-
Decorrenza della pensione
-
Destinatari della norma
-
Domanda di pensione di inabilità ed in subordine di assegno ordinario di invalidità
-
Inabilità per gli iscritti a due o più fondi
-
Liquidazione della pensione di inabilità
-
Misura della pensione
-
Presentazione della domanda di inabilità
-
Requisiti per il diritto
-
Ricorsi
-
Riflessi sulla pensione di reversibilità
-
Rinvio alle norme della gestione che liquida la pensione di inabilità
Circolare Ministero del Tesoro 76 del 28 aprile 1960
Oggetto:
Applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322 ai dipendenti dello Stato
Circolare n. 76, prot. n. 113763 in data 28 aprile 1960 del ministero del tesoro - rag. gen. dello stato - ispettorato gen. per gli ordinamenti del personale - div. XXVI, alle amministrazioni centrali dello stato, alle ragionerie centrali e, per conoscenza alla Presidenza del consiglio dei ministri – ufficio studi e legislazione, alla Corte dei conti, alla Direzione generale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
È noto che la legge 2 aprile 1958, n. 322, ha disposto che nei riguardi dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, o comunque a trattamenti di quiescenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, che cessino dal servizio senza diritto a pensione, deve provvedersi alla costituzione per il corrispondente periodo della posizione assicurativa nella assicurazione predetta.
Poiché tale legge, per la sua generica formulazione, ha dato luogo a molti dubbi ed incertezze, con la presente circolare - emanata d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con l'Istituto nazionale della previdenza sociale - vengono impartite istruzioni per la sua applicazione ai dipendenti dello Stato.
1. Casi di applicazione della legge.
La costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. ai sensi della legge in oggetto va effettuata nei confronti dei dipendenti statali che siano cessati dal servizio, senza diritto a pensione, a decorrere dal 30 aprile 1958 in poi. È chiaro infatti che la legge, non avendo effetto retroattivo, non può trovare applicazione per le cessazioni dal servizio avvenute anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Limiti alla applicazione della legge.
Premesso che la legge in oggetto non va applicata ogni qualvolta sussista il diritto a pensione, normale o privilegiata, e che a tal fine sono da equiparare alle pensioni gli assegni vitalizi e gli assegni rinnovabili liquidati al personale militare, si fa presente che la legge stessa non deve trovare applicazione:
a) nel caso in cui il servizio reso allo Stato, pur non dando diritto a pensione, da titolo ad un assegno vitalizio, di diritto, a favore dell'iscritto o dei suoi superstiti, da parte della gestione previdenziale dell'E.N.P.A.S. o dell'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato o dell'Istituto postelegrafonici;
b) nel caso di cessazione dal servizio per passaggio ad altro impiego per il quale è prevista la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza;
c) nel caso di cessazione dal servizio per morte, qualora non esistano superstiti con diritto a pensione I.N.P.S., oppure questi non conseguirebbero, per effetto della costituzione della posizione assicurativa, il diritto a tale pensione, tenuto conto anche degli eventuali altri periodi di lavoro soggetti all'assicurazione generale obbligatoria oppure ritenuti validi a norma delle disposizioni che regolano la predetta assicurazione.
A conferma dei criteri interpretativi di cui alle lettere a), b) e c) sarà promossa apposita disposizione legislativa.
Nel caso ipotizzato nella lett. a), l'assegno vitalizio di diritto è equiparato alla pensione anche ai fini dell'applicazione degli artt. 16 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (contributi volontari e supplemento di pensione).
3. Servizi per i quali si deve effettuare la costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. nei casi in cui trova applicazione la legge n. 322.
La legge in oggetto dispone che la costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. va disposta per il periodo di iscrizione a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale o che abbiano dato titolo all'esclusione dalla assicurazione stessa.
Per quanto riguarda i dipendenti statali tale costituzione è pertanto da effettuare:
- per il servizio civile reso in posto di ruolo, cui è da assimilare il “servizio permanente” reso dai militari di carriera;
- per il servizio civile non di ruolo che è stato riscattato ai fini di pensione e per il quale si è conseguentemente provveduto all'annullamento della posizione assicurativa I.N.P.S. Nei casi in cui il decreto ministeriale di riscatto non è stato ancora adottato e registrato alla Corte dei Conti è opportuno che le Amministrazioni statali interpellino l'interessato per conoscere se intenda o meno mantenere ferma la domanda, dato che il riscatto potrebbe non essere più conveniente per il richiedente;
- per i servizi militari prestati dal personale civile, purché si tratti di servizi resi in costanza di un rapporto di impiego civile di ruolo o militare di carriera ed a condizione che i servizi stessi non siano già valutati dall'I.N.P.S. in base alle norme generali sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti. Sono utili ai sensi di tali norme i servizi militari indicati nell'art. 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonché quelli previsti dagli artt. da 7 a 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 (servizio militare reso dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 e dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946).
Debbono viceversa essere esclusi dalla costituzione della posizione assicurativa:
- tutti gli aumenti di favore previsti dalla legislazione sulle pensioni statali, comprese le campagne di guerra;
- i periodi di studio universitario riscattato;
- i servizi che eventualmente risultino già coperti da assicurazione invalidità e vecchiaia (ad esempio: servizi resi in qualità di salariato di ruolo, allorché la nomina è avvenuta anteriormente al 1° luglio 1956; servizi non di ruolo riscattati o riconosciuti per i quali non si è dovuto provvedere all'annullamento della posizione assicurativa I.N.P.S., ecc.).
4. Determinazione dei contributi da versare all'I.N.P.S.
I contributi da versare all'I.N.P.S. per la costituzione della posizione assicurativa sono quelli relativi alla sola assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (sono cioè esclusi i contributi previsti per le altre assicurazioni sociali).
Detti contributi devono essere determinati prendendo a base gli stipendi o paghe pensionabili secondo le leggi sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, che sono spettati nel periodo di tempo cui si riferisce la costituzione della posizione assicurativa. Per i servizi non di. ruolo riscattati o riconosciuti i contributi sopra detti vanno determinati sulla base dello stipendio sul quale è stato commisurato il contributo di riscatto o di riconoscimento.
Qualora i predetti stipendi e retribuzioni risultino di importo superiore o inferiore, rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, i contributi da versare all'I.N.P.S. devono essere rapportati ai massimali o ai minimali sopra cennati. È peraltro da tenere presente che la costituzione della posizione assicurativa va effettuata anche per i periodi di servizio durante i quali lo stipendio risulta superiore ai limiti che erano previsti per l'obbligo assicurativo.
Fino al 1° dicembre 1945 l'importo da versare all'I.N.P.S. va determinato considerando solo il contributo base (marca); per il periodo successivo vanno considerati anche i contributi a percentuale vigenti nel tempo.
I contributi, calcolati come sopra detto, da versare all'I.N.P.S. per la costituzione della posizione assicurativa relativamente a servizi resi allo Stato, non devono essere maggiorati di alcun interesse, in conformità anche ad intese intercorse con l'Istituto predetto.
5. Imputazione dei contributi assicurativi all'indennità per una volta tanto in luogo di pensione.
Giusta il secondo comma dell'articolo unico della legge n. 322, l'importo dei contributi da versare all'I.N.P.S, per la costituzione della posizione assicurativa deve essere portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto.
A tal fine non si deve aver riguardo alla quota di contributi che avrebbe fatto carico all'interessato e a quella che avrebbe fatto carico allo Stato qualora rassicurazione fosse avvenuta al tempo della prestazione del servizio; l'intero importo dei contributi va viceversa detratto dall'indennità “una tantum “.
Può verificarsi che i contributi assicurativi da versare all'I.N.P.S. siano di importo superiore all'indennità predetta ed, in tal caso, l'eccedenza deve essere pagata dallo Stato; può invece verificarsi che i contributi assicurativi siano di importo inferiore all'indennità stessa, e, in tal caso, verrà corrisposta all'interessato la differenza (è appena da avvertire che in quest'ultimo caso le ritenute erariali dovranno essere applicate soltanto su tale differenza).
Può infine verificarsi che non sussista il diritto all'indennità “una tantum” in luogo di pensione: in tal caso l'intero onere dei contributi assicurativi da versare all'I.N.P.S. deve essere sostenuto dallo Stato.
Nel caso che la cessazione dal servizio comporti il diritto ad una indennità per una volta tanto ad onere ripartito fra lo Stato ed altri Enti, qualora i contributi da versare all'I.N.P.S, siano di importo superiore all'indennità in parola l'eccedenza dovrà far carico allo Stato e agli Enti predetti in proporzione delle rispettive quote dell'indennità stessa.
