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Contributo di perequazione
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Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
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Decorrenza
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Disposizioni eccezionali
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La pensione anticipata
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NASpI e pensione anticipata
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Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
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Penalizzazione
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Requisiti per soggetti iscritti al 31 dicembre 1995
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Requisiti per soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996
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Risposte a quesiti
La contribuzione figurativa
Numero massimo di contributi figurativi accreditabili
Limiti di accredito
I contributi figurativi:
- possono essere valutati nel limite complessivo di 5 anni per determinare il diritto alla pensione di anzianità, concessa a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, se il richiedente non può far valere contribuzione antecedente al del 31.12.1992 in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;
- non possono essere valutati per determinare il requisito contributivo di 5 anni previsto per la concessione della pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo in applicazione delle disposizioni di cui all’ art. 1, comma 20, della Legge 8.8.1995, n. 335.
La contribuzione figurativa
Incompatibilità della contribuzione figurativa con la contribuzione obbligatoria
- contribuzione figurativa accreditabile per periodi di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti (OTD);
- contribuzione figurativa ad integrazione di quella obbligatoria per i periodi di percezione di una retribuzione ridotta (malattia e infortunio, servizio militare, gravidanza e puerperio, donazione sangue, cassa integrazione, aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali).
La contribuzione figurativa accreditabile a domanda
I riconoscimenti figurativi a domanda (punto 2 circolare 11/2013) discendono dalla previsione dall’articolo 56, lettera a), del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, norma che trovava il suo fondamento nell’allora evidente impossibilità dell’Istituto di conoscere autonomamente l’esistenza e la durata degli eventi per i quali era prevista una tutela ai fini previdenziali.
Il principio dell’accredito a domanda - fissato dalla suddetta norma per i periodi di:
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Astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio
Congedo parentale
Riposi per donazione sangue
Permessi retribuiti ex lege 104/1992
Congedi straordinari ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001
Riposi per allattamento
Aspettativa per cariche pubbliche elettive
Aspettativa per cariche sindacali
Congedo per malattia del bambino
Donazione di midollo osseo - Maternità fuori rapporto di lavoro
Il suddetto criterio ha continuato ad essere applicato anche a seguito di sostanziali modifiche, intervenute nel sistema di accredito dei contributi, che hanno consentito di individuare natura e durata (anche se in termini di sole settimane) di tutti gli eventi intervenuti nel corso di un rapporto di lavoro, di procedere alla loro esposizione in estratto conto e, laddove necessario, di effettuarne la relativa valorizzazione utilizzando le informazioni contributive/retributive fornite dai datori di lavoro attraverso le denunce individuali.
L’attuale possibilità di utilizzo sistematico ed uniforme delle informazioni già presenti negli archivi automatizzati consente peraltro di fornire un estratto più completo, evitando il ricorso ad ulteriore documentazione di parte e ad interventi di acquisizione manuale. Ciò consente inoltre, di realizzare una più fedele corrispondenza fra le anzianità contributive dei periodi a suo tempo indennizzati/dichiarati dalle aziende e quelle riconosciute figurativamente, facilitandone la corretta e più favorevole valutazione ai fini delle prestazioni.
Detta scelta consente anche di estendere l’ambito di intervento degli applicativi realizzati, creando un valore aggiunto rispetto alle procedure già in uso: diversamente, la valorizzazione avrebbe interessato i soli periodi acquisiti in ARPA.
Apposita domanda dovrà essere presentata dagli interessati per il riconoscimento degli eventi collocati al di fuori di un periodo lavorativo:
- servizio militare
- malattia e maternità fuori rapporto di lavoro
per i quali non sono presenti informazioni negli archivi di gestione ovvero degli eventi che, seppure verificatisi in costanza di rapporto di lavoro, si riferiscono ad anni in cui non era o non è prevista la relativa dichiarazione a carico del datore di lavoro.
La contribuzione figurativa
La contribuzione figurativa garantisce al lavoratore la copertura assicurativa anche durante i periodi in cui non ha prestato attività lavorativa.
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Indennità di malattia
Contribuzione figurativa
Iscritti alla gestione separata
Per i professionisti e i collaboratori iscritti nella gestione separata NON pensionati e NON iscritti ad altra forma pensionistica l'accredito dei contributi avrà luogo tenendo conto dei minimali contributivi del commercio ( la produzione di un reddito inferiore a quel minimale determina una proporzionale riduzione del contributo accreditato sulla posizione assicurativa) secondo il criterio di cassa come di seguito:
anno |
% |
minimale annuo |
ctr annuo |
ctr mensile | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 27,72 | 15.516,00 | 4.456,2 | 371,35 | |
Esempio = anno 2005 per ogni 197,00 euro versati sarà accreditato un mese, per avere accreditati 3 mesi debbono essere stati versati almeno 591,00 euro. |
CATEGORIE ASSIMILATE
Sono da considerare categorie assimilate al lavoratore a progetto iscritto alla gestione separata:
• i collaboratori coordinati e continuativi;
• i percettori di assegni di ricerca;
• i collaboratori occasionali (soggetti titolari di rapporti con lo stesso committente per più di 30 giorni nell'anno solare ovvero di durata anche inferiore ma con diritto ad un compenso superiore a 5.000 euro).