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Risposte a quesiti
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti dalle imprese del credito
Finanziamento degli assegni straordinari
(circ.90/2015)
Versamento anticipato della provvista mensile a copertura degli assegni straordinari
Gli assegni straordinari vengono aggregati in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro esodante al fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dal datore di lavoro medesimo per il finanziamento delle prestazioni.
La procedura automatizzata a partire dal giorno 10 di ciascun mese individua gli assegni straordinari in essere, per i quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.
Tale importo viene reso disponibile:
in ambiente IMSPN, procedura AGENDA1, funzione PAES , per la Sede Inps indicata dal datore di lavoro per il versamento mensile della provvista anticipata al fine di darne comunicazione all’ente esodante;
· sul sito internet www.inps.it “Servizi online”, nella sezione “Enti pagatori: prestazioni di esodo”, per i datori di lavoro. Il servizio de quo rende disponibili in consultazione i dati sintetici ed analitici relativi al finanziamento mensile delle prestazioni straordinarie. L’accesso alle informazioni è consentito previo rilascio del codice PIN, con le modalità fornite nella pagina iniziale dell’applicazione (opzione “modalità di accesso”). Il codice PIN (o la sua estensione) deve essere richiesto alla sede INPS del versamento della provvista mensile.
L’accreditamento della provvista, sulla contabilità speciale di Tesoreria provinciale intestata alla Sede, deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione degli assegni.
La predetta Sede Inps, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in procedura, con la funzione PAES, la conferma dell’avvenuto versamento della somma richiesta da parte dell’azienda esodante.
Le modalità di versamento della provvista anticipata da parte delle aziende esodanti sui conti di tesoreria di Sede sono state da ultimo illustrate con il messaggio n. 9607 del 12 dicembre 2014.
Denuncia della quota del contributo straordinario, a copertura della contribuzione correlata
Le società del credito sono tenute a versare un contributo straordinario, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura della contribuzione correlata all’assegno straordinario.
Il contributo sarà versato per il periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico.
Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro.
Di seguito si forniscono le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens con riferimento ai lavoratori che accedono alla procedura di esodo in base alle disposizioni del decreto n. 83486/2014 (con decorrenza dal 1° luglio 2014). Per i lavoratori già percettori della prestazione di esodo con decorrenza anteriore al 1° luglio 2014 rimangono valide, ai fini della compilazione dei flussi mensili Uniemens, le precedenti istruzioni fornite con circolare n. 193/2000.
Modalità di composizione del flusso Uniemens per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD)
I lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario per i quali l’azienda è tenuta a versare il contributo straordinario a finanziamento della contribuzione correlata, saranno esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <TipoLavoratore> di <DatiRetributivi>, il nuovo codice “SD” che assume il significato di “Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà del personale del credito.
Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <DatiRetributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata, e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione correlata da versare (pari al 33% della suddetta base imponibile).
Si ricorda inoltre che, qualora l’esodo del lavoratore si verifichi durante il mese, andranno valorizzati nell’Uniemens Individuale dello stesso mese due distinti <DatiRetributivi> riferiti uno al periodo lavorato e l’altro al periodo di esodo.
La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente codice:
Codice
M136
Significato
Contributo straordinario per correlata relativa all’assegno straordinario a carico del Fondo del Credito decreto 83486/2014
Modalità di composizione del flusso Uniemens-ListaPosPA per i lavoratori iscritti ad una della casse pensionistiche della Gestione pubblica
L’azienda autorizzata al versamento della contribuzione correlata dovrà elaborare per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che accedono alla prestazione un quadro, V1, causale 7, codice motivo utilizzo 9 “Contribuzione correlata lavoratori in esodo”.
L’elemento <E0_PeriodoNelMese> o V1 <V1_PeriodoPrecedente> relativo all’ultimo periodo utile che precede la data di cessazione dal servizio, deve indicare nell’elemento <codicecessazione> il valore 47 “Cessazione per esodo legge n.92/2012”.