6. Disposizioni particolari riguardanti i salariati dello Stato.
Le disposizioni contenute nella legge n. 322 devono trovare applicazione anche nei riguardi dei salariati dello Stato e, conseguentemente, deve considerarsi abrogata la disposizione contenuta nell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, che regolava diversamente la materia per tale categoria di personale.
Peraltro deve tenersi presente che i salariati di ruolo, ad eccezione di quelli nominati a partire dal 1 luglio 1956, sono inscritti all'assicurazione invalidità e vecchiaia e quindi per essi, ovviamente, non deve provvedersi alla costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322.
7. Riassunzione in servizio di dipendenti statali.
Può verificarsi che un dipendente statale cessato dal servizio senza diritto a pensione, per il quale è stata costituita la posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. ai sensi della legge n. 322, venga successivamente riassunto in servizio di ruolo presso un'Amministrazione statale. In tal caso, ove l'interessato sia ammesso alla ricongiunzione, ai fini del trattamento di quiescenza, del nuovo servizio con quello precedentemente reso, deve essere annullata la posizione assicurativa costituita nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Occorre pertanto che nei casi suddetti venga richiesto all'I.N.P.S. il rimborso della somma versata all'Istituto stesso in applicazione della citata legge n. 322. Tale rimborso avrà luogo senza interessi. La somma introitata dovrà affluire interamente all'Erario, ancorché a suo tempo sia stata in tutto o in parte imputata alla indennità « una tantum », atteso che, ai sensi delle disposizioni vigenti, tale indennità deve essere restituita, nel caso di riassunzione, qualora venga richiesta la ricongiunzione dei servizi. S'intende che in tal caso l'interessato dovrà rifondere soltanto la quota di indennità effettivamente percepita.
Qualora la costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. abbia fatto conseguire, prima della riassunzione, il diritto a pensione di invalidità o vecchiaia oppure all'indennità prevista dall'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, gli interessati, per ottenere la ricongiunzione devono rinunciare alla pensione I.N.P.S. e rifondere all'Istituto medesimo le rate o l'indennità riscossa, con gli interessi composti al saggio del 5 %.
Le disposizioni contenute nel presente punto 7 - a conferma delle quali sarà promossa apposita norma legislativa - devono avere applicazione anche nei casi in cui dopo la costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S., venga riconosciuto il diritto a pensione a carico dello Stato.
8. Modalità di applicazione.
Le Amministrazioni statali, nei casi di cessazione dal servizio di loro dipendenti senza diritto a pensione, dovranno pertanto preliminarmente accertare se nei confronti dell'interessato - o dei suoi superstiti, in caso di morte - sussista il diritto all'assegno vitalizio. A tal fine valgono le disposizioni contenute negli artt. da 15 a 31 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 e negli artt. da 45 a 80 del Regolamento 7 giugno 1928, n. 1369 e successive modificazioni; ove sussistano dubbi potrà essere interpellata la Direzione generale dell'E.N.P.A.S. (Servizio previdenza).
Per i familiari dei dipendenti statali deceduti in servizio, per i quali non sussista il diritto all'assegno vitalizio, occorrerà inoltre preliminarmente accertare se il servizio per cui si dovrebbe provvedere alla costituzione della posizione assicurativa darebbe diritto a pensione da parte dell'I.N.P.S., da solo, oppure congiuntamente ad altri precedenti servizi soggetti alla assicurazione generale obbligatoria. L'accertamento dovrà essere fatto presso la competente sede provinciale dell'I.N.P.S., in relazione al luogo in cui l'interessato ebbe a prestare l'ultimo servizio e, nei casi di cambiamento di residenza comunicato dai familiari superstiti, in relazione anche al domicilio precedente.
Qualora dagli accertamenti di cui sopra emerga che la legge n. 322 deve trovare applicazione, le Amministrazioni statali competenti dovranno provvedere alla determinazione dell'importo dei contributi da versare all'I.N.P.S. sulla scorta dei criteri enunciati nei precedenti punti 3 e 4 e delle tabelle che si allegano alla presente circolare, nelle quali si riportano le variazioni che hanno subito nel tempo i contributi base (che consistono in una marca, di importo determinato, in relazione alla classe di salario) e i contributi “a percentuale” calcolati cioè in ragione di una aliquota della retribuzione.
Il calcolo dei contributi dovrà farsi per anno solare, salvo che nel corso dell'anno siano intervenute variazioni nello stipendio o nella misura dei contributi nel qual caso dovrà effettuarsi il calcolo per le due o più frazioni di anno.
Occorre tener presente che i contributi "a percentuale" dal 1° dicembre 1945 (data della loro istituzione) al 30 aprile 1952 devono essere conteggiati sino a concorrenza di una certa somma mensile (massimale): l'eccedenza di retribuzione resta esente.
Per converso, dal 1° maggio 1952 è stato introdotto un minimale, il che implica che quando le retribuzioni non raggiungono il minimale stesso la contribuzione a percentuale va calcolata come se la retribuzione lo avesse raggiunto. Tale minimale è fissato dal 1° maggio 1952 al 31 marzo 1958 in lire 400 giornaliere (pari a lire 10.400 mensili e a lire 124.800 annue) e dal 1° aprile 1958 in poi in lire 500 giornaliere (pari a lire 13.000 mensili e a lire 156.000 annue).
Dopo aver determinato l'importo da versare all'I.N.P.S. le Amministrazioni statali ne daranno preventiva comunicazione alla Sede provinciale dell'Istituto predetto nella cui giurisdizione è stato prestato l'ultimo servizio, specificando il nominativo, i periodi di servizio per i quali deve essere costituita la posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322, gli stipendi percepiti nei periodi medesimi e i relativi contributi da versare. È opportuno che a tal fine le Amministrazioni statali usino un apposito modello (analogo al mod. L 322 A) che potrà essere richiesto all'I.N.P.S.
Le predette Sedi provinciali, accertata l'esattezza del calcolo dei contributi, ne daranno conferma all'Amministrazione statale, la quale provvederà al versamento mediante emissione di apposito mandato il cui importo dovrà essere accreditato nella contabilità speciale intestata alla Sede dell'I.N.P.S. presso la competente Sezione di tesoreria provinciale, dandone nel contempo notizia alla Sede medesima.
Ovviamente potrà darsi corso al decreto di liquidazione dell'indennità “una tantum” soltanto dopo che è stato ricevuto il benestare dall'I.N.P.S. circa l'importo dei contributi da versare.
Su tale decreto dovrà essere apposta l'avvertenza “Verso trattenuta della somma di lire .......... da versare all'I.N.P.S. per la costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322” oppure “Non si provvede alla costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. in quanto ...........”.
Tornerà gradito un cenno di ricevuta e di adempimento.
Il Ministro
Taviani
Circolare Ministero dell'Interno 18 del 9 settembre 1998
Oggetto:
Attuazione articolo 130, D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112, Recante: " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi Dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Servizio Assistenza Economica alle Categorie Protette
Prot. N. 8792/MC/105/3 (118) Roma, 09 settembre. 1998
Come noto, è stato pubblicato nella G.U. del 21 aprile 1998 (n. 77/L supplemento ordinario alla G:U: n. 92 del 21 aprile 1998) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo 1° della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Detto provvedimento disciplina, tra l’altro, all’art. 130 il trasferimento di funzioni e competenze in materia di invalidità civile.
Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni di base per l’attuazione del nuovo assetto, avendo peraltro sentiti, per i vari aspetti, i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, dell’Avvocatura Generale dello Stato e dell’INPS.
Si premette che ai sensi dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono conservate allo Stato le funzioni di revisione delle pensioni, assegni e indennità previsti in materia di invalidità civile e di verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo ai benefici economici (art. 129 del D.L.vo n. 112/98).
1) Trasferimento della funzione di erogazione all’INPS.
Il primo comma del menzionato art. 130 prevede, a decorrere dal 120° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (3 settembre 1998), il trasferimento all’INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti alle categorie di invalidi civili assistite, vale a dire invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. La spesa graverà su un apposito fondo di gestione istituito presso l’Ente stesso.
Per quanto concerne l’attuazione del primo comma, si è pervenuti nella determinazione di effettuare il pagamento delle provvidenze con scadenza al mese di settembre ancora secondo le consuete modalità, mediante invio, cioè da parte delle Prefetture, dei mandati di pagamento ai competenti Uffici postali.
Quanto sopra, in considerazione dei ristretti tempi a disposizione, in relazione alla complessità dell’operazione e tenuto conto dell’ormai avanzato stato di elaborazione dei pagamenti per il bimestre settembre-ottobre da parte del C.E.D. dei Servizi Elettorali, che, come noto, anticipa la lavorazione a circa due mesi dalla scadenza prefissata.
