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Decorrenza della pensione
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Destinatari della norma
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Domanda di pensione di inabilità ed in subordine di assegno ordinario di invalidità
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Inabilità per gli iscritti a due o più fondi
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Liquidazione della pensione di inabilità
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Misura della pensione
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Presentazione della domanda di inabilità
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Requisiti per il diritto
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Ricorsi
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Riflessi sulla pensione di reversibilità
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Rinvio alle norme della gestione che liquida la pensione di inabilità
Circolare 12 del 22 gennaio 2004
OGGETTO: Produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo.
SOMMARIO:
La problematica concernente la tutela pensionistica dei produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo è stata definitivamente risolta dall’art. 44 del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, che ne ha disposto l’iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali, con effetto dal 1° gennaio 2004
L’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di terzo e quarto gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali.
Come è noto i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo sono soggetti che operano nell’ambito delle agenzie di assicurazione a supporto dell’azione degli agenti e sub agenti di assicurazione, sulla base di una lettera di incarico dell’agente principale.
I produttori di terzo gruppo hanno l’obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di incarico, per i rami dalla stessa esercitati e di acquisire un determinato minimo di produzione; i produttori del quarto gruppo sono produttori liberi di piazza o di zona senza l’obbligo di lavorare esclusivamente per la stessa agenzia e non sono tenuti ad un determinato minimo di produzione. Per entrambi il compenso é normalmente stabilito in provvigioni.
I lavoratori in argomento, già considerati quali “cittadini non mutuati” e pertanto assoggettati al solo pagamento dei contributi di malattia, pur trattandosi di soggetti che percepiscono redditi d’impresa, iscritti alle Camere di commercio e titolari di partita I.V.A. trovano ora la loro tutela previdenziale nell’ambito della Gestione degli esercenti attività commerciali, dopo anni di incertezze circa il loro inquadramento.
DECORRENZA DELL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE.
L’iscrizione alla Gestione, fatto salvo quanto in seguito precisato, decorrerà dal 1° gennaio 2004 per i soggetti che a tale data esercitavano detta attività e dalla data di inizio della medesima, per coloro che inizieranno successivamente, con il conseguente obbligo di presentare la prescritta domanda, con le modalità e nei termini previsti per la generalità degli assicurati.
In sede di prima attuazione della disposizione i soggetti obbligati potranno produrre le domande di iscrizione, senza incorrere in sanzioni, entro il 28 febbraio 2004. A tal riguardo, nel far riserva di istruzioni in merito alla nuova procedura di iscrizione prevista, con effetto dal 1° gennaio 2004, per la generalità degli esercenti attività commerciali e per gli artigiani dal comma 8 dell’ articolo 44 in esame, si dispone che le Sedi acquisiscano le domande di iscrizione in argomento attribuendo il codice identificativo “44441”.
BASE IMPONIBILE E TERMINI DI VERSAMENTO.
Per espressa previsione della norma in esame nei confronti dei produttori di terzo e quarto gruppo non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 in materia di reddito minimo imponibile. Conseguentemente i predetti lavoratori sono tenuti a corrispondere i contributi previdenziali applicando le aliquote di legge al reddito effettivamente prodotto, ancorché inferiore al minimale contributivo valevole per la generalità degli assicurati.
Discende da quanto precede che i contributi in argomento, comprensivi della somma dovuta per la tutela della maternità (€ 7,44 annui), devono essere corrisposti alle due scadenze del 30 giugno (primo acconto) e del 30 novembre (secondo acconto) dell’anno in corso e del 30 giugno dell’anno successivo (saldo), nei termini e con le modalità in vigore, in riferimento alla quota parte del contributo dovuto sul reddito eccedente il minimale, per la generalità degli iscritti e nei limiti del previsto massimale.
In riferimento al predetto massimale si precisa che il rinvio al sistema di calcolo contributivo di cui all’art. 1 della legge n. 335/1995, operato dalla norma in esame al fine di riservare ai produttori esclusivamente il trattamento pensionistico contributivo, come di seguito meglio precisato, non legittima, nei confronti degli stessi, l’applicazione generalizzata del criterio di imposizione dei contributi entro il massimale di cui al successivo art. 2, comma 18, della medesima legge.
Per effetto di quanto precede detto massimale contributivo sarà applicato soltanto nei confronti dei produttori di terzo e quarto gruppo privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.
