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Gestione separata INPS/INARCASSA
Giurisprudenza
(circ.72/2015)
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare quale disciplina previdenziale debba ritenersi applicabile ai soggetti che esercitano attività libero professionale, definendo l’ambito applicativo e le ricadute sul corretto inquadramento contributivo del concetto di “esercizio della professione”.
Diverse sentenze della predetta Corte tra le quali la n. 14684 del 29 agosto 2012, e, successivamente, la n. 5827 del 8 marzo 2013 e la n. 9076 del 15 aprile 2013, hanno chiarito il regime previdenziale applicabile all’esercizio di attività professionali anche in settori diversi da quelli riservati ai professionisti per i quali sono previsti appositi Albi.
Invero, la Corte di Cassazione, al fine di stabilire se il reddito prodotto da un’attività professionale sia soggetto alla contribuzione dovuta alla Cassa professionale autonoma, ha puntualizzato che il concetto di “esercizio della professione” deve essere interpretato non in senso statico e rigoroso, ma nella piena considerazione della continua evoluzione delle specifiche competenze e delle cognizioni tecniche libero- professionali. Secondo la Suprema Corte, infatti, nel concetto di esercizio della professione deve essere compreso non solo l’espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche “l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un “nesso” con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione”.
Pertanto, secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione, la oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività in concreto svolta dal professionista, anche se non espressamente riservata, determina l’inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile previdenziale, sulla quale calcolare il contributo soggettivo obbligatorio e quello integrativo dovuto all’Ente previdenziale di categoria.