Per effetto di quanto sopra, il pagamento "a regime" delle provvidenze economiche da parte dell’INPS secondo le proprie procedure informatiche, avverrà dal mese di novembre p.v..
Cesserà di converso con il 2 settembre la possibilità di procedere a liquidazioni sulla contabilità speciale, mediante emissione di ordinativi di pagamento presso la Tesoreria Provinciale, venendo meno gli accreditamenti nei competenti capitoli (4288-4289-4290).
Permane a codesti Uffici esclusivamente la titolarità dei pagamenti, anche per il periodo successivo, afferenti a somme già vincolate ed indisponibili, a seguito di atti di pignoramento intervenuti a tutto il 2 settembre sia nel caso che la relativa ordinanza di assegnazione sia stata già emessa dal Giudice dell’esecuzione sia per quelle che via via saranno notificate.
Quanto sopra tenuto conto che tali fondi si trovano già vincolati nella destinazione per ordine del giudice ed appare, pertanto, giuridicamente corretto che nei confronti del pignorante continuino a risponderne codesti Uffici.
In merito è stato acquisito altresì il favorevole avviso sia dell’Avvocatura Generale dello Stato che del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Fatta eccezione per la fattispecie di cui sopra, codesti Uffici non potranno, pertanto, dal 3 settembre procedere a pagamenti di sorta.
La tipologia dei pagamenti sulla contabilità speciale, come noto, afferisce ad ipotesi diverse caratterizzate dalla necessità talora di disporre pagamenti "una tantum" (es. liquidazione ratei maturati e non riscossi dal "de cuius " agli eredi) talaltro dalla particolare urgenza (es. esecuzione di sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto e di pignoramento), al fine di non esporre l’Erario ad ulteriori maggiori oneri.
Per la liquidazione "una tantum" in via amministrativa dei ratei maturati e non riscossi da invalidi civili deceduti, una volta assolto l’obbligo del riconoscimento delle provvidenze in capo al "de cuius" da parte di codeste Prefetture, sarà trasmesso all’INPS l’intero fascicolo per l’ulteriore istruttoria ed il seguito di competenza, trattenendone eventualmente copia per ogni evenienza.
Per l’esecuzione di sentenze che comportino liquidazione "una tantum" (es. pagamento ratei maturati e non riscossi dal "de cuius", pagamento interessi legali e rivalutazione monetaria) sarà inviata all’INPS copia conforme del relativo titolo.
In via generale si può dire pertanto che per ogni tipo di pagamento a carico dell’INPS dal 3 settembre si renderà necessario inviare tempestivamente copia conforme della documentazione a sostegno della spesa stessa.
2 - Trasferimento della funzione di concessione alle Regioni
Il secondo comma dell’art. 130 trasferisce alle Regioni la funzione di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore delle categorie di invalidi summenzionate.
L’attuazione del comma è collegata alla preliminare adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che fisseranno scadenze temporali e modalità dell’operazione.
Pertanto, solo a decorrere dalla data prefissata dagli stessi, la competenza a decidere sulla concessione o meno dei benefici economici in relazione alle istanze pendenti a della data potrà considerarsi trasferita alle Regioni.
Il secondo comma dell’art. 130 prevede, altresì, la possibilità per gli Enti di cui sopra di provvedere secondo "il criterio di integrale copertura", con risorse proprie all’eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con leggi dello Stato per tutto il territorio nazionale.
Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 7 della legge n. 59/97, la funzione di concessione permane alle Prefetture che continueranno ad adottare provvedimenti di concessione, previa istruttoria delle relative posizioni, di revoca delle provvidenze economiche, nonché a gestire le eventuali variazioni intervenute nel rapporto con l’assistito, sino all’effettivo trasferimento della funzione alle Regioni.
A tal fine è stata concordata con l’INPS la predisposizione di un collegamento, tramite il CED del Servizi Elettorali, tra le Prefetture ed il sistema informatizzato dell’INPS. Con gli adeguamenti procedurali del caso e che saranno tempestivamente oggetto di apposita specifica informativa, codeste Prefetture potranno continuare, pertanto, ad inserire o variare le posizioni tramite i terminali in dotazione.
Per il più adeguato espletamento di tutti i summenzionati adempimenti, si rende necessario conseguenzialmente che, nel periodo transitorio, codeste Prefetture continuino a disporre dei fascicoli dei singoli assistiti.
3 - Nuovo regime contenzioso giurisdizionale ed amministrativo
a) contenzioso giurisdizionale
Il 3° comma dell’art. 130 del decreto legislativo in argomento prevede la legittimazione passiva della Regione nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi attivati dal 120° giorno dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/98 laddove abbiano ad oggetto le provvidenze concesse dalle stesse e negli altri casi dell’INPS, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al predetto termine.
Non essendo stata ancora trasferita la funzione concessoria alle Regioni, sentito l’avviso dell’Avvocatura Generale dello Stato e dell’INPS, si è concordemente interpretato che il legislatore delegato abbia inteso: nella fase transitoria, ricondurre all’INPS la legittimazione passiva per ogni tipo di contenzioso giurisdizionale ed a carattere esecutivo ed in tutti i casi in cui comunque la legittimazione passiva non spetti alla Regione.
La legittimazione passiva del predetto Istituto nei procedimenti di concessione delle provvidenze economiche è da intendersi estesa a tutti i fatti connessi e conseguenziali (es. provvedimenti di revoca, di recupero, ratei non spettanti ecc..)
Quanto sopra in un’ottica di semplificazione amministrativa e di anticipazione di quello che sarà il definitivo assetto con l’attuazione del passaggio della funzione concessoria alle Regioni.
Pertanto, atti introduttivi di giudizio depositati dal 3 settembre dovranno essere promossi nei confronti dell’INPS e notificati presso la Sede Provinciale dell’Istituto. Parimenti dalla stessa data andranno notificati alle Sedi INPS atti di precetti, pignoramento e decreti ingiuntivi.
La legittimazione passiva dell’INPS nelle procedure esecutive si estende altresì a quelle azionate per il recupero delle spese di lite liquidate in favore dei ricorrenti, stante la natura accessoria delle stesse e la chiara volontà del legislatore delegato di attribuire all’INPS l’intera legittimazione processuale già del Ministero dell’Interno.
Laddove, come prevedibile, nella prima fase di applicazione della legge, possano essere ancora notificati a codesti Uffici gli atti in questione, al fine di semplificare gli adempimenti e le procedure nonché evitare ritardi nei pagamenti, gli stessi saranno trasmessi tempestivamente per l’ulteriore seguito all’INPS, corredati della documentazione in copia conforme e di rapporto informativo, ove necessario, dandone opportuna formale notizia all’interessato.
La soluzione di cui sopra risulta possibile stante la configurazione di sostituto processuale che viene ad assumere "ex lege" l’INPS.
Per quanto concerne invece gli atti di pignoramento che siano notificati al Direttore di Ragioneria delle competenti Prefetture, come previsto dalla vigente normativa, parimenti a decorrere dal 3 settembre, si ritiene che il sunnominato funzionario debba eccepire l’intervenuta incompetenza erogatoria ex art. 130 del decreto legislativo n. 112/98 con la conseguente indisponibilità di appositi capitoli di bilancio e, pertanto, la nullità del pignoramento medesimo.
Anche in detta fattispecie si rende necessario ed opportuno dare formale notizia all’interessato per l’eventuale rinuncia all’atto e l’attivazione di altro procedimento esecutivo sul fondo di gestione istituito presso l’INPS.
Permane, invece, la legittimazione passiva dell’Amministrazione in tutti i giudizi instaurati sino al 2 settembre e per tutta la durata degli stessi nonché, come detto, nelle procedure esecutive il cui pignoramento sia stato notificato in data anteriore al 3 settembre.
Si confida, in relazione a tutti gli adempimenti di cui sopra, nella massima collaborazione, disponibilità e tempestività di codesti Uffici.
b) contenzioso amministrativo
Il 4° comma dell’art. 130 prevede la competenza dell’INPS a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso provvedimenti di concessione o di diniego e conseguenziali provvedimenti connessi (es. provvedimenti di revoca, di recupero, ecc..) secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale.
La normativa vigente in materia di pensione sociale prevede un termine per ricorrere in via amministrativa al Comitato Provinciale INPS di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento all’interessato, nonché la presentazione del gravame in carta semplice.