ACQUISIZIONE ALLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI PER PERIODI PRECEDENTI IL 1° GENNAIO 2004.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 44 in esame i contributi comunque versati dai produttori di assicurazione alla Gestione commercianti, rimangano acquisiti alla Gestione stessa.
Conseguentemente le Sedi, nei casi di intervenuto pagamento dei contributi alla Gestione degli esercenti attività commerciali, per periodi antecedenti il 1° gennaio 2004, dovranno respingere eventuali domande di rimborso, fatta eccezione per le ipotesi nelle quali il versamento sia intervenuto previa presentazione di esplicita riserva di ripetizione.
COPERTURA DEL PERIODO 1999/2003.
I produttori di 3° e di 4° gruppo sono ammessi, a copertura del periodo 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003, al pagamento dei contributi per i periodi in cui abbiano espletato le attività in argomento, risultanti da atti aventi data certa (certificazione camerale attestante l’iscrizione in qualità di intermediario, lettere di incarico e denuncia dei redditi d’impresa).
L’importo dei contributi da versare é quello dovuto alla Gestione dei commercianti per i singoli periodi ai quali si riferisce la regolarizzazione contributiva, in relazione ai redditi effettivamente conseguiti - senza tener conto del minimale imponibile – ed alle aliquote in vigore nei periodi stessi. Le somme da regolarizzare vanno, quindi, maggiorate di un interesse annuo pari al tasso ufficiale di riferimento ( attualmente pari al 2% ).
La regolarizzazione può essere chiesta anche per periodi inferiori a quelli di effettiva attività ed é ammesso il pagamento rateale degli importi come sopra determinati, in un numero di rate mensili non superiore a 36, con l’ulteriore applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 2 punti.( 4%).
La domanda di regolarizzazione deve essere presentata unitamente alla domanda di iscrizione e, comunque, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n. 269/2003 ( 2 aprile 2004 ). Per semplificare ed uniformare gli adempimenti degli interessati è stato predisposto l’unito modulo di domanda che dovrà essere duplicato dalle Sedi e distribuito a richiesta degli interessati.
Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta dell’Istituto. In caso di pagamento rateale, entro il predetto termine dovrà essere corrisposta la prima rata.
Si fa riserva di istruzioni in ordine alle modalità da seguire per la concessione della rateazione e per l’accredito dei relativi pagamenti sulle posizioni assicurative.
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Nei confronti dei produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 trova applicazione, indipendentemente all’anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all’art.1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la contribuzione versata nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali per i periodi di svolgimento di detta attività.
Pertanto, anche per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni (articolo 1, comma 1, della legge n. 35/1995), la quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite nel periodo di iscrizione nella gestione previdenziale dei commercianti come produttori di terzo e quarto gruppo deve essere calcolata in forma contributiva.
IL DIRETTORE GENERALE
V. CRECCO
Circolare 119 del 2 agosto 2004
Oggetto:
Benefici previdenziali previsti per lavoro svolto con esposizione all’amianto in favore di iscritti al soppresso INPDAI.
SOMMARIO:
I benefici previdenziali previsti per attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto di cui all’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono da attribuire sulle pensioni da liquidare o liquidate con decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi agli iscritti al soppresso INPDAI, titolari di posizioni assicurative presso tale Istituto al 31 dicembre 2002
INTRODUZIONE
L’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n.289, ha disposto la soppressione dell’INPDAI, prevedendo che dal 1° gennaio 2003 “sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto”.
Con circolari n.44 del 26 febbraio 2003 e n.107 del 23 giugno 2003 sono state fornite, tra l’altro, indicazioni per la liquidazione delle pensioni da erogare a seguito della soppressione del suddetto Istituto.
In tale contesto sono pervenute all’Istituto richieste di riconoscimento del beneficio previdenziale in oggetto, avanzate dai nuovi assicurati, iscritti al soppresso INPDAI.
Su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui è stata sottoposta la questione, si forniscono le indicazioni per l’attribuzione del beneficio di cui trattasi sulle pensioni da liquidare con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2003 nonché per la ricostituzione di pensioni già liquidate con decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi senza l’attribuzione del beneficio stesso.
1-Beneficio di cui all’articolo 13 comma 8 della legge n. 257/1992 e successive modificazioni
Il beneficio previdenziale di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n.257/1992, e successive modificazioni, spetta agli iscritti al soppresso INPDAI, titolari di posizione assicurativa presso tale Istituto alla data del 31 dicembre 2002, che abbiano prestato attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto certificata dall’INAIL.
