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Risposte a quesiti
Prestazione per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani prossimi alla pensione
Prestazione per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani e pensione anticipata “quota 100”
(circ.10/2019)
Ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge in esame, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione
Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata dal 2019
(circ.10/2019)
Le disposizioni normative non individuano requisiti specifici per l’accesso agli assegni straordinari a sostegno del reddito e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione, ma ne subordinano il diritto e l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi e/o anagrafici, previsti dalla normativa vigente al momento del pensionamento, necessari per il conseguimento della prima decorrenza utile di pensione (anticipata o vecchiaia) entro il periodo massimo di fruizione delle prestazioni in argomento.
L’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019 sostituisce il comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
In particolare, dal 1° gennaio 2019 l’accesso alla pensione anticipata è consentito al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne.
La decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti contributivi, nei confronti dei quali non trovano applicazione - fino al 31 dicembre 2026 - gli adeguamenti della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni.
Il comma 4 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 4/2019 precisa che per l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito di cui al decreto legislativo n. 148/2015, nonché per la prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, i datori di lavoro devono provvedere al pagamento delle predette prestazioni ai lavoratori fino alla decorrenza del trattamento pensionistico e al versamento della contribuzione correlata fino alla maturazione dei requisiti minimi previsti per il predetto trattamento.
Pertanto, le prestazioni di accompagnamento di cui alla legge n. 92/2012 e gli assegni straordinari di cui al decreto legislativo n. 148/2015 dovranno essere erogati secondo le disposizioni di cui al richiamato articolo 15 anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata sarà dovuto fino al raggiungimento dei requisiti contributivi (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne).
Resta inteso che le citate prestazioni, aventi decorrenza entro il 1° gennaio 2019, continueranno a essere erogate fino alla scadenza prevista in base alle norme tempo per tempo vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ferma restando la facoltà per il titolare di presentare domanda di pensione anticipata secondo i requisiti contributivi di cui all’articolo 15 del decreto-legge in argomento.
Gli assegni straordinari e le prestazioni di accompagnamento alla pensione, con decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, saranno certificati ed erogati fino al raggiungimento del trattamento pensionistico individuato secondo i requisiti del citato articolo 15.
Prestazione per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani prossimi alla pensione
Applicazione del doppio calcolo di pensione e della penalizzazione
(msg.2565/2015)
A seguito della pubblicazione della circolare n. 74 del 10/04/2015, relativa ai criteri di applicazione dell’art. 1, comma 707 legge 190/2014 , si rende necessario fornire alcune precisazioni circa le modalità di applicazione della norma in argomento alle prestazioni di esodo ai sensi della legge n. 92/2012, art. 4.
La data che fungerà da discrimine per l’applicazione del comma 707 sarà quella di entrata in vigore della medesima legge eil meccanismo del doppio calcolo troverà applicazione solo sulle prestazioni di esodo la cui certificazione "calcolo importo" sarà stata emessa dal 1° gennaio 2015 in poi.
Tale data rappresenta un dato inequivoco facilmente recuperabile sull’archivio FELPE e sono in corso le modifiche di UNICARPE che consentano di acquisire l’informazione in procedura e gestire automaticamente il calcolo.
Continueranno invecea rimanere provvisorie tutte le prestazioni di esodo le cui certificazioni sono state emesse dal 1° gennaio 2015 sulla base delle istruzioni impartite con il messaggio n. 1504 del 27 febbraio 2015.
E’ importante sottolineare che il meccanismo del doppio calcolo troverà sempre applicazione in fase di liquidazione di pensione derivante da prestazione art. 4, a nulla rilevando in questo caso la data di certificazione.
Da ultimo occorre rammentare che per le prestazioni di esodo ex art. 4 tese alla pensione anticipata, e aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 1° dicembre 2017, non trovano più applicazione le penalizzazioni di cui alla legge n. 214/2011, ancorché siano state applicate sull’importo certificato.
Prestazione per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani prossimi alla pensione
Accesso alla procedura di esodo a decorrere dal 1° maggio 2015 dei lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals ed alla Gestione Dipendenti Pubblici ex Inpdap
(msg.5804/2015)
Ambito di applicazione
Si fa riferimento ai messaggi n. 3096 del 6 maggio 2015 e n. 4704 del 10 luglio 2015 della Direzione centrale Entrate – con i quali sono stati forniti chiarimenti concernenti la misura della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo ex art. 4, Legge n. 92/2012, a seguito dell’emanazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 22/2015 disciplinanti la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – per fornire ulteriori precisazioni con specifico riferimento ai lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals ed alle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici.