Per effetto di quanto sopra i ricorsi amministrativi, a decorrere dal 3 settembre , andranno presentati al Comitato Provinciale INPS territorialmente competente.
Si rammenta che in calce ad ogni provvedimento adottato da codesti Uffici a decorrere dal 3 settembre dovranno essere riportate tutte le indicazioni di cui sopra.
Secondo principi di logica ermeneutica ed in sintonia con quanto previsto dal precedente comma per la tutela giurisdizionale, la menzionata competenza dell’INPS sussiste anche laddove i gravami afferiscano a provvedimenti concessori antecedenti alla suindicata data del 3 settembre 1998.
Si ritiene di converso che debba permanere in capo al Ministero la competenza a decidere ricorsi amministrativi presentati a tutto il 2 settembre 1998.
Eventuali ricorsi presentati dopo tale data a codesti Uffici dovranno essere inoltrati tempestivamente con le circostanziate deduzioni di codeste Prefetture, corredate della relativa documentazione in copia conforme, al competente Comitato Provinciale dell’INPS, avendo cura, anche in questo caso, di darne formale notizia all’interessato.
Stante la particolare complessità della materia, l’entità del volume di pratiche e di procedimenti in essere che caratterizza il settore dell’invalidità civile, le obiettive possibili difficoltà di avvio delle operazioni di trasferimento della funzione erogatoria nonché del contenzioso, si raccomanda vivamente la massima disponibilità ed il più proficuo spirito di collaborazione con il nuovo Ente, onde consentire che l’operazione si svolga in modo tale da contenere al massimo gli eventuali disagi e ritardi per l’utenza.
Il Direttore Generale
( Del Mese )
Circolare Ministero dell'Interno 18 del 9 settembre 1998
Oggetto:
Attuazione articolo 130, D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112, Recante: " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi Dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Servizio Assistenza Economica alle Categorie Protette
Prot. N. 8792/MC/105/3 (118) Roma, 09 settembre. 1998
Come noto, è stato pubblicato nella G.U. del 21 aprile 1998 (n. 77/L supplemento ordinario alla G:U: n. 92 del 21 aprile 1998) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo 1° della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Detto provvedimento disciplina, tra l’altro, all’art. 130 il trasferimento di funzioni e competenze in materia di invalidità civile.
Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni di base per l’attuazione del nuovo assetto, avendo peraltro sentiti, per i vari aspetti, i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, dell’Avvocatura Generale dello Stato e dell’INPS.
Si premette che ai sensi dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono conservate allo Stato le funzioni di revisione delle pensioni, assegni e indennità previsti in materia di invalidità civile e di verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo ai benefici economici (art. 129 del D.L.vo n. 112/98).
1) Trasferimento della funzione di erogazione all’INPS.
Il primo comma del menzionato art. 130 prevede, a decorrere dal 120° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (3 settembre 1998), il trasferimento all’INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti alle categorie di invalidi civili assistite, vale a dire invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. La spesa graverà su un apposito fondo di gestione istituito presso l’Ente stesso.
Per quanto concerne l’attuazione del primo comma, si è pervenuti nella determinazione di effettuare il pagamento delle provvidenze con scadenza al mese di settembre ancora secondo le consuete modalità, mediante invio, cioè da parte delle Prefetture, dei mandati di pagamento ai competenti Uffici postali.
Quanto sopra, in considerazione dei ristretti tempi a disposizione, in relazione alla complessità dell’operazione e tenuto conto dell’ormai avanzato stato di elaborazione dei pagamenti per il bimestre settembre-ottobre da parte del C.E.D. dei Servizi Elettorali, che, come noto, anticipa la lavorazione a circa due mesi dalla scadenza prefissata.
Per effetto di quanto sopra, il pagamento "a regime" delle provvidenze economiche da parte dell’INPS secondo le proprie procedure informatiche, avverrà dal mese di novembre p.v..
Cesserà di converso con il 2 settembre la possibilità di procedere a liquidazioni sulla contabilità speciale, mediante emissione di ordinativi di pagamento presso la Tesoreria Provinciale, venendo meno gli accreditamenti nei competenti capitoli (4288-4289-4290).
Permane a codesti Uffici esclusivamente la titolarità dei pagamenti, anche per il periodo successivo, afferenti a somme già vincolate ed indisponibili, a seguito di atti di pignoramento intervenuti a tutto il 2 settembre sia nel caso che la relativa ordinanza di assegnazione sia stata già emessa dal Giudice dell’esecuzione sia per quelle che via via saranno notificate.
Quanto sopra tenuto conto che tali fondi si trovano già vincolati nella destinazione per ordine del giudice ed appare, pertanto, giuridicamente corretto che nei confronti del pignorante continuino a risponderne codesti Uffici.
In merito è stato acquisito altresì il favorevole avviso sia dell’Avvocatura Generale dello Stato che del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Fatta eccezione per la fattispecie di cui sopra, codesti Uffici non potranno, pertanto, dal 3 settembre procedere a pagamenti di sorta.
La tipologia dei pagamenti sulla contabilità speciale, come noto, afferisce ad ipotesi diverse caratterizzate dalla necessità talora di disporre pagamenti "una tantum" (es. liquidazione ratei maturati e non riscossi dal "de cuius " agli eredi) talaltro dalla particolare urgenza (es. esecuzione di sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto e di pignoramento), al fine di non esporre l’Erario ad ulteriori maggiori oneri.
Per la liquidazione "una tantum" in via amministrativa dei ratei maturati e non riscossi da invalidi civili deceduti, una volta assolto l’obbligo del riconoscimento delle provvidenze in capo al "de cuius" da parte di codeste Prefetture, sarà trasmesso all’INPS l’intero fascicolo per l’ulteriore istruttoria ed il seguito di competenza, trattenendone eventualmente copia per ogni evenienza.
Per l’esecuzione di sentenze che comportino liquidazione "una tantum" (es. pagamento ratei maturati e non riscossi dal "de cuius", pagamento interessi legali e rivalutazione monetaria) sarà inviata all’INPS copia conforme del relativo titolo.
In via generale si può dire pertanto che per ogni tipo di pagamento a carico dell’INPS dal 3 settembre si renderà necessario inviare tempestivamente copia conforme della documentazione a sostegno della spesa stessa.
2 - Trasferimento della funzione di concessione alle Regioni
Il secondo comma dell’art. 130 trasferisce alle Regioni la funzione di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore delle categorie di invalidi summenzionate.
L’attuazione del comma è collegata alla preliminare adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che fisseranno scadenze temporali e modalità dell’operazione.
Pertanto, solo a decorrere dalla data prefissata dagli stessi, la competenza a decidere sulla concessione o meno dei benefici economici in relazione alle istanze pendenti a della data potrà considerarsi trasferita alle Regioni.
Il secondo comma dell’art. 130 prevede, altresì, la possibilità per gli Enti di cui sopra di provvedere secondo "il criterio di integrale copertura", con risorse proprie all’eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con leggi dello Stato per tutto il territorio nazionale.
Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 7 della legge n. 59/97, la funzione di concessione permane alle Prefetture che continueranno ad adottare provvedimenti di concessione, previa istruttoria delle relative posizioni, di revoca delle provvidenze economiche, nonché a gestire le eventuali variazioni intervenute nel rapporto con l’assistito, sino all’effettivo trasferimento della funzione alle Regioni.
A tal fine è stata concordata con l’INPS la predisposizione di un collegamento, tramite il CED del Servizi Elettorali, tra le Prefetture ed il sistema informatizzato dell’INPS. Con gli adeguamenti procedurali del caso e che saranno tempestivamente oggetto di apposita specifica informativa, codeste Prefetture potranno continuare, pertanto, ad inserire o variare le posizioni tramite i terminali in dotazione.
Per il più adeguato espletamento di tutti i summenzionati adempimenti, si rende necessario conseguenzialmente che, nel periodo transitorio, codeste Prefetture continuino a disporre dei fascicoli dei singoli assistiti.
3 - Nuovo regime contenzioso giurisdizionale ed amministrativo
a) contenzioso giurisdizionale
Il 3° comma dell’art. 130 del decreto legislativo in argomento prevede la legittimazione passiva della Regione nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi attivati dal 120° giorno dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/98 laddove abbiano ad oggetto le provvidenze concesse dalle stesse e negli altri casi dell’INPS, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al predetto termine.
Non essendo stata ancora trasferita la funzione concessoria alle Regioni, sentito l’avviso dell’Avvocatura Generale dello Stato e dell’INPS, si è concordemente interpretato che il legislatore delegato abbia inteso: nella fase transitoria, ricondurre all’INPS la legittimazione passiva per ogni tipo di contenzioso giurisdizionale ed a carattere esecutivo ed in tutti i casi in cui comunque la legittimazione passiva non spetti alla Regione.