Si rammenta che l’articolo 47 della legge 24 novembre 2003, n.326, di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, entrato in vigore il 2 ottobre 2003, e l’articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n.350, hanno introdotto nuove disposizioni in materia di benefici pensionistici previsti per lavoro svolto con esposizione all’amianto.
In attesa che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengano stabilite le modalità di attuazione dell’articolo 47, come previsto dal comma 6 del medesimo articolo 47, con circolari n.195 del 18 dicembre 2003 e n.54 del 19 marzo 2004 sono state fornite indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.257, modificata dalla legge 4 agosto 1993, n.271.
Sulla base della richiamata normativa il beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione sia ai fini della determinazione del relativo importo, è da riconoscere ai sopra indicati assicurati, iscritti al soppresso INPDAI, secondo le istruzioni fornite, in via generale, con le citate circolari.
2-Beneficio di cui all’articolo 13 comma 7 della legge n. 257/1992 e successive modificazioni
Il beneficio previdenziale di cui all’articolo 13, comma 7, della legge n.257/1992 è da riconoscere agli iscritti al soppresso INPDAI, titolari di posizione assicurativa presso detto Istituto alla data del 31 dicembre 2002, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’INAIL.
Ai fini del riconoscimento del beneficio della rivalutazione, per il coefficiente di 1,5, dei periodi coperti da contribuzione obbligatoria per prestazione lavorativa con provata esposizione all'amianto deve essere prodotta a cura degli interessati l’attestazione dell’INAIL riguardante l’insorgenza della malattia professionale unitamente alla certificazione del periodo di esposizione all’amianto rilasciata dallo stesso Istituto.
3-Riesame delle istanze non accolte
Le Strutture territoriali avranno cura di riesaminare le istanze finora presentate dagli interessati che siano state decise in difformità con le indicazioni sopra fornite provvedendo a ricostituire i trattamenti pensionistici liquidati con decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi senza il riconoscimento del beneficio di cui trattasi.
4-Riserva di chiarimenti per gli iscritti al soppresso INPDAI titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° febbraio 2003
Si fa riserva di chiarimenti in ordine alla eventuale possibilità di riconoscere il beneficio previdenziale di cui al citato articolo 13, legge n.257/1992, in favore di iscritti al soppresso INPDAI titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° febbraio 2003, in attesa di direttive ministeriali.
Il beneficio pensionistico previsto per lavoro svolto con esposizione all’amianto è da riconoscere, a domanda, sulle pensioni in favore di superstiti di titolare di trattamento pensionistico avente decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi nonché sulle pensioni indirette, in favore di superstiti di titolare di posizione assicurativa presso il soppresso INPDAI al 31 dicembre 2002, aventi decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi.
Gli oneri derivanti dai benefici di cui trattasi sono posti a carico dello Stato.
7-Procedure
Le procedure di liquidazione delle pensioni e la procedura per la determinazione degli oneri da prepensionamento sono aggiornate per consentire la liquidazione delle pensioni comprensive dei benefici pensionistici di cui all’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi.
I dati dovranno essere acquisiti con le consuete modalità.
Si riepilogano ad ogni buon fine i codici da utilizzare per l’attribuzione dei benefici in questione
Norma |
Attività economica |
Professione individuale |
Codice onere |
---|---|---|---|
Articolo 13 della legge n. 257/1992 |
92 |
257 |
2001 |
Articolo 47 del decreto legge n. 269/2003 |
03 |
326 |
2005 |
Articolo 3, comma 132, della legge n. 350/2003 |
03 |
350 |
2006 |
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco
Circolare 38 del 24 Febbraio 2004
OGGETTO:
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2004 per i lavoratori domestici.
SOMMARIO:
Importo dei contributi Coefficienti di ripartizione
Importo dei contributi dovuti per l'anno 2004 per i lavoratori domestici
L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2002 - dicembre 2002 ed il periodo gennaio 2003 - dicembre 2003 è risultata del 2,5%.
Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzioni su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2004 per i lavoratori domestici.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2004 AL 31 DICEMBRE 2004
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI |
|||
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
comprensivo quota CUAF
|
Senza quota CUAF(1) |
Fino a € 6,46
Oltre € 6,46 fino a € 7,88
Oltre € 7,88
|
€ 5,73
€ 6,46
€ 7,88 |
€