In particolare, vengono date indicazioni sul piano operativo in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens in presenza di lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico e dei lavoratori iscritti ad una delle gestione pensionistiche dei dipendenti pubblici (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) per i quali i datori di lavoro abbiano presentato domanda per la procedura di esodo ex art. 4, Legge n. 92/2012 a far data dal 1° maggio 2015 e per quelli che presentano nuovi programmi di esodo annuali con la medesima decorrenza.
Si rammenta che – a prescindere dalla data di presentazione della domanda per la procedura di esodo – la posizione contributiva della gestione privata dell’azienda esodante, dedicata al versamento della contribuzione figurativa correlata per i lavoratori in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012, continuerà ad essere caratterizzata dall’attribuzione del codice di autorizzazione “6E”, avente, come noto, il significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della Legge n. 92/2012”. Analogamente per i lavoratori iscritti alla gestione dipendenti pubblici deve essere utilizzata la specifica posizione previdenziale dedicata alla procedura di esodo aperta nell’ambito della gestione pubblica (cfr. circolare n. 63/2014, paragrafo 9).
Ciò premesso, si fa presente che con circolari n. 90 del 2014 e n. 63 del 2014 (disciplinanti rispettivamente le prestazioni a favore dei lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals ed alle gestioni pubbliche ex Inpdap, al fine di incentivarne l’esodo ex art. 4, commi da 1 a 7-ter) l’Istituto aveva reso noto che la quantificazione della contribuzione correlata avviene in analogia con quanto previsto per le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dall’articolo 2, commi 6 e 10, della legge n. 92/2012 in materia di ASpI.
La disciplina in materia di Aspi è stata modificata, come noto, dal decreto legislativo n. 22/2015 che, in attuazione della legge delega n. 183/2014, ha introdotto la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) che, nello specifico, prevede l’accredito a favore dei lavoratori percettori della prestazione della contribuzione rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Si fa presente, per inciso, a tal riguardo, che – come precisato dal Ministero del Lavoro, con nota prot. 29/0002120 del 28 aprile 2015 – alla fattispecie di cui si tratta non risulta applicabile il massimale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 22/2015.
La citata disciplina in materia di contribuzione, come modificata dal citato decreto legislativo n. 22/2015, risulta, in considerazione di quanto sopra rammentato, applicabile con riferimento ai lavoratori di cui all’oggetto per i quali i datori di lavoro presentino domanda per la procedura di esodo ex articolo 4 della Legge n. 92/2012, a decorrere dal 1° maggio 2015.
Per completezza, si rammenta, infine, che, in relazione ai lavoratori per i quali le imprese esodanti abbiano già presentato la predetta domanda di accesso (mod. SC77) alla procedura di esodo in data anteriore al 1° maggio 2015, corredata dall’indicazione (mod. SC77) dei lavoratori in uscita nell’anno solare in corso, continueranno ad essere applicabili le disposizioni di cui alle citate circolari nn. 119/2013, 63/2014 e 90/2014 fino al termine del programma di esodo.
Lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals. Modalità di composizione del flusso Uniemens.
All’interno dell’elemento <Qualifica1> nel flusso Uniemens, i datori di lavoro di cui si tratta dovranno valorizzare il valore “V” avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”.
Inoltre, dovrà essere valorizzato l’elemento <Qualifica2>, ed anche il <TipoLavoratore> mentre, continuerà a non dover essere valorizzato l’elemento <Qualifica3>.
Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente).
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno riportati, nel DM2013 virtuale ricostruito, nella colonna “somma a debito” con il codice “M161”.
Lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche ex Inpdap. Modalità di composizione del flusso Uniemens-ListaPosPA
Per ciascun lavoratore ammesso alla procedura di esodo, all’interno dell’elemento <InquadramentoLavPA>, deve essere valorizzato l’elemento <TipoImpiego> con il codice 39 ”Lavoratore in esodo ex art.4 legge n.92/2012” e gli elementi <contratto> e <qualifica> con i valori dichiarati nell’ultimo periodo utile. L’elemento <TipoServizio> da utilizzare durante il periodo di erogazione della prestazione deve essere valorizzato con il codice 81 ”Lavoratore in esodo ex art.4 legge n.92/2012 - Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”.
All’interno dell’elemento <GestPensionistica> non devono essere valorizzati gli elementi <StipendioTabellare> e <RetribIndivAnzianita>. L’elemento <Imponibile> deve essere valorizzato indicando il valore di riferimento sul quale è calcolata la contribuzione correlata, l’elemento <Contributo> con l’importo della contribuzione da versare.
Si rammenta, infine, che la posizione previdenziale dedicata alla procedura di esodo deve essere utilizzata esclusivamente per denunciare la contribuzione correlata. Gli arretrati relativi al rapporto di lavoro corrisposti al dipendente dovranno essere denunciati secondo le consuete modalità previste per il personale cessato utilizzando la posizione previdenziale dell’azienda per i lavoratori iscritti alla gestione pubblica.