La legittimazione passiva del predetto Istituto nei procedimenti di concessione delle provvidenze economiche è da intendersi estesa a tutti i fatti connessi e conseguenziali (es. provvedimenti di revoca, di recupero, ratei non spettanti ecc..)
Quanto sopra in un’ottica di semplificazione amministrativa e di anticipazione di quello che sarà il definitivo assetto con l’attuazione del passaggio della funzione concessoria alle Regioni.
Pertanto, atti introduttivi di giudizio depositati dal 3 settembre dovranno essere promossi nei confronti dell’INPS e notificati presso la Sede Provinciale dell’Istituto. Parimenti dalla stessa data andranno notificati alle Sedi INPS atti di precetti, pignoramento e decreti ingiuntivi.
La legittimazione passiva dell’INPS nelle procedure esecutive si estende altresì a quelle azionate per il recupero delle spese di lite liquidate in favore dei ricorrenti, stante la natura accessoria delle stesse e la chiara volontà del legislatore delegato di attribuire all’INPS l’intera legittimazione processuale già del Ministero dell’Interno.
Laddove, come prevedibile, nella prima fase di applicazione della legge, possano essere ancora notificati a codesti Uffici gli atti in questione, al fine di semplificare gli adempimenti e le procedure nonché evitare ritardi nei pagamenti, gli stessi saranno trasmessi tempestivamente per l’ulteriore seguito all’INPS, corredati della documentazione in copia conforme e di rapporto informativo, ove necessario, dandone opportuna formale notizia all’interessato.
La soluzione di cui sopra risulta possibile stante la configurazione di sostituto processuale che viene ad assumere "ex lege" l’INPS.
Per quanto concerne invece gli atti di pignoramento che siano notificati al Direttore di Ragioneria delle competenti Prefetture, come previsto dalla vigente normativa, parimenti a decorrere dal 3 settembre, si ritiene che il sunnominato funzionario debba eccepire l’intervenuta incompetenza erogatoria ex art. 130 del decreto legislativo n. 112/98 con la conseguente indisponibilità di appositi capitoli di bilancio e, pertanto, la nullità del pignoramento medesimo.
Anche in detta fattispecie si rende necessario ed opportuno dare formale notizia all’interessato per l’eventuale rinuncia all’atto e l’attivazione di altro procedimento esecutivo sul fondo di gestione istituito presso l’INPS.
Permane, invece, la legittimazione passiva dell’Amministrazione in tutti i giudizi instaurati sino al 2 settembre e per tutta la durata degli stessi nonché, come detto, nelle procedure esecutive il cui pignoramento sia stato notificato in data anteriore al 3 settembre.
Si confida, in relazione a tutti gli adempimenti di cui sopra, nella massima collaborazione, disponibilità e tempestività di codesti Uffici.
b) contenzioso amministrativo
Il 4° comma dell’art. 130 prevede la competenza dell’INPS a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso provvedimenti di concessione o di diniego e conseguenziali provvedimenti connessi (es. provvedimenti di revoca, di recupero, ecc..) secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale.
La normativa vigente in materia di pensione sociale prevede un termine per ricorrere in via amministrativa al Comitato Provinciale INPS di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento all’interessato, nonché la presentazione del gravame in carta semplice.
Per effetto di quanto sopra i ricorsi amministrativi, a decorrere dal 3 settembre , andranno presentati al Comitato Provinciale INPS territorialmente competente.
Si rammenta che in calce ad ogni provvedimento adottato da codesti Uffici a decorrere dal 3 settembre dovranno essere riportate tutte le indicazioni di cui sopra.
Secondo principi di logica ermeneutica ed in sintonia con quanto previsto dal precedente comma per la tutela giurisdizionale, la menzionata competenza dell’INPS sussiste anche laddove i gravami afferiscano a provvedimenti concessori antecedenti alla suindicata data del 3 settembre 1998.
Si ritiene di converso che debba permanere in capo al Ministero la competenza a decidere ricorsi amministrativi presentati a tutto il 2 settembre 1998.
Eventuali ricorsi presentati dopo tale data a codesti Uffici dovranno essere inoltrati tempestivamente con le circostanziate deduzioni di codeste Prefetture, corredate della relativa documentazione in copia conforme, al competente Comitato Provinciale dell’INPS, avendo cura, anche in questo caso, di darne formale notizia all’interessato.
Stante la particolare complessità della materia, l’entità del volume di pratiche e di procedimenti in essere che caratterizza il settore dell’invalidità civile, le obiettive possibili difficoltà di avvio delle operazioni di trasferimento della funzione erogatoria nonché del contenzioso, si raccomanda vivamente la massima disponibilità ed il più proficuo spirito di collaborazione con il nuovo Ente, onde consentire che l’operazione si svolga in modo tale da contenere al massimo gli eventuali disagi e ritardi per l’utenza.
Il Direttore Generale
( Del Mese )
Circolare Ministero dell'Interno 17 del 31 agosto 1998
Oggetto:
Attuazione art. 130, D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
Facendo seguito a circolare telegrafica del 1°/7 u.s., pari protocollo, si forniscono ulteriori e più specifiche linee direttive in merito all’attuazione dell’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il trasferimento delle funzioni di concessione e di erogazione delle provvidenze economiche ai minorati civili rispettivamente alle regioni ed all’INPS. Quanto sopra essendo state solo di recente compiutamente definite le intese con tutte le amministrazioni interessate ed in particolare con l’INPS e l’Avvocatura generale dello Stato.
Si conferma che il trasferimento della funzione di concessione alle regioni è subordinato alla preliminare adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che fisseranno scadenze temporali e modalità dell’operazione.
Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui sopra la funzione di concessione permane alle Prefetture che continueranno ad adottare provvedimenti di concessione, previa istruttoria delle relative posizioni, di revoca delle provvidenze economiche, nonché a gestire le eventuali variazioni intervenute nel rapporto con l’assistito, sino all’effettivo trasferimento della funzione alle regioni.
Sino a nuovo avviso la trasmissione dei dati di cui sopra avverrà nelle consuete modalità attraverso il CED dei servizi elettorali, che, a sua volta, fornirà gli stessi al nuovo ente erogatore. Codesti uffici, pertanto, potranno riprendere gli inserimenti in banca dati dal giorno 7 settembre p.v.
E prevedibilmente sino al 15 ottobre p.v. per i pagamenti del 1° bimestre 1999. Per il momento, pertanto, non dovrà essere inviata alcuna documentazione cartacea all’Istituto per quanto concerne i pagamenti tramite la procedura informatizzata.
Per variazioni intervenute sulle posizioni già elaborate per il VI bimestre 1998 e già in possesso dell’INPS, si è concordato con detto ente che codesti uffici potranno comunicarle direttamente alla Direzione Generale Pensioni – gruppo di controllo – tramite fax (nn.ri 06-59054485, 06-59647063) sino al 2 ottobre p.v. con priorità assoluta per le revoche e i decessi.
Codesti uffici contestualmente avranno cura di apportare in maniera definitiva le variazioni nella procedura informatica relativa ai pagamento per il I bimestre 1999.
Si conferma altresì che il pagamento del bimestre settembre-ottobre avverrà secondo le consuete modalità.
Quanto sopra, in considerazione dei ristretti tempi a disposizione dall’entrata in vigore del decreto legislativo (6 maggio 1998), in relazione alla complessità dell’operazione e tenuto conto dell’ormai avanzato stato di elaborazione dei pagamenti per il bimestre settembre-ottobre, da parte del CED dei servizi elettorali, che, come noto, anticipa la lavorazione a circa due mesi dalla scadenza prefissata.
Il pagamento "a regime" delle provvidenze economiche da parte dell’INPS, secondo le proprie procedure informatiche ed a carico del fondo di gestione di cui al comma 1 dell’articolo 130 avverrà, pertanto, dal mese di novembre p.v.
Cesserà di converso con il 2 settembre p.v. la possibilità di procedere a liquidazioni sulla contabilità speciale, mediante emissione di ordinativi di pagamento presso la Tesoreria provinciale venendo meno gli accreditamenti nei competenti capitoli (4288, 4289, 4290).
Permane a codesti uffici esclusivamente la titolarità dei pagamenti, anche per il periodo successivo, afferenti a somme già vincolate ed indisponibili, a seguito di atti di pignoramento intervenuti a tutto il 2 settembre 1998 sia nel caso che la relativa ordinanza di assegnazione sia stata già emessa dal giudice dell’esecuzione sia per quelle che via via saranno notificate.