Per ciascun lavoratore ammesso alla procedura di esodo, all’interno dell’elemento <InquadramentoLavPA>, deve essere valorizzato l’elemento <TipoImpiego> con il codice 42 ”Lavoratore in esodo ex art. 3 legge n.92/2012” e gli elementi <contratto> e <qualifica> con i valori dichiarati nell’ultimo periodo utile. L’elemento <TipoServizio> da utilizzare durante il periodo di erogazione della prestazione deve essere valorizzato con il codice 71 ”Lavoratore in esodo ex art. 3 legge n. 92/2012 – fondo solidarietà personale del credito”.
All’interno dell’elemento <GestPensionistica> non devono essere valorizzati gli elementi <StipendioTabellare> e <RetribIndivAnzianita>.
L’elemento <Imponibile> deve essere valorizzato indicando il valore di riferimento sul quale è calcolata la contribuzione correlata, l’elemento <Contributo> con l’importo della contribuzione da versare.
Si segnala, infine, che eventuali arretrati relativi al rapporto di lavoro devono essere denunciati utilizzando le consuete modalità previste per il personale cessato, elaborando gli specifici Elementi V1, causale 1.
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti dalle imprese del credito
Modalità di compilazione del flusso Uniemens
(circ.90/2015)
Contributo ordinario
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens - a decorrere dal mese di maggio 2015 a differenza del passato, la contribuzione ordinaria non dovrà più essere esposta con separato codice contributivo ma sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Tale disposizione vale sia per i dipendenti iscritti alla gestione privata che per i dipendenti di che hanno optato per l’iscrizione alla gestione pubblica.
Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da luglio 2014 a aprile 2015, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con decreto 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
Ai fini del versamento degli arretrati (nei limiti sopra definiti luglio 2014 – aprile 2015), le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> indicando i seguenti dati:
in <CausaleADebito> il nuovo codice “M151” che assume il significato di "Contributo ordinario Fondo del Credito luglio 2014 - aprile 2015";
in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile arretrato, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,20% dell’imponibile.
Con riferimento alle competenze arretrate (periodo da luglio 2014 a aprile 2015), resta ferma la possibilità per gli interessati di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare).
Contributo addizionale
Con successiva circolare verranno fornite le istruzioni procedurali relative al contributo addizionale.
Modalità di composizione del flusso Uniemens per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD)
I lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario per i quali l’azienda è tenuta a versare il contributo straordinario a finanziamento della contribuzione correlata, saranno esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <TipoLavoratore> di <DatiRetributivi>, il nuovo codice “SC” che assume il significato di “Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà del personale del credito.
Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <DatiRetributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata, e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione correlata da versare (pari al 33% della suddetta base imponibile).
Si ricorda inoltre che, qualora l’esodo del lavoratore si verifichi durante il mese, andranno valorizzati nell’Uniemens Individuale dello stesso mese due distinti <DatiRetributivi> riferiti uno al periodo lavorato e l’altro al periodo di esodo.
La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente codice:
Codice
Significato
M136
Contributo straordinario per correlata relativa all’assegno straordinario a carico del Fondo del Credito decreto 83486/2014
Modalità di composizione del flusso Uniemens-ListaPosPA per i lavoratori iscritti ad una della casse pensionistiche della Gestione pubblica
L’azienda autorizzata al versamento della contribuzione correlata dovrà elaborare per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che accedono alla prestazione un quadro, V1, causale 7, codice motivo utilizzo 9 “Contribuzione correlata lavoratori in esodo”.
L’elemento <E0_PeriodoNelMese> o V1 <V1_PeriodoPrecedente> relativo all’ultimo periodo utile che precede la data di cessazione dal servizio, deve indicare nell’elemento <codicecessazione> il valore 47 “Cessazione per esodo legge n.92/2012”.
Per ciascun lavoratore ammesso alla procedura di esodo, all’interno dell’elemento <InquadramentoLavPA>, deve essere valorizzato l’elemento <TipoImpiego> con il codice 42 ”Lavoratore in esodo ex art. 3 legge n.92/2012” e gli elementi <contratto> e <qualifica> con i valori dichiarati nell’ultimo periodo utile. L’elemento <TipoServizio> da utilizzare durante il periodo di erogazione della prestazione deve essere valorizzato con il codice 71 ”Lavoratore in esodo ex art. 3 legge n. 92/2012 – fondo solidarietà personale del credito”.
