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Messaggio 3890 del 05 marzo 2013
Oggetto:
Gestione delle posizioni interessate dalla salvaguardia di cui all’articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Chiarimenti.
Corpo del messaggio:
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI
AI DIRETTORI CENTRALI E PERIFERICI
A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute dalle strutture territoriali, riguardanti i lavoratori in mobilità ordinaria, e dell’invio della nota di precisazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per le politiche del personale, l’innovazione, il bilancio e la logistica - C.d.g. 7774 protocollo 0071196 22-11-2012 - concernente i lavoratori cessati per accordi individuali di cui all’articolo 2, comma 1 lettera g) del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012, si rendono necessarie ulteriori indicazioni per le citate tipologie di lavoratori rispetto a quelle indicate nel messaggio n. 13343 del 9 agosto 2012.
1)- Lavoratori in mobilità ordinaria
Con messaggio n. 20441 del 11 dicembre 2012 è stato comunicato l’aggiornamento della procedura Unicarpe per la trattazione delle domande relative ai soggetti inclusi in “Monitoraggio 65000”. Per i lavoratori in mobilità ordinaria la data di fine della mobilità viene acquisita in automatico. Tale data è rilevata tenendo conto delle sospensioni a seguito di rioccupazione a tempo determinato ed in considerazione della possibilità che il lavoratore possa avvalersi di una o più delle salvaguardie previste (legge 122/2010; legge 111/2011 e legge 214/2011).
Per alcune posizioni la data di fine mobilità non può essere acquisita in automatico e viene presentato il seguente messaggio:
PRESENZA DI DOMANDA DI MOBILITA’ IN DEROGA DA SOTTOPORRE A VERIFICA DELL’OPERATORE DEL SOSTEGNO AL REDDITO.
Tale messaggio identifica il lavoratore destinatario di un provvedimento di mobilità in deroga alla normativa ordinaria a seguito di apposita decretazione Ministeriale o Regionale. Le domande di mobilità di detti lavoratori sono presenti nella procedura DSWEB con il codice intervento da 536 a 558, da 570 a 686, da 700 a 735 e da 748 a 899.
La citata decretazione regionale può riguardare:
1. lavoratori licenziati da aziende non destinatarie di mobilità ordinaria;
2. lavoratori che hanno terminato la mobilità ordinaria.
In relazione a quanto sopra risulta evidente che non tutte le situazioni indicate implicano l’esclusione del lavoratore dalla salvaguardia in parola, pertanto, l’operatore del processo assicurato-pensionato dovrà confrontarsi con quello del sostegno del reddito per conoscere la tipologia di mobilità in deroga e, in seguito, stabilire l’esito della domanda di certificazione della salvaguardia.
Di conseguenza, qualora l’operatore del processo sostegno al reddito dovesse comunicare a quello dell’assicurato - pensionato che la domanda di mobilità si riferisce a lavoratori di cui al punto 1., la certificazione della salvaguardia in oggetto dovrà essere definita dall’operatore del processo assicurato-pensionato con la dicitura no diritto in quanto la salvaguardia dei 65000 non è rivolta ai lavoratori in mobilità in deroga.
Per quanto riguarda, invece, le situazioni di cui al punto 2. l’operatore del processo sostegno del reddito dovrà restituire a quello dell’assicurato-pensionato, relativamente alla sola mobilità ordinaria, le seguenti informazioni:
· data di licenziamento;
· data di inizio della mobilità ordinaria;
· data di fine della mobilità ordinaria.
Qualora durante il periodo di pagamento della mobilità ordinaria dovessero essere presenti dei periodi di sospensione della stessa, per effetto di rioccupazione a tempo determinato, la data di fine mobilità ordinaria dovrà essere individuata dall’operatore del processo sostegno del reddito perché quella fornita dalla procedura dsweb potrebbe non coincidere con quella utile ai fini della salvaguardia.
Nel rammentare che i lavoratori possono essere destinatari, per effetto della data dell’accordo e della successiva data del licenziamento, di una o più salvaguardie, di seguito si riassumono per ciascuna salvaguardia le date entro le quali i periodi di sospensione hanno riflesso sul periodo di fruizione della mobilità ordinaria:
A. salvaguardia ex articolo 12, comma 5, della legge n. 122/2010, che si applica ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010. Le sospensioni che concorrono alla determinazione della fine della durata della mobilità ordinaria sono quelle entro 31 maggio 2010. E’ opportuno ricordare che tutti coloro che non rientrano nel novero dei 10.000, perché licenziati successivamente al 30-10-2008, se licenziati entro il 30 aprile 2010, sono potenziali destinatari del prolungamento del sostegno al reddito di cui all’articolo 12, comma 5 bis, della legge n. 122 del 2010 a seguito dell’apposito decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanza;
B. salvaguardia ex articolo 18, comma 22 quater, della legge n. 111/2011, che si applica ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011. Le sospensioni che concorrono alla determinazione della fine della durata sono quelle fino al 16 luglio 2011;
C. salvaguardia ex articolo 24, commi 14 e 15 della legge n. 214/2011 che si applica ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011. Le sospensioni che concorrono alla determinazione della fine della durata sono quelle fino al 24 luglio 2012.
