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Opzione per il Sistema Contributivo
Rivalutazione del montante individuale per periodi oggetto di riscatto collocati temporalmente dopo il 31/12/1995
Con circolare n. 162 del 19 luglio 1997 sono state fornite le istruzioni applicative delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184.
In tale contesto è stato precisato che relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, per i quali la relativa quota di pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo, in quanto l’anzianità contributiva alla predetta data risulta inferiore a 18 anni, il corrispondente onere è determinato non più in termini di riserva matematica ma applicando l’aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto stesso.
La retribuzione, presa a base di calcolo dell’onere e rapportata al periodo riscattato è accreditata sulla posizione assicurativa dell’iscritto, collocandola temporalmente in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto.
Ai fini del calcolo della pensione, “la rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto”. (articolo 2, comma 5, del decreto n.184 del 1997)
A norma dell’articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, “Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l’aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno al tasso di capitalizzazione”
Consegue che la rivalutazione del montante in parola deve essere operata al 31 dicembre di ciascun anno con esclusione dell’anno in cui è stata presentata la domanda di riscatto.
I criteri sopra delineati trovano applicazione per i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell’onere, si applica l’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (articolo 4 decreto n.184 del 1997).