Quanto sopra tenuto conto che tali fondi si trovano già vincolati nella destinazione per ordine del giudice ed appare, pertanto, giuridicamente corretto che nei confronti del pignorante continuino a risponderne codesti uffici.
In merito è stato acquisito altresì il favorevole avviso sia dell’Avvocatura generale dello Stato che del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica – dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
Fatta eccezione per la fattispecie di cui sopra, codesti uffici non potranno, pertanto, dal 3 settembre procedere a pagamenti di sorta.
La tipologia dei pagamenti sulla contabilità speciale, come noto, afferisce ad ipotesi diverse caratterizzate dalla necessità talora di disporre pagamenti "una tantum" (es. liquidazione ratei maturati e non riscossi dal "de cuius" agli eredi), talaltra dalla particolare urgenza (esempio esecuzione di sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto e di pignoramento), al fine di non esporre l’erario ad ulteriori maggiori oneri.
In presenza di domande di eredi per la liquidazione in via amministrativa di ratei maturati e non riscossi da minorati civili deceduti, una volta assolto il competente obbligo di riconoscimento del diritto alle provvidenze in capo al "de cuius", codeste prefetture invieranno alle sedi provinciali dell’Istituto, con appositi elenchi, gli interi fascicoli per l’ulteriore istruttoria e liquidazione, trattenendone eventualmente copia per ogni evenienza.
Per l’esecuzione di sentenze che comportino anch’esse liquidazioni "una tantum" (es. pagamento ratei maturati e non riscossi dal "de cuius", pagamento interessi legali e rivalutazione monetaria ecc.) saranno inviate all’INPS, anch’esse con appositi elenchi, copie conformi dei relativi titoli ed ogni opportuna indicazione necessaria per l’effettuazione dei conseguenti conteggi da parte dell’ente stesso.
In via generale, si può dire che per ogni tipo di pagamento a carico dell’INPS, al di fuori del sistema di pagamento informatizzato, si renderà necessario inviare tempestivamente copia conforme della documentazione a sostegno della spesa di che trattasi.
Avverrà ad opera del predetto Istituto altresì il recupero dei ratei indebitamente percepiti, concernenti prestazioni in corso di pagamento alla data del 3 settembre, su dettagliata e motivata comunicazione di codesti uffici. L’Ente provvederà anche alla relativa notifica all’interessato.
Rimane di competenza delle Prefetture, invece, il recupero di somme afferenti a prestazioni che alla data di cui sopra non sono più in pagamento.
L’INPS, infine, subentrerà "ex lege", a decorrere dal 1° novembre 1998, nei rapporti con l’A.N.M.I.C., l’U.I.C. e l’E.N.S. per quanto riguarda le ritenute delle quote associative sui ratei di provvidenze erogate a proprio carico.
Allorchè potrà essere attivato un collegamento con il sistema informatizzato dell’INPS, si è concordato che alcuni tipi di variazioni concernenti in particolare la fase erogatoria del beneficio (es. deleghe a riscuotere, cambio di ufficio pagatore, accreditamento in conto corrente bancario) potranno essere effettuate anche dalle sedi INPS, con maggiore convenienza per gli utenti.
Si fa riserva di comunicare la data dalla quale quanto sopra si renderà possibile.
Si è concordato altresì che quale gestore del casellario centrale pensionistico, l’Istituto in ogni momento potrà offrire la propria collaborazione comunicando alle Prefetture accertate situazioni di non permanenza dei requisiti reddituali secondo la normativa vigente in materia di invalidità civile, per l’adozione del competente formale provvedimento di revoca e sospendendo opportunamente il pagamento della prestazione, ex art. 5 del D.P.R. 698/1994.
Il 3° comma dell’articolo 130 del decreto legislativo in argomento prevede la legittimazione passiva della regione nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi attivati dal 120° giorno dall’entrata in vigore del decreto medesimo, laddove abbiano ad oggetto le provvidenze concesse dalle stesse e negli altri casi dell’INPS, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al predetto termine.
Non essendo stata ancora trasferita la funzione concessoria alle regioni, sentito l’avviso dell’Avvocatura generale dello Stato e dell’INPS, si è concordemente interpretato che il legislatore delegato abbia inteso, nella fase transitoria, ricondurre all’INPS la legittimazione passiva per ogni tipo di contenzioso giurisdizionale ed a carattere esecutivo ed in tutti i casi in cui comunque la legittimazione passiva non spetti alla regione.
La legittimazione passiva del predetto istituto, nei procedimenti di concessione delle provvidenze economiche è da intendersi estesa a tutti i fatti connessi e conseguenziali (es. provvedimenti di revoca, di recupero ratei non spettanti ecc…).
Pertanto a decorrere dal 3 settembre p.v. gli atti introduttivi di giudizio diretti ad ottenere le provvidenze spettanti alle categorie degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, come pure gli atti di precetto, di pignoramento ed i decreti ingiuntivi andranno notificati all’INPS presso la competente sede provinciale dell’ente.
La legittimazione passiva dell’INPS nelle procedure esecutive si estende altresì a quelle azionate per il recupero delle spese di lite (cap. 1291) liquidate in sentenza, stante la natura accessoria delle stesse e la chiara volontà del legislatore delegato di attribuire all’INPS l’intera legittimazione processuale già del Ministero dell’Interno.
Laddove, come prevedibile, nella prima fase di applicazione della legge, possano essere ancora notificati a codesti uffici gli atti in questione, al fine di semplificare gli adempimenti e le procedure nonché evitare ritardi nei pagamenti, gli stessi saranno trasmessi tempestivamente per l’ulteriore seguito all’INPS, corredati della documentazione in copia conforme e di rapporto informativo, ove necessario, dandone opportuna formale notizia all’interessato.
La soluzione di cui sopra risulta possibile stante la configurazione di "sostituto processuale" che viene ad assumere "ex lege" l’INPS.
Per quanto concerne invece gli atti di pignoramento che siano notificati al direttore di ragioneria delle competenti prefetture, come previsto dalla vigente normativa, pagamenti a decorrere dal 3 settembre, si ritiene che il sunnominato funzionario debba eccepire l’intervenuta incompetenza erogatoria ex art. 130 del decreto legislativo n. 112/98 con la conseguente indisponibilità di appositi capitoli di bilancio e, pertanto, la nullità del pignoramento medesimo.
Anche in detta fattispecie si rende necessario ed opportuno dare formale notizia all’interessato per l’eventuale rinuncia all’atto e l’attivazione di altro procedimento esecutivo sul fondo di gestione istituito presso l’INPS.
Permane, invece, la legittimazione passiva dell’amministrazione nei procedimenti giurisdizionali notificati a tutto il 2 settembre nonché, come detto, nelle procedure esecutive il cui pignoramento sia stato notificato in data anteriore al 3 settembre.
Il 4° comma dell’art. 130 prevede la competenza dell’INPS a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso provvedimenti di concessione o di diniego e conseguenziali provvedimenti connessi (es. provvedimenti di revoca, di recupero ecc…), secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale.
Detta normativa prevede un termine per ricorrere in via amministrativa al comitato provinciale INPS di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento all’interessato, nonché la presentazione di gravame in carta semplice (l. 9 marzo 1988, n. 89).
Per effetto di quanto sopra i ricorsi amministrativi, a decorrere dal 3 settembre andranno presentati al Comitato provinciale INPS territorialmente competente.
A tal fine, come è noto, farà fede la data di spedizione del gravame mediante raccomandata a. r. se inviato a mezzo posta.
A fini di semplificazione della procedura e di riduzione dei tempi di decisione, tenuto conto che in merito ai vari gravami codesti uffici dovranno fornire documentazione in copia conforme ed elementi di valutazione, si è opportunamente concordato con l’INPS che i ricorsi siano presentati tramite la competente prefettura.
Per tutto quanto sopra detto, in calce ad ogni provvedimento adottato da codesti uffici a decorrere dal 3 settembre 1998, dovranno essere riportate tutte le indicazioni di cui sopra.
Secondo principi di logica ermeneutica ed in sintonia con quanto previsto dal precedente comma per la tutela giurisdizionale, la menzionata competenza dell’INPS sussiste anche laddove i gravami afferiscano a fatti concessori antecedenti alla suindicata data del 3 settembre 1998.
Rimarrà di converso in capo al Ministero la competenza a decidere ricorsi amministrativi presentati a tutto il 2 settembre 1998.
Eventuali ricorsi presentati dopo tale data a codesti uffici dovranno essere inoltrati tempestivamente con le circostanziate deduzioni di codeste prefetture, corredate della relativa documentazione in copia conforme, al competente comitato provinciale dell’INPS, avendo cura, anche in questo caso, di darne formale notizia all’interessato.
