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Messaggio 19202 del 26 novembre 2013
Oggetto:
Salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge n. 135 del 2012. Ulteriori chiarimenti.
Con il messaggio n. 17606 del 4 novembre 2013 è stato fatto presente che risultano esclusi dal beneficio della salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 95 del 2012, come convertito dalla legge n. 135 del 2012, i lavoratori che nel periodo di fruizione di interventi a sostegno del reddito perfezionano i requisiti pensionistici introdotti dalla legge 214 del 2011 (Riforma Monti Fornero).
Al riguardo, si precisa che tale esclusione opera soltanto nei confronti dei lavoratori che conseguono il diritto al pensionamento con i nuovi requisiti senza l’applicazione delle penalizzazioni previste per coloro che accedono alla pensione anticipata, di cui all’ art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011 come convertito dalla legge n. 214 del 2011.
Si applicano, invece, le misure di salvaguardia richiamate in oggetto qualora nei confronti dei lavoratori in argomento operi l’applicazione delle penalizzazioni di cui al richiamato comma 10 dell’ articolo 24 sopra menzionato.
Il Direttore generale
Nori