Misura della contribuzione correlata per le domande presentate dal 1° maggio 2015 (msg.3096/2015)
L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, così come modificata dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, di conversione del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.
Nel caso di accesso alla predetta prestazione il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
La norma prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati, è versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, e per la determinazione della sua misura.
Nella circ.119/2013 l’Istituto, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, aveva reso noto che, in analogia con quanto previsto per le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dall’articolo 2, commi 6 e 10, della legge n. 92/2012 in materia di ASpI, la retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in uniEmens), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
La disciplina in materia di Aspi è stata rivisitata dal decreto legislativo n. 22/2015 che, in attuazione della legge delega n. 183/2014, ha introdotto la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). L’Istituto ha reso note le novità con messaggio n. 2971 del 30 aprile 2015.
Tale norma prevede l’accredito a favore dei lavoratori percettori della prestazione della contribuzione rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Rimangono ferme le ulteriori indicazioni già fornite con messaggio n. 17768/2013.
Il Ministero del Lavoro, con nota prot. 29/0002120 del 28 aprile 2015 ha precisato che, in tale fattispecie, non risulta applicabile il massimale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 22/2015.
La citata disciplina in materia di contribuzione indicata dal decreto legislativo n. 22/2015 è applicabile con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro presentino domanda per la procedura di esodo, ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012, a decorrere dal 1° maggio 2015.
Con riferimento alle domande presentate prima di tale data continueranno ad applicarsi le modalità di calcolo della contribuzione proprie dell’Aspi, già indicate nella circ.119/2013.