Nel fare riserva di ulteriori comunicazioni e chiarimenti si confida, in relazione agli adempimenti tutti contenuti nella presente circolare, nella massima collaborazione, disponibilità e tempestività di codesti uffici stante altresì la complessità della materia e l’entità del volume di pratiche e di procedimenti che caratterizzano da tempo il settore dell’invalidità civile.
In proposito si ritiene di poter rappresentare la necessità e l’opportunità di istituire una conferenza dei servizi tra tutte le amministrazioni coinvolte nella procedura, compresa in prospettiva la regione.
Si ringrazia per l’attenzione.
IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI
DEL MESE
Circolare Ministero dell'Interno 17 del 31 agosto 1998
Oggetto:
Attuazione art. 130, D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
Facendo seguito a circolare telegrafica del 1°/7 u.s., pari protocollo, si forniscono ulteriori e più specifiche linee direttive in merito all’attuazione dell’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il trasferimento delle funzioni di concessione e di erogazione delle provvidenze economiche ai minorati civili rispettivamente alle regioni ed all’INPS. Quanto sopra essendo state solo di recente compiutamente definite le intese con tutte le amministrazioni interessate ed in particolare con l’INPS e l’Avvocatura generale dello Stato.
Si conferma che il trasferimento della funzione di concessione alle regioni è subordinato alla preliminare adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che fisseranno scadenze temporali e modalità dell’operazione.
Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui sopra la funzione di concessione permane alle Prefetture che continueranno ad adottare provvedimenti di concessione, previa istruttoria delle relative posizioni, di revoca delle provvidenze economiche, nonché a gestire le eventuali variazioni intervenute nel rapporto con l’assistito, sino all’effettivo trasferimento della funzione alle regioni.
Sino a nuovo avviso la trasmissione dei dati di cui sopra avverrà nelle consuete modalità attraverso il CED dei servizi elettorali, che, a sua volta, fornirà gli stessi al nuovo ente erogatore. Codesti uffici, pertanto, potranno riprendere gli inserimenti in banca dati dal giorno 7 settembre p.v.
E prevedibilmente sino al 15 ottobre p.v. per i pagamenti del 1° bimestre 1999. Per il momento, pertanto, non dovrà essere inviata alcuna documentazione cartacea all’Istituto per quanto concerne i pagamenti tramite la procedura informatizzata.
Per variazioni intervenute sulle posizioni già elaborate per il VI bimestre 1998 e già in possesso dell’INPS, si è concordato con detto ente che codesti uffici potranno comunicarle direttamente alla Direzione Generale Pensioni – gruppo di controllo – tramite fax (nn.ri 06-59054485, 06-59647063) sino al 2 ottobre p.v. con priorità assoluta per le revoche e i decessi.
Codesti uffici contestualmente avranno cura di apportare in maniera definitiva le variazioni nella procedura informatica relativa ai pagamento per il I bimestre 1999.
Si conferma altresì che il pagamento del bimestre settembre-ottobre avverrà secondo le consuete modalità.
Quanto sopra, in considerazione dei ristretti tempi a disposizione dall’entrata in vigore del decreto legislativo (6 maggio 1998), in relazione alla complessità dell’operazione e tenuto conto dell’ormai avanzato stato di elaborazione dei pagamenti per il bimestre settembre-ottobre, da parte del CED dei servizi elettorali, che, come noto, anticipa la lavorazione a circa due mesi dalla scadenza prefissata.
Il pagamento "a regime" delle provvidenze economiche da parte dell’INPS, secondo le proprie procedure informatiche ed a carico del fondo di gestione di cui al comma 1 dell’articolo 130 avverrà, pertanto, dal mese di novembre p.v.
Cesserà di converso con il 2 settembre p.v. la possibilità di procedere a liquidazioni sulla contabilità speciale, mediante emissione di ordinativi di pagamento presso la Tesoreria provinciale venendo meno gli accreditamenti nei competenti capitoli (4288, 4289, 4290).
Permane a codesti uffici esclusivamente la titolarità dei pagamenti, anche per il periodo successivo, afferenti a somme già vincolate ed indisponibili, a seguito di atti di pignoramento intervenuti a tutto il 2 settembre 1998 sia nel caso che la relativa ordinanza di assegnazione sia stata già emessa dal giudice dell’esecuzione sia per quelle che via via saranno notificate.
Quanto sopra tenuto conto che tali fondi si trovano già vincolati nella destinazione per ordine del giudice ed appare, pertanto, giuridicamente corretto che nei confronti del pignorante continuino a risponderne codesti uffici.
In merito è stato acquisito altresì il favorevole avviso sia dell’Avvocatura generale dello Stato che del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica – dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
Fatta eccezione per la fattispecie di cui sopra, codesti uffici non potranno, pertanto, dal 3 settembre procedere a pagamenti di sorta.
La tipologia dei pagamenti sulla contabilità speciale, come noto, afferisce ad ipotesi diverse caratterizzate dalla necessità talora di disporre pagamenti "una tantum" (es. liquidazione ratei maturati e non riscossi dal "de cuius" agli eredi), talaltra dalla particolare urgenza (esempio esecuzione di sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto e di pignoramento), al fine di non esporre l’erario ad ulteriori maggiori oneri.
In presenza di domande di eredi per la liquidazione in via amministrativa di ratei maturati e non riscossi da minorati civili deceduti, una volta assolto il competente obbligo di riconoscimento del diritto alle provvidenze in capo al "de cuius", codeste prefetture invieranno alle sedi provinciali dell’Istituto, con appositi elenchi, gli interi fascicoli per l’ulteriore istruttoria e liquidazione, trattenendone eventualmente copia per ogni evenienza.
Per l’esecuzione di sentenze che comportino anch’esse liquidazioni "una tantum" (es. pagamento ratei maturati e non riscossi dal "de cuius", pagamento interessi legali e rivalutazione monetaria ecc.) saranno inviate all’INPS, anch’esse con appositi elenchi, copie conformi dei relativi titoli ed ogni opportuna indicazione necessaria per l’effettuazione dei conseguenti conteggi da parte dell’ente stesso.
In via generale, si può dire che per ogni tipo di pagamento a carico dell’INPS, al di fuori del sistema di pagamento informatizzato, si renderà necessario inviare tempestivamente copia conforme della documentazione a sostegno della spesa di che trattasi.
Avverrà ad opera del predetto Istituto altresì il recupero dei ratei indebitamente percepiti, concernenti prestazioni in corso di pagamento alla data del 3 settembre, su dettagliata e motivata comunicazione di codesti uffici. L’Ente provvederà anche alla relativa notifica all’interessato.
Rimane di competenza delle Prefetture, invece, il recupero di somme afferenti a prestazioni che alla data di cui sopra non sono più in pagamento.
L’INPS, infine, subentrerà "ex lege", a decorrere dal 1° novembre 1998, nei rapporti con l’A.N.M.I.C., l’U.I.C. e l’E.N.S. per quanto riguarda le ritenute delle quote associative sui ratei di provvidenze erogate a proprio carico.
Allorchè potrà essere attivato un collegamento con il sistema informatizzato dell’INPS, si è concordato che alcuni tipi di variazioni concernenti in particolare la fase erogatoria del beneficio (es. deleghe a riscuotere, cambio di ufficio pagatore, accreditamento in conto corrente bancario) potranno essere effettuate anche dalle sedi INPS, con maggiore convenienza per gli utenti.
Si fa riserva di comunicare la data dalla quale quanto sopra si renderà possibile.
Si è concordato altresì che quale gestore del casellario centrale pensionistico, l’Istituto in ogni momento potrà offrire la propria collaborazione comunicando alle Prefetture accertate situazioni di non permanenza dei requisiti reddituali secondo la normativa vigente in materia di invalidità civile, per l’adozione del competente formale provvedimento di revoca e sospendendo opportunamente il pagamento della prestazione, ex art. 5 del D.P.R. 698/1994.
Il 3° comma dell’articolo 130 del decreto legislativo in argomento prevede la legittimazione passiva della regione nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi attivati dal 120° giorno dall’entrata in vigore del decreto medesimo, laddove abbiano ad oggetto le provvidenze concesse dalle stesse e negli altri casi dell’INPS, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al predetto termine.
Non essendo stata ancora trasferita la funzione concessoria alle regioni, sentito l’avviso dell’Avvocatura generale dello Stato e dell’INPS, si è concordemente interpretato che il legislatore delegato abbia inteso, nella fase transitoria, ricondurre all’INPS la legittimazione passiva per ogni tipo di contenzioso giurisdizionale ed a carattere esecutivo ed in tutti i casi in cui comunque la legittimazione passiva non spetti alla regione.