All’interno dell’elemento <GestPensionistica> non devono essere valorizzati gli elementi <StipendioTabellare> e <RetribIndivAnzianita>.
L’elemento <Imponibile> deve essere valorizzato indicando il valore di riferimento sul quale è calcolata la contribuzione correlata, l’elemento <Contributo> con l’importo della contribuzione da versare.
Si segnala, infine, che eventuali arretrati relativi al rapporto di lavoro devono essere denunciati utilizzando le consuete modalità previste per il personale cessato, elaborando gli specifici Elementi V1, causale 1.
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti dalle imprese del credito
Modalità di finanziamento delle prestazioni
(circ.90/2015)
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:
- contributo ordinario dello 0,20% (di cui lo 0,133% a carico del datore di lavoro e lo 0,067% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi i dirigenti; eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione (articolo 6, comma 2, del D.I. in oggetto); tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legge n. 150/2013, convertito con modifiche dalla legge n. 15/2014, che ha prorogato il termine di legge di cui all’articolo 6, comma 2-bis, del decreto legge n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2012, cui consegue la proroga della disciplina contenuta nei decreti interministeriali adottati ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto legge n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, il finanziamento delle prestazioni previste dal Fondo, secondo le norme del decreto interministeriale di adeguamento, è dovuto a decorrere dal 1° luglio 2014;
- contributo addizionale; in caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto, altresì, un contributo a carico del datore di lavoro, determinato nella misura dell’1,50%; a norma dell’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.I. n. 83486 del 2014, il contributo è calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni;
- contributo straordinario, dovuto da parte del datore di lavoro per i lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni straordinari in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata;
- per le prestazioni della sezione emergenziale di cui all’articolo 12, commi 1, 3 e 4, è dovuto da parte del datore di lavoro un contributo il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni, comprensive della contribuzione correlata, deliberate dal Comitato.
Ai contributi di finanziamento ordinari, addizionali e straordinari, compresi quelli di cui alla sezione emergenziale, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 25, della legge n. 92/2012, compreso l’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti dalle imprese del credito
Codifica Aziende
(circ.90/2015)
Nell’ambito di applicazione del regolamento del Fondo di solidarietà del personale del credito rientrano i lavoratori delle imprese, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche, che applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), ed i relativi contratti complementari.
Il Ccnl del settore credito si applica ai dipendenti delle aziende del credito, delle finanziarie ed ai dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività creditizia e/o finanziaria ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 385 del 10 settembre 1993.
Le posizioni contributive delle aziende interessate saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “3D”, che, dal 01/07/2014, assume anche il significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex decreto n. 83486/2014 (Fondo di solidarietà settore credito)”.
Tale codice di autorizzazione è già attribuito e permane alle imprese precedentemente iscritte al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese del credito ex decreto n. 158/2000.
Ai fini dell’individuazione delle ulteriori aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo è necessario che le stesse provvedano a trasmettere alla competente Sede dell’Istituto una dichiarazione di responsabilità in ordine al Ccnl applicato e i relativi contratti complementari tramite Cassetto previdenziale aziende.
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti dalle imprese del credito
Soppressione incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati
(circ.90/2015)
Il decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014 non ha previsto la conferma dell’incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati titolari di assegno emergenziale, disciplinato dall’articolo 11-bis, comma 8, del decreto n. 158/2000. In particolare, l'articolo 11-bis, comma 8, del decreto n. 158/2000 disponeva che «qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 andrà a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla lettera a)». Le modalità di fruizione dell’incentivo erano state disciplinate con la circolare n. 88/2011.
Pertanto, attesa l’avvenuta abrogazione del decreto n. 158/2000 ad opera del decreto n. 83486/2014, l’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori nel periodo in cui gli stessi fruiscono delle prestazioni di assegno emergenziale, disciplinato dall’articolo 11-bis, comma 8, del decreto n. 158/2000, non spetta per assunzioni successive alla data del 30 giugno 2014.
Si precisa che per le assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2014, il datore di lavoro continuerà invece a fruire del beneficio contributivo disciplinato dall’articolo 11-bis, comma 8, del decreto n. 158/2000, fino alla naturale scadenza.