Di seguito si dettagliano le istruzioni a cui deve attenersi l’operatore del sostegno del reddito per poter individuare, nel caso di presenza di sospensioni, la data di fine mobilità ordinaria:
· operazione preliminare è la verifica della presenza di periodi di sospensione aperti, cioè quelli per i quali è indicata la sola data inizio, che devono essere completati;
· la valutazione dei periodi di sospensione dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto nei punti A., B. e C.
In merito si propongono i seguenti esempi.
Esempio relativo alla situazione di cui al punto 1.
Soggetto ultracinquantenne del Nord per il quale nella procedura DSWEB la domanda di mobilità è identificata con il codice intervento 864 (mobilità in deroga regione Piemonte).
In procedura DSWEB, oltre al citato codice intervento 864, risulta la data di licenziamento 30-6-2008, la data inizio mobilità 1-7-2008, la data fine mobilità 31-12-2012, la percentuale di riduzione 40% e la presenza di una sospensione, a seguito di rioccupazione a tempo determinato, dal 13-2-2010 al 15-8-2010.
L’elemento, che da subito deve indurre alla individuazione di una mobilità in deroga a favore di un lavoratore licenziato da una azienda non destinataria di mobilità (punto 1.) è il fatto che la decorrenza della prestazione inizia il giorno successivo a quello del licenziamento. La presenza della percentuale di riduzione (40%) ci conferma detta situazione. Infatti siamo in presenza di un lavoratore al quale è stata concessa dalla Regione Piemonte la terza proroga dell’indennità di mobilità in deroga.
In relazione a quanto sopra l’operatore del sostegno del reddito restituirà a quello dell’assicurato- pensionato l’informazione che si tratta di mobilità in deroga dall’origine. Di conseguenza l’operatore dell’assicurato pensionato dovrà definire la certificazione con no diritto in quanto la salvaguardia dei 65000 non riguarda i lavoratori in mobilità in deroga.
Esempio relativo alla situazione di cui al punto 2.
Soggetto ultracinquantenne del Nord per il quale nella procedura DSWEB la domanda di mobilità è identificata con il codice intervento 864 (mobilità in deroga regione Piemonte). In procedura DSWEB risulta la data di licenziamento 30-6-2008, la data inizio mobilità 13-7-2008 e la data fine mobilità 31-12-2012. Sono presenti, inoltre, a seguito di rioccupazione a tempo determinato i seguenti periodi di sospensione:
dal 13-2-2011 al 25-8-2011 gg 194
dal 14-10-2011 al 25-3-2012 gg 184
In relazione ai dati sopra indicati l’operatore del processo sostegno al reddito deve restituire a quello del processo assicurato-pensionato i seguenti dati necessari per la definizione della certificazione della salvaguardia (65000):
· data di licenziamento: 30-6-2008;
· data inizio mobilità ordinaria: 13-7-2008
· data fine mobilità ordinaria utile per la salvaguardia della legge n. 122/2010: 13-7-2011 (ottenuta tenendo conto della durata teorica di 3 anni e dell’assenza dei periodi di sospensione al 31-5-2010);
· data di fine mobilità ordinaria utile per la salvaguardia della legge n. 111/2011: 17-12-2011 (ottenuta tenendo conto della durata teorica di 3 anni e della sospensione dal 13-2-2011 al 16-7-2011 gg 154);
· la data di fine mobilità ordinaria utile per la salvaguardia della legge n. 214/2011: 5-8-2012 (ottenuta tenendo conto della durata teorica di 3 anni delle sospensioni dal 13-2-2011 al 25-8-2011 gg 194 e dal 14-10-2011 al 25-3-2012 gg 184).
Di conseguenza l’operatore del sostegno del reddito fornirà a quello dell’assicurato-pensionato le notizie sopra dettagliate il quale provvederà all’acquisizione sull’apposito pannello predisposto per la definizione della verifica delle posizioni.
Come risulta evidente il periodo dal 6-8-2012 al 31-12-2012 non viene menzionato nei dati da restituire a cura dell’operatore del sostegno del reddito in quanto non utilizzabili ai fini della salvaguardia 65.000.
2)- Lavoratori cessati per accordi individuali di cui all’articolo 2, comma 1 lettera g) del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012.
Il Ministero del lavoro – Direzione Generale per le politiche del personale, l’innovazione, il bilancio e la logistica - con la nota C.d.g. 7774 - protocollo 0071196 22-11-2012 – ha inteso precisare che le istanze di cui all’articolo 2, comma 1 lettera g) del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012 presentate da lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011 che dichiarano di essere stati rioccupati antecedentemente all’entrata in vigore della normativa in argomento in qualità di lavoratori subordinati in mobilità, le istanze in parola vanno accolte in quanto all’epoca dei fatti i lavoratori in questione risultavano obbligati ad accettare l’offerta di lavoro per non perdere lo status di lavoratore in mobilità come espressamente indicato dall’articolo 9, comma 1 lettere b) e lettera c) della legge n. 223 del 1991.
Pertanto le certificazioni di salvaguardia di cui alla legge n. 214 del 2011 c.d. dei 65.000, relative ai lavoratori cessati e che si trovano nelle condizioni sopra indicate devono essere definite senza tener conto delle eventuali rioccupazioni a tempo determinato intervenute entro il 24 luglio 2012 (data di pubblicazione del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012).
Ne consegue che l’indicazione dell’assenza di rioccupazione prevista nell’articolo 2, comma 1 lettera g) del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012 non deve essere applicate ai lavoratori in parola.
Il Direttore generale
Nori