-
Contributo di perequazione
-
Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
-
Decorrenza
-
Disposizioni eccezionali
-
La pensione anticipata
-
NASpI e pensione anticipata
-
Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
-
Penalizzazione
-
Requisiti per soggetti iscritti al 31 dicembre 1995
-
Requisiti per soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996
-
Risposte a quesiti
Gestione separata
Nuovo Tipo Rapporto UNIEMENS Committenti
(circ.13/2016)
L’art. 52 del decreto Legislativo 81/2015 ha previsto il superamento del contratto a progetto, abrogando quanto disposto dagli art. 61 a 69 bis del D. Lgs. N. 276/2003.
Al fine di individuare le tipologie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 1° luglio 2015, nell’ambito del flusso Uniemens è stato individuato un nuovo codice “Tipo Rapporto” con le seguenti caratteristiche:
- Tipo rapporto: 18
- Descrizione: "Collaborazioni Coordinate e Continuative - D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act)"
Normativa di riferimento
- Art. 2, comma 57, legge 92/2012
“All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018»” - Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (GU del 30.12.2015)
Art. 1 comma 203
203. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e' confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016.
Gestione separata
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio
(circ.27/2015 - circ.13/2016 - circ.21/2017 - circ.18/2018 - circ.19/2019)
L’art. 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori – di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente- è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta cui si riferisce l'effettuazione della prestazione (secondo le aliquote vigenti di anno in anno).
Per le modalità e termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 10/2002.
Gestione separata
Minimale – Accredito contributivo
Anno 2020 (circ.12/2020)
Massimale
Per l’anno 2020 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a € 103.055,00.
Pertanto, le aliquote per il 2020 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2020 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a € 15.953,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72, mentre per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
- 4.103,11 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;
- 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
- 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
Reddito minimo annuo |
Aliquota |
Contributo minimo annuo |
---|---|---|
€ 15.953,00 |
24% |
€ 3.828,72 |
€ 15.953,00 |
25,72% |
€ 4.103,11 (IVS € 3.988,25) |
€ 15.953,00 |
33,72% |
€ 5.379,35 (IVS € 5.264,52) |
€ 15.953,00 |
34,23% |
€ 5.460,71 (IVS € 5.264,52) |
Anno 2019 (circ.19/2019)
Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2019 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a € 15.878,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.810,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
- € 4.083,82 (di cui € 3.969,5 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;
- € 5.354,06 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
- € 5.435,04 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
Reddito minimo annuo |
Aliquota |
Contributo minimo annuo |
---|---|---|
€ 15.878,00 |
24% |
€ 3.810,72 |
€ 15.878,00 |
25,72% |
€ 4.083,82 (IVS € 3.969,5) |
€ 15.878,00 |
33,72% |
€ 5.354,06 (IVS € 5.239,74) |
€ 15.878,00 |
34,23% |
€ 5.435,04 (IVS € 5.239,74) |
Anno 2018 (circ.18/2018)
Per l’anno 2018 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.710,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.770,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
- € 4.040,612 (di cui € 3.927,50 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 25,72 per cento;
- € 5.297,412 (di cui € 5.184,30 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72 per cento;
- € 5.377,533 (di cui € 5.184,30 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 34,23 per cento.
Reddito minimo annuo |
Aliquota |
Contributo minimo annuo |
---|---|---|
€ 15.710,00 |
24% |
€ 3.770,40 |
€ 15.710,00 |
25,72 % |
€ 4.040,612 (IVS 3.927,50) |
€ 15.710,00 |
33,72 % |
€ 5.297,412 (IVS 5.184,30) |
€ 15.710,00 |
34,23 % |
€ 5.377,533 (IVS 5.184,30) |
Anno 2017 (circ.21/2017)
Per l’anno 2017 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, e` pari a € 15.548,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali e` applicata l’aliquota del 24 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
- € 3.998,95 (di cui € 3.887,00 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72 per cento
- € 5.087,31 (di cui € 4.975,36 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 32,72 per cento.
Reddito minimo annuo |
Aliquota |
Contributo minimo annuo |
---|---|---|
€ 15.548,00 |
24% |
€ 3.731,52 |
€ 15.548,00 |
25,72 % |
€ 3.998,95 (IVS 3.887,00) |
€ 15.548,00 |
32,72 % |
€ 5.087,31 (IVS 4.975,36) |
Come e` noto, nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (ai sensi dell’art. 2, comma 29, legge n. 335/95).
Anno 2016
Per l’anno 2016 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.548,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali e` applicata l’aliquota del 24 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
- € 4.309,91 (di cui € 4.197,96 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 27,72 per cento
- € 4.931,83 (di cui € 4.819,88 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 31,72 per cento.
Reddito minimo annuo |
Aliquota |
Contributo minimo annuo |
---|---|---|
€ 15.548,00 |
24% |
€ 3.731,52 |
€ 15.548,00 |
27,72 % |
€ 4.309,91 (IVS 4.197,96) |
€ 15.548,00 |
31,72 % |
€ 4.931,83 (IVS 4.819,88) |
Come e` noto, nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (ai sensi dell’art. 2, comma 29, legge n. 335/95).
Anno 2015 (circ.27/2015)
Per l’anno 2015 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.548,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 23,50 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.653,78, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota del 30,72 per cento avranno l’accredito con un contributo annuale pari a € 4.776,35 (di cui € 4.664,40 ai fini pensionistici).
Come è noto, nel caso in cui il predetto minimale non è raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (v. art. 2, comma 29, legge n. 335/95).
Gestione separata
Ripartizione e versamento dell’onere contributivo
(circ.27/2015) (circ.13/2016) (circ.21/2017) (circ.18/2018) (circ.19/2019)
Aziende Committenti
Resta confermata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria - si ricorda quanto illustrato nella circolare n. 23 del 8 febbraio 2013 e messaggio n. 8460/2013.
Liberi professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo anno precedente, primo e secondo acconto anno in corso).
Gestione separata
Massimale annuo di reddito
Anno 2019 (circ.19/2019)
Per l’anno 2019 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95 è pari a € 102.543,00.
Pertanto, le aliquote per il 2019 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Anno 2018 (circ.18/2018)
Per l’anno 2018 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, è pari a € 101.427,00.
Pertanto, le aliquote per il 2018 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Anno 2017 (circ.21/2017)
Per l’anno 2017 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, e` pari a € 100.324,00.
Pertanto, le aliquote per il 2017 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Anno 2016 (circ.13/2016)
Per l’anno 2016 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, e` pari a € 100.324,00.
Pertanto, le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massim
Anno 2015 (circ.27/2015)
Le predette aliquote, del 30,72 e 23,50 per cento, sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, che, per l’anno 2015, è di € 100.324,00.
Serie annua del massimale contributivo
Vedi serie annua del massimale contributivo