Prestazione per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani prossimi alla pensione
Prestazione a favore di lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals
(circ.90/2014)
La presente circolare regola l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, così come modificata dalla dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, di conversione del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, in relazione ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (gestione ex Enpals).
A tal fine, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reso con nota pr. 2477 del 30 maggio 2014, si intendono applicabili ai predetti lavoratori le disposizioni e le indicazioni contenute nella circolare n. 119/2013 e nei messaggi n. 17768/2013, n. 20538/2013 e n. 1653/2014, fatta eccezione per i profili amministrativi ed operativi di seguito riportati.
Requisiti del lavoratore
Fermo restando quanto stabilito dal paragrafo 3.2 della circolare n. 119/2013, si specifica quanto segue.
La disciplina di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, trova applicazione per gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo di cui alla lettera c) comma 1 dell’art 2 del d.lgs. n 182 del 1997 che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. Tale disciplina trova applicazione per tutti gli iscritti alla gestione ex Enpals sempreché prestino attività a tempo indeterminato.
A tali fini si richiamano le circolari n. 35 e n. 36 del 2012 nelle quali è illustrata la normativa vigente a decorrere dal 1° gennaio 2012 in materia di pensionamento di vecchiaia e anticipato, nonché i requisiti contributivi ed anagrafici per il conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche in base alle disposizioni di cui all’articolo 24, commi 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, e 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.
Determinazione della competenza (msg.3324/2014)
L’articolo 16 del DPR n. 1420 del 1971 stabilisce che, ai fini della liquidazione delle pensioni spettanti a coloro che possono far valere contributi sia presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti (Fondo Ago), sia presso l’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti Gestione ex Enpals, è possibile presentare la domanda di pensione all’una o all’altra delle predette Gestioni, con diritto alla liquidazione di una sola pensione previa totalizzazione dei contributi versati ed accreditati
A tale proposito, quindi, in tutti i casi in cui, ai fini dell’accesso alla prestazione in oggetto, sia indispensabile procedere ad una valutazione della competenza, sarà necessario determinare la stessa, già nella fase prodromica, sia ai fini della prestazione di cui all’articolo 4 della legge n. 92 del 2013 e sia alla scadenza della stessa, ai fini della valutazione del perfezionamento dei requisiti minimi contributivi, assicurativi ed anagrafici.
Nei casi di lavoratori che sono titolari di contribuzione presso la gestione ex Enpals, il Fondo Lavoratori Dipendenti dell’Istituto, nonché le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’Istituto stesso, l’accertamento del requisito contributivo, ai fini del diritto a pensione dell’interessato, deve essere condotto valutando: 1) in primo luogo, l’eventuale conseguimento dei requisiti pensionistici attraverso l’unificazione dei contributi accreditati presso la gestione ex Enpals e la gestione lavoratori dipendenti dell’Istituto; 2) qualora detta verifica dia esito negativo, l’eventuale conseguimento del diritto a pensione cumulando la contribuzione della gestione speciale e del F.P.L.D. dell’Istituto; 3) in via residuale, il conseguimento del diritto a pensione attraverso l’utilizzo dei contributi accreditati nelle tre diverse gestioni (messaggio n. 14371 del 01/06/2007). In tal caso, tuttavia, la contribuzione già accreditata presso la gestione ex Enpals potrà essere utilizzata, previo trasferimento alla gestione AGO dell’Istituto, con gli stessi criteri in vigore per la contribuzione accreditata nell’AGO e, di conseguenza, cumulata con quella da lavoro autonomo ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nella gestione speciale (messaggio n. 36579 del 28 aprile 1994).
Occorre, infine, precisare che nei casi di lavoratori titolari anche di contribuzione per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia presso la Gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni la stessa potrà essere totalizzata con la contribuzione ex Enpals secondo quanto previsto dall’art 4-ter della legge del 17 marzo 1993 n. 63 di conversione del Decreto legge 15 gennaio 1993, n 6.
Determinazione della contribuzione figurativa correlata
La norma prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati, è versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.
In analogia con quanto previsto per le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dall’articolo 2, commi 6 e 10, della legge n. 92/2012 in materia di ASpI, la retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 (“imponibile di riferimento”).
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
In particolare, per il 2014, l’aliquota contributiva ed i massimali da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata degli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo sono i seguenti:
- per la generalità degli assicurati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995: aliquota pari al 33,00% calcolata sull’imponibile di riferimento riportato su base giornaliera fino al massimale di € 729,90, con applicazione del sistema di calcolo dei contributi per fasce di retribuzione giornaliera (cfr. circ. 20/2014, par. 21.2), senza l’applicazione della contribuzione di solidarietà sul massimale relativo a ciascuna delle fasce;
- per la generalità degli assicurati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995: aliquota pari al 33,00% calcolata sull’imponibile di riferimento fino al massimale annuo di € 100.123,00, senza l’applicazione della contribuzione di solidarietà sull’imponibile di riferimento eccedente il predetto massimale.
