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Gestione separata
Aliquote contributive e di computo
Gestione separata
Aliquote contributive e di computo
Anno 2019
Anno 2019 (circ.19/2019)
Collaboratori e figure assimilate |
Aliquote |
---|---|
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL |
34,23% (33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL |
33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
Liberi professionisti |
Aliquote |
---|---|
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
Anno 2018
Anno 2018 (circ.18/2018)
Collaboratori e figure assimilate |
Aliquote |
---|---|
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL |
34,23% (33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL |
33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
Liberi professionisti |
Aliquote |
---|---|
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
Anno 2017 - Nuove aliquote dal 1° luglio
Nuove aliquote dal 1° luglio 2017 (circ.122/2017)
La legge 22 maggio 2017, n. 81 - recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato” - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2017, n. 135 - ha introdotto importanti modifiche riguardanti le aliquote contributive dovute dall’anno 2017 per alcune tipologie di iscritti alla Gestione Separata.
In particolare, l’art. 7 – Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL – dispone che “All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento”.
Ne consegue che, a decorrere dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.
Tale aliquota, infatti, si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:
- 32,00 per cento, così come stabilito dall’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- 0,50 per cento, stabilita dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’art. 1, comma 788 della citata legge finanziaria 2007);
- 0,22 per cento disposto dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Soggetti interessati ed esclusi
Per espressa previsione normativa, sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:
- Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (così come disciplinato dall’art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986);
- tutte le collaborazione coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazione occasionali;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.
Ne deriva che restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento i compensi corrisposti come:
- Componenti commissioni e collegi;
- Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);
- Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998);
- Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);
- Associati in partecipazione (non ancora cessati);
- Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300).
Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata dalle aziende Committenti, di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, sono fissate come segue:
Codice |
Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria,non titolari di pensione e di P.IVA |
Aliquote |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
IVS |
Mal,mat, anf |
maternità |
dis-coll |
totale |
|
1A - 1E |
AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA |
32 |
0,5 |
0,22 |
0,51 |
33,23 |
1B |
SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA |
32 |
0,5 |
0,22 |
0,51 |
33,23 |
1C |
REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA |
32 |
0,5 |
0,22 |
0,51 |
33,23 |
1D |
LIQUIDATORE DI SOCIETA' |
32 |
0,5 |
0,22 |
0,51 |
33,23 |
02 |
COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI |
32 |
0,5 |
0,22 |
0,51 |
33,23 |
03 |
PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI |
32 |
0,5 |
0,22 |
32,72 |
|
04 |
AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001) |
32 |
0,5 |
0,22 |
32,72 |
|
05 |
DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO EROGATA DA... |
32 |
0,5 |
0,22 |
0,51 |
33,23 |
06 |
CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE) |
32 |
0,5 |
0,22 |
0,51 |
33,23 |
07 |
VENDITORE PORTA A PORTA |
32 |
0,5 |
0,22 |
32,72 |
|
09 |
RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE 326/2003 ART. 44) |
32 |
0,5 |
0,22 |
32,72 |
|
10 |
CO. CO. E CO. DEI TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA O ULTRASESSANTACINQUENNI |
|
||||
11 |
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA. |
32 |
0,5 |
0,22 |
0,51 |
33,23 |
12 |
RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI |
32 |
0,5 |
0,22 |
0,51 |
33,23 |
13 |
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE ( dal 2004 al 2015) |
32 |
0,5 |
0,22 |
32,72 |
|
14 |
FORMAZIONE SPECIALISTICA |
32 |
0,5 |
0,22 |
32,72 |
|
17 |
CONSULENTE PARLAMENTARE |
32 |
0,5 |
0,22 |
0,51 |
33,23 |
18 |
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015 |
32 |
0,5 |
0,22 |
0,51 |
33,23 |
Rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un terzo e di due terzi.
Anno 2017
Anno 2017 (circ.21/2017)
Liberi Professionisti |
Aliquote |
---|---|
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
Collaboratori e figure assimilate |
Aliquote |
---|---|
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
32,72% (32,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24 % |
Anno 2016
Anno 2016 (circ.13/2016)
Liberi Professionisti |
Aliquote |
---|---|
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
Collaboratori e figure assimilate |
Aliquote |
---|---|
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
31,72% (31,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24 % |
Anno 2015
Anno 2015 (circ.27/2015) (circ.58/2015)
L’art. 10-bis del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, - cd Milleproroghe – convertito dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11, pubblicata sulla GU n. 49 del 28 febbraio 2015, ha sostituito il primo periodo dell’art. 1, comma 744, della legge 147/2013 e variato quanto già previsto dall’art. 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (s.m.i.).
Conseguentemente ai lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, per l’anno 2014 e 2015 si applica l’aliquota contributiva del 27%, per l’anno 2016 si applica l’aliquota contributiva del 28% e per l’anno 2017 del 29%.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 491 ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett.g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2015, è stabilita al 23,50 per cento.
E’ confermata l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati , della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007).
A modifica di quanto illustrato con circolare n. 27 del 5 febbraio u.s., per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, i contributi dovuti per l’anno 2015 sono calcolati applicando le aliquote così come di seguito specificato:
Liberi Professionisti |
Aliquote |
---|---|
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
23,50% |
Collaboratori e figure assimilate |
Aliquote |
---|---|
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
30,72% (30,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
23,50% |
Ne consegue che l’accredito contributivo calcolato sul minimale, così come specificato al punto 3 della predetta circolare n.27, è così calcolato:
Reddito minimo annuo |
Aliquota |
Contributo minimo annuo |
---|---|---|
€ 15.548,00 |
23,50% |
€ 3.653,78 |
€ 15.548,00 |
27,72% |
€ 4.309,91 (IVS 4.197,96) |
€ 15.548,00 |
30,72% |
€ 4.776,35 (IVS 4.664,40) |
In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rimanda alla circolare n. 7/2007.