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Aspettativa per cariche pubbliche elettive/Cariche sindacali
Periodo di prova. Dispensa
(msg.2653/2019)
L’articolo 3, comma 1, del D.lgs n. 564/1996 considera efficaci i provvedimenti di collocamento in aspettativa, ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa, “dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi”.
Si ribadisce, pertanto, che il decorso del periodo di prova, o comunque dei sei mesi, è condizione necessaria per il riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali. Tale periodo deve essere caratterizzato da lavoro effettivo tenendo conto, a tal fine, delle assenze che, in ragione della contrattazione collettiva applicabile, non sospendano il decorso del periodo di prova.
Con riferimento alle condizioni in cui ricorre la dispensa del decorso dei sei mesi di lavoro, relativamente al caso specifico del transito del lavoratore da un’azienda all’altra, in applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o contrattuali, si ribadisce quanto già espresso con la circolare n. 225 del 20/11/1996 e quanto sempre precisato nell’ambito dei riscontri puntuali forniti alle Strutture territoriali nel tempo.
L’esenzione dallo svolgimento del periodo di prova deve discendere, ai fini dell’efficacia del provvedimento di conferma dell’aspettativa in corso o di concessione di una nuova aspettativa, da disposizioni legislative o regolamentari o contrattuali emanate per la regolamentazione di trasferimenti di personale in occasione di particolari fattispecie (trasferimenti di aziende, fusioni di imprese e simili). Si fa riferimento, pertanto, alle sole ipotesi di rapporti di lavoro trasferiti da un datore di lavoro ad un altro (novazione soggettiva di parte datoriale).