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Computo nella gestione separata
Pensione di vecchiaia e pensione anticipata con il computo di periodi assicurativi. Requisiti
(circ.184/2015)
Nei confronti degli iscritti alla gestione separata che, in possesso di contribuzione nelle gestioni di cui all’art. 3 del D.M n. 282 del 1996, maturino a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per l’esercizio della facoltà di computo, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 24, commi 7 e 11, del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011 con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (messaggio n. 219 del 2013, p. 7).
Pertanto, i predetti soggetti, con l’esercizio del computo, conseguono la pensione di vecchiaia in gestione separata in base ai requisiti anagrafici e contributivi indicati, rispettivamente, ai punti 1.2 lett. a) e b) e al p. 1.1.2 della circolare n. 35 del 14.3.2012 illustrativa delle disposizioni introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dalla sopra menzionata legge n. 214.
I medesimi soggetti possono, altresì, conseguire la pensione anticipata in gestione separata con i requisiti previsti per coloro che hanno contribuzione solo dal 1° gennaio 1996.
Resta ferma la condizione della cessazione dell’attività di lavoro dipendente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Nessun rilievo ha, invece, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o parasubordinata.