La legittimazione passiva del predetto istituto, nei procedimenti di concessione delle provvidenze economiche è da intendersi estesa a tutti i fatti connessi e conseguenziali (es. provvedimenti di revoca, di recupero ratei non spettanti ecc…).
Pertanto a decorrere dal 3 settembre p.v. gli atti introduttivi di giudizio diretti ad ottenere le provvidenze spettanti alle categorie degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, come pure gli atti di precetto, di pignoramento ed i decreti ingiuntivi andranno notificati all’INPS presso la competente sede provinciale dell’ente.
La legittimazione passiva dell’INPS nelle procedure esecutive si estende altresì a quelle azionate per il recupero delle spese di lite (cap. 1291) liquidate in sentenza, stante la natura accessoria delle stesse e la chiara volontà del legislatore delegato di attribuire all’INPS l’intera legittimazione processuale già del Ministero dell’Interno.
Laddove, come prevedibile, nella prima fase di applicazione della legge, possano essere ancora notificati a codesti uffici gli atti in questione, al fine di semplificare gli adempimenti e le procedure nonché evitare ritardi nei pagamenti, gli stessi saranno trasmessi tempestivamente per l’ulteriore seguito all’INPS, corredati della documentazione in copia conforme e di rapporto informativo, ove necessario, dandone opportuna formale notizia all’interessato.
La soluzione di cui sopra risulta possibile stante la configurazione di "sostituto processuale" che viene ad assumere "ex lege" l’INPS.
Per quanto concerne invece gli atti di pignoramento che siano notificati al direttore di ragioneria delle competenti prefetture, come previsto dalla vigente normativa, pagamenti a decorrere dal 3 settembre, si ritiene che il sunnominato funzionario debba eccepire l’intervenuta incompetenza erogatoria ex art. 130 del decreto legislativo n. 112/98 con la conseguente indisponibilità di appositi capitoli di bilancio e, pertanto, la nullità del pignoramento medesimo.
Anche in detta fattispecie si rende necessario ed opportuno dare formale notizia all’interessato per l’eventuale rinuncia all’atto e l’attivazione di altro procedimento esecutivo sul fondo di gestione istituito presso l’INPS.
Permane, invece, la legittimazione passiva dell’amministrazione nei procedimenti giurisdizionali notificati a tutto il 2 settembre nonché, come detto, nelle procedure esecutive il cui pignoramento sia stato notificato in data anteriore al 3 settembre.
Il 4° comma dell’art. 130 prevede la competenza dell’INPS a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso provvedimenti di concessione o di diniego e conseguenziali provvedimenti connessi (es. provvedimenti di revoca, di recupero ecc…), secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale.
Detta normativa prevede un termine per ricorrere in via amministrativa al comitato provinciale INPS di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento all’interessato, nonché la presentazione di gravame in carta semplice (l. 9 marzo 1988, n. 89).
Per effetto di quanto sopra i ricorsi amministrativi, a decorrere dal 3 settembre andranno presentati al Comitato provinciale INPS territorialmente competente.
A tal fine, come è noto, farà fede la data di spedizione del gravame mediante raccomandata a. r. se inviato a mezzo posta.
A fini di semplificazione della procedura e di riduzione dei tempi di decisione, tenuto conto che in merito ai vari gravami codesti uffici dovranno fornire documentazione in copia conforme ed elementi di valutazione, si è opportunamente concordato con l’INPS che i ricorsi siano presentati tramite la competente prefettura.
Per tutto quanto sopra detto, in calce ad ogni provvedimento adottato da codesti uffici a decorrere dal 3 settembre 1998, dovranno essere riportate tutte le indicazioni di cui sopra.
Secondo principi di logica ermeneutica ed in sintonia con quanto previsto dal precedente comma per la tutela giurisdizionale, la menzionata competenza dell’INPS sussiste anche laddove i gravami afferiscano a fatti concessori antecedenti alla suindicata data del 3 settembre 1998.
Rimarrà di converso in capo al Ministero la competenza a decidere ricorsi amministrativi presentati a tutto il 2 settembre 1998.
Eventuali ricorsi presentati dopo tale data a codesti uffici dovranno essere inoltrati tempestivamente con le circostanziate deduzioni di codeste prefetture, corredate della relativa documentazione in copia conforme, al competente comitato provinciale dell’INPS, avendo cura, anche in questo caso, di darne formale notizia all’interessato.
Nel fare riserva di ulteriori comunicazioni e chiarimenti si confida, in relazione agli adempimenti tutti contenuti nella presente circolare, nella massima collaborazione, disponibilità e tempestività di codesti uffici stante altresì la complessità della materia e l’entità del volume di pratiche e di procedimenti che caratterizzano da tempo il settore dell’invalidità civile.
In proposito si ritiene di poter rappresentare la necessità e l’opportunità di istituire una conferenza dei servizi tra tutte le amministrazioni coinvolte nella procedura, compresa in prospettiva la regione.
Si ringrazia per l’attenzione.
IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI
DEL MESE
Altri articoli...
Sottocategorie
- Circolari Ministeriali
-
Circolari Inps
- CI 1996
- CI 1989
- CI 1985
- CI 2006
- CI 1982
- CI 2013
- CI 1987
- CI 2007
- CI 2012
- CI 2011
- CI 2003
- CI 1960
- CI 1966
- CI 1969
- CI 1973
- CI 1975
- CI 1978
- CI 1980
- CI 1981
- CI 1983
- CI 1984
- CI 1986
- CI 1988
- CI 1990
- CI 1991
- CI 1992
- CI 1993
- CI 1994
- CI 1995
- CI 1997
- CI 1998
- CI 1999
- CI 2000
- CI 2001
- CI 2002
- CI 2004
- CI 2005
- CI 2008
- CI 2009
- CI 2010
- CI 2014
- CI 1970
- CI 1979
- CI 1950
- CI 1964
- CI 1967
- CI 2015
- CI 2016
- CI 2017
- CI 2018
- CI 2019
- CI 2020
- CI 2021
- CI 2022
- CI 2023
- CI 2024
- Circolari altri Enti
-
Decreti
- DE 1935
- DE 1998
- DE 1996
- DE 2001
- DE 2000
- DE 1997
- DE 1992
- DE 1999
- DE 2002
- DE 2003
- DE 2004
- DE 2005
- DE 2006
- DE 2007
- DE 2008
- DE 2009
- DE 2010
- DE 2011
- DE 2012
- DE 2013
- DE 1993
- DE 1989
- DE 1994
- DE 1995
- DE 1971
- DE 1973
- DE 1981
- DE 1986
- DE 1957
- DE 1955
- DE 1972
- DE 1970
- DE 1978
- DE 1974
- DE 1988
- DE 1968
- DE 2014
- DE 1924
- DE 1936
- DE 1991
- DE 1976
- DE 1983
- DE 1984
- DE 1945
- DE 1947
- DE 1942
- DE 2015
- DE 1937
- DE 1965
- DE 1987
- DE 2016
- DE 2017
- DE 2018
- DE 2019
- DE 2020
- DE 2021
- DE 2022
- DE 2023
-
Leggi
- LE 2010
- LE 2008
- LE 1984
- LE 1981
- LE 1982
- LE 1995
- LE 2006
- LE 1983
- LE 2000
- LE 2012
- LE 2001
- LE 2009
- LE 2004
- LE 1952
- LE 1955
- LE 1957
- LE 1958
- LE 1962
- LE 1966
- LE 1968
- LE 1969
- LE 1970
- LE 1971
- LE 1972
- LE 1973
- LE 1974
- LE 1975
- LE 1976
- LE 1977
- LE 1978
- LE 1979
- LE 1980
- LE 1985
- LE 1986
- LE 1987
- LE 1988
- LE 1989
- LE 1990
- LE 1991
- LE 1992
- LE 1993
- LE 1994
- LE 1996
- LE 1997
- LE 1998
- LE 1999
- LE 2002
- LE 2003
- LE 2005
- LE 2007
- LE 2011
- LE 2013
- LE 1965
- LE 1959
- LE 1967
- LE 2014
- LE 1940
- LE 1954
- LE 1963
- LE 1943
- LE 2015
- LE 1938
- LE 2016
- LE 2017
- LE 2018
- LE 2019
- LE 2020
- LE 2021
- LE 2022
- LE 2023
- Messaggi
- Delibere
- Sentenze
- Direttive
- Legislazione europea
- Codici