dal 1° gennaio 2019 l’accesso alla pensione anticipata è consentito al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne.
La decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti contributivi, nei confronti dei quali non trovano applicazione - fino al 31 dicembre 2026 - gli adeguamenti della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni.
Il comma 4 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 4/2019 precisa che per l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito di cui al decreto legislativo n. 148/2015, nonché per la prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, i datori di lavoro devono provvedere al pagamento delle predette prestazioni ai lavoratori fino alla decorrenza del trattamento pensionistico e al versamento della contribuzione correlata fino alla maturazione dei requisiti minimi previsti per il predetto trattamento.
Pertanto, le prestazioni di accompagnamento di cui alla legge n. 92/2012 e gli assegni straordinari di cui al decreto legislativo n. 148/2015 dovranno essere erogati secondo le disposizioni di cui al richiamato articolo 15 anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata sarà dovuto fino al raggiungimento dei requisiti contributivi (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne).
Resta inteso che le citate prestazioni, aventi decorrenza entro il 1° gennaio 2019, continueranno a essere erogate fino alla scadenza prevista in base alle norme tempo per tempo vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ferma restando la facoltà per il titolare di presentare domanda di pensione anticipata secondo i requisiti contributivi di cui all’articolo 15 del decreto-legge in argomento.
Gli assegni straordinari e le prestazioni di accompagnamento alla pensione, con decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, saranno certificati ed erogati fino al raggiungimento del trattamento pensionistico individuato secondo i requisiti del citato articolo 15.
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Incrementi per aspettativa di vita
(msg.2535/2015)
Le circolari n. 35, n. 36 e n. 37 del 2012 hanno illustrato le nuove disposizioni in materia di requisiti dei trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
La circolare n. 63 del 20 marzo 2015 ha illustrato il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi dell’aspettativa di vita.
In particolare, il citato decreto ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi, confermando, pertanto, la misura dell’adeguamento per aspettativa di vita fissato in via previsionale nel 2011:
- quattro mesi dal 2016 al 2018.
La procedura di verifica del diritto a pensione e di certificazione ai sensi delle diverse salvaguardie, nonché delle prestazioni di esodo dei lavoratori prossimi a pensione (art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012), è stata aggiornata per accertare il raggiungimento dei requisiti in accordo con quanto stabilito nella circolare n. 63 del 20 marzo 2015, relativamente al triennio 2016-2018.
Tale aggiornamento riguarda anche la verifica del diritto a pensione finalizzata all’accesso all’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.
L’età pensionabile e l’anzianità contributiva minima richiesta per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata subiranno, inoltre, un ulteriore incremento nel biennio 2019-2020 e nei bienni successivi.
Sono stati richiesti numerosi chiarimenti in merito ai potenziali requisiti per il conseguimento del diritto a pensione da utilizzare nell’effettuare le certificazioni preventive necessarie per stabilire il momento in cui i lavoratori possono accedere alle prestazioni straordinarie a carico dei Fondi di solidarietà, ovvero alla prestazione prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 92 del 2012, nonché la loro data finale. Tale data finale in considerazione della durata massima prevista per ciascuna delle prestazioni in oggetto può ormai collocarsi nel biennio 2019-2020.
Al riguardo, si ritiene opportuno utilizzare i documenti previsionali più attuali a disposizione, lo scenario demografico Istat - base 2011, ripreso nel rapporto n. 15 della Ragioneria Generale dello Stato relativo alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio sanitario, che prevedono un incremento di cinque mesi dell’età pensionabile per il biennio 2019-2020 rispetto a quanto già sancito per il triennio 2016-2018 (cfr. circolare n. 63 del 20 marzo 2015) e un corrispondente incremento dell’anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata.
Pertanto, nell’effettuare qualunque attività di certificazione del diritto preventiva, o di consulenza, dovranno essere utilizzate le previsioni sopra indicate che prevedono:
- età pensionabile di 67 anni (rispetto ai 66 anni e 11 mesi previsti nella relazione tecnica alla legge Fornero);
- anzianità contributiva per il conseguimento della pensione anticipata di 43 anni e 3 mesi per gli uomini e di 42 e 3 mesi per le donne (rispetto ai precedenti, rispettivamente, 43 anni e 2 mesi e 42 e 2 mesi);
- età pensionabile di 64 anni per la fattispecie di cui all’articolo 24, comma 11, della legge n. 214 del 2011 (pensione anticipata per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996).
Si sottolinea che la fissazione definitiva dell’età pensionabile, ovvero dell’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento della pensione anticipata, rimane comunque demandata per legge ad un decreto direttoriale. Solo l’emanazione di tale atto modificherà definitivamente i requisiti pensionistici per il biennio 2019-2020, i quali potranno anche differire da quelli attualmente previsti.
Le procedure sono state aggiornate in coerenza con i contenuti del presente messaggio per i servizi di consulenza, per le certificazioni del diritto a pensione ai sensi delle diverse salvaguardie, per le prestazioni di esodo dei lavoratori prossimi a pensione (art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012) e per la verifica del diritto a pensione degli assegni straordinari.
Per quanto riguarda la liquidazione degli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà, le Sedi territoriali avranno cura di utilizzare le previsioni sopra indicate al fine della verifica del diritto all’accesso al Fondo di settore in favore dei lavoratori la cui risoluzione del rapporto di lavoro sia successiva alla data del presente messaggio.
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Poli specialistici
(msg.4621/2015)
A decorrere dal 1° agosto 2015 le domande di assegno straordinario devono essere presentate presso i Poli specialistici di cui all’allegato 1.
Tali Poli sono inseriti nelle LPS Assicurato Pensionato.
Sono fatti salvi gli accentramenti già previsti:
- per gli ex Enti pubblici creditizi di cui al decreto legislativo n. 357/1990 e alla circolare n. 93/2001 (allegato 2);
- per il Gruppo Ferrovie dello Stato e per il Gruppo Poste Italiane (allegato 3).
Nulla è innovato con riferimento alle Sedi che accentrano il finanziamento relativo alla provvista anticipata degli assegni straordinari.
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Per fronteggiare la ristrutturazione di enti pubblici e aziende private erogatori di servizi di pubblica utilità, sono previsti dall'art.2 comma 28 della legge dicembre 1996 n. 662 i fondi di solidarietà affinché i soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a "misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione" e sono regolamentati dal decreto del ministero del lavoro 27 novembre 1997 n.477.