Il versamento della contribuzione figurativa correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della dichiarazione contributiva relativa ai lavoratori posti in esodo (per la cui compilazione si rinvia al par. 4 della presente circolare), utilizzando il modello di versamento unificato F24 compilato sulla base delle indicazioni operative in vigore per la gestione ex Enpals.
Nell’ipotesi di morte del lavoratore, non essendo reversibile la prestazione, l’obbligo contributivo si estingue e l’Istituto provvederà a rimborsare al datore di lavoro l’eventuale eccedenza della contribuzione figurativa correlata.
Codifica aziendale. Modalità di composizione del flusso Uniemens
Ferme le istruzioni operative diramate con la richiamata circolare n. 119 del 2013, successivamente all’accettazione della fideiussione, la competente Sede – che, allo scopo, viene individuata nella Sede dell’Istituto presso la quale il datore di lavoro assolve i propri obblighi contributivi relativi alla gestione “Aziende DM” – avvalendosi del supporto del Polo PALS competente per territorio, procederà all’apertura di una apposita posizione contributiva (attività di impresa ex ENPALS) dedicata al versamento della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo.
A tale posizione sarà attribuita la denominazione di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art.4 legge n.92/2012”.
Tale posizione dovrà essere utilizzata per l’esposizione della contribuzione correlata riferita ai lavoratori posti in esodo; a tal fine i datori di lavoro nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <TipoRapporto> valorizzeranno il nuovo valore “9” avente il significato di “lavoratori in esodo ex art.4 legge n.92/2012”.
Per ciascuno dei suddetti lavoratori, la valorizzazione degli elementi in Uniemens segue le regole ordinarie, fatta salva quella relativa agli elementi seguito indicati:
- <ImportoRetribuzione>: indicare l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata (imponibile di riferimento);
- <CodiceRetribuzione>: sono ammessi esclusivamente i seguenti valori:
- “RN”, per indicare l’imponibile di riferimento di ogni mese;
- “CL”, per indicare eventuali conguagli dell’imponibile di riferimento derivanti dall’accredito, nel corso dell’erogazione del trattamento in oggetto, di competenze retributive (es. liquidazione di premi di produzione o conguagli retributivi) afferenti al biennio precedente la decorrenza del trattamento di cui si tratta. In tal caso, si ricorda di valorizzare in modo appropriato l’elemento <Periodo>;
- <Agevolazione>: valorizzare l’elemento <Codice>, utilizzando il codice di agevolazione di nuova istituzione “ES”, che contraddistingue le informazioni contributive relative ai “lavoratori in esodo ex art.4 leggen.92/2012”. Non valorizzare l’altro elemento in esso contenuto <ImportoAgevolato>;
- <Contributo>: indicare l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare, calcolata secondo la metodologia illustrata nell’ambito del precedente paragrafo e sulla base dell’aliquota contributiva e dei massimali tempo per tempo vigenti, valorizzando l’elemento <Normale>. Non valorizzare gli altri elementi in esso contenuti <Aggiuntivo> e <Solidarietà>.
Il monitoraggio dei versamenti relativi alla contribuzione figurativa correlata sarà effettuato dal Polo PALS territorialmente competente, che provvederà, con cadenza bimestrale, a verificare la coerenza fra quanto risultante dalla dichiarazione contributiva e quanto versato. Qualora emergano discordanze fra i predetti importi, il predetto Polo PALS è tenuto a comunicare alla Sede competente gli esiti del riscontro, affinché quest’ultima possa adottare le necessarie azioni di escussione della fideiussione bancaria sulla base della prassi appositamente prevista.
Da ultimo, si fa presente che, laddove il programma di esodo coinvolga lavoratori afferenti a gestioni pensionistiche diverse (es “fondo pensione lavoratori dipendenti” e “fondo pensioni lavoratori dello spettacolo”) dovrà essere presentata una specifica fideiussione bancaria per ogni gestione pensionistica interessata.
Istruzioni operative per il conguaglio della tassa di ingresso della mobilità
Con specifico riferimento al recupero delle somme pagate ai sensi dell’art.5, comma 4, della legge n. 223/1991, previsto espressamente dal comma 7-ter dell’art. 4 della legge n. 92/2012 per l’ipotesi in cui gli accordi sindacali siano stati conclusi nell’ambito delle procedure ex art. 4 e art. 24 della citata legge n. 223/1991, l’eventuale conguaglio della tassa di ingresso della mobilità andrà indicata in un flusso Uniemens separato rispetto a quello relativo alla contribuzione figurativa correlata, secondo le istruzioni già contenute nella circolare n. 119/2013 al par. 15.