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Posizioni soprannumerarie o eccedentarie nelle amministrazioni pubbliche
Liquidazione dei trattamenti pensionistici
(msg.4834/2014)
Le pratiche di pensione del personale in esame devono essere lavorate dalle Sedi sul SIN in quanto la Direzione Centrale Previdenza ha predisposto in tale sistema la specifica deroga per le pensioni concesse in virtù della c.d. Spending Review.
Pertanto, nel momento dell’acquisizione delle domande di pensione presentate telematicamente dagli iscritti, affinché il sistema possa riconoscere al soggetto il diritto a pensione con i requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore della c.d. legge Monti-Fornero, è necessario selezionare nei DATI SPECIFICI DELLA DOMANDA, campo DEROGA DECORRENZA, la seguente specifica :”DEROGA A LEGGE N.214/2011 – SPENDING REVIEW” (cfr. allegato 1).
Una volta liquidato il trattamento pensionistico, le Sedi sono tenute a comunicare, all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , i nominativi, comprensivi dei dati anagrafici (data di nascita e Codice Fiscale), del personale interessato dalla disposizione in esame nonché le relative amministrazioni di appartenenza.
Posizioni soprannumerarie o eccedentarie nelle amministrazioni pubbliche
Certificazione del diritto
(msg.4834/2014)
Una volta individuate le posizioni soprannumerarie in base a quanto disciplinato dalla già citata Circolare n. 4/2014, l’Amministrazione deve chiedere alla sede Inps, territorialmente competente in base alla sede di servizio degli interessati, la certificazione del diritto a pensione e la relativa decorrenza (in allegato il modello per la certificazione del diritto).
Considerato che le amministrazioni devono fissare preventivamente e motivatamente la tempistica di assorbimento delle eccedenze, dando priorità al pensionamento ordinario e applicando, senza necessità di motivazione, l’articolo 72, comma 11 del DL 112/2008, che prevede la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti contributivi di cui all’articolo 24, comma 20 del DL 201 del 2011, la certificazione del diritto deve essere richiesta in tutti i casi di prepensionamento, ossia nei casi in cui, in virtù dell’esubero individuato, l’accesso al pensionamento è consentito con i requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore del DL 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, e a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico sia entro il 31 dicembre 2016.
Al riguardo si rende opportuno specificare che per rispettare la data di decorrenza del 31 dicembre 2016, il diritto con il c.d. sistema delle quote deve tener conto del regime delle decorrenze di cui alla legge 122/2010 (12 mesi di finestra mobile) laddove nell’ipotesi del raggiungimento della massima anzianità contributiva di 40 anni (rectius 39 anni, 11 mesi e 16 giorni) è necessario altresì considerare l’integrazione introdotta dalla legge n. 111/2011 (posticipo della finestra mobile di ulteriori 1, 2 o 3 mesi in relazione alla maturazione della massima anzianità contributiva rispettivamente nell’anno 2012, 2013 o 2014).
L’Istituto provvede al rilascio delle relative certificazioni nel termine di 30 giorni dall’invio degli elenchi del personale da parte delle Amministrazioni locali ovvero richiede, nel medesimo termine, agli Enti le informazioni utili per il completamento della posizione assicurativa degli interessati.
A tal proposito, si precisa che le Amministrazioni potranno inoltrare la richiesta di certificazione del diritto sistemando, contestualmente, la posizione assicurativa dell’iscritto attraverso l’utilizzo degli strumenti messi attualmente a disposizione dall’Istituto. Qualora le sedi INPS territorialmente competenti debbano richiedere alle Amministrazioni le informazioni necessarie per la certificazione, devono far presente nella richiesta che il lavoratore è interessato dal processo di spending review.
Una volta acquisiti tutti i dati necessari, la Sede rilascia la prescritta certificazione del diritto sulla base della quale l’Amministrazione può procedere, così come specificato nella Circolare n. 4/2014, alla risoluzione del rapporto di lavoro, tenendo conto del regime delle decorrenze.
Si sottolinea che la certificazione del diritto rilasciata dalle Sedi Inps assume valore meramente dichiarativo atteso che ricade nell’esclusiva competenza dell’Amministrazione l’individuazione delle condizioni prescritte per il riconoscimento delle posizioni eccedentarie o soprannumerarie, così come esplicitate nella più volte richiamata Circolare n. 4/2014, sulla base delle quali può essere riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico in base ai requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore del DL 201/2011, convertito con modificazioni, nella legge n. 214/2011.
A tal fine, le Amministrazioni sono tenute a trasmettere alle Sedi territoriali di questo Istituto, unitamente alla ordinaria documentazione necessaria per la liquidazione della pensione, la certificazione di conformità ai vincoli previsti dalla normativa vigente e agli obiettivi di riduzione di spesa perseguiti, debitamente sottoscritta dal vertice amministrativo o dal dirigente responsabile in ragione dell’assetto organizzativo dell’ente.
Qualora un’amministrazione locale abbia risolto il rapporto di lavoro in applicazione del DL 101/2013 in data antecedente a quella di emanazione della Circolare n. 4/2014, e di conseguenza senza tener conto delle procedure ivi disposte, la medesima amministrazione è tenuta a rilasciare la suddetta certificazione di conformità anche per le delibere già assunte a conferma del rispetto delle condizioni prescritte dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella citata Circolare; resta inteso che anche in questa ipotesi la certificazione di conformità deve essere sottoscritta dal vertice amministrativo o dal dirigente responsabile in ragione dell’assetto organizzativo dell’ente.
Posizioni soprannumerarie o eccedentarie nelle amministrazioni pubbliche
(msg.4834/2014)
Il decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013, all’articolo 2, comma 3 ha previsto che: “Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall’articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall’articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165….”.
Con il D.L. 101/2013, così come convertito nella legge n. 125/2013, si è quindi ampliata la platea dei destinatari dei prepensionamenti per posizioni soprannumerarie (articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 95/2012) nel senso di ricomprendere tutte le amministrazione pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. [1] (quali, a titolo esemplificativo, le regioni i comuni, le provincie, le comunità montane, le aziende sanitarie locali) purché si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ossia nei casi di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione.
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con Circolare n. 4 del 28 aprile 2014, ha fornito indirizzi applicativi sul ricorso all’istituto del prepensionamento per riassorbire le eccedenze conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche ovvero alla redazione di piani di ristrutturazione per ragioni funzionali o finanziare; per l’individuazione delle situazioni di soprannumerarietà ed eccedenza di personale e per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente messaggio si rimanda a quanto previsto nella citata Circolare.
Con il presente, nello sciogliere la riserva contenuta nel messaggio n. 2041 del 4 febbraio 2014, si forniscono le istruzioni procedurali per la gestione dei trattamenti pensionistici, da attribuire in virtù dei requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 201/2001 convertito nella legge n. 214/2011, nei casi di dichiarata eccedenza o soprannumerarietà, individuati secondo quanto definito dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei confronti di quelle amministrazioni inizialmente non ricomprese nel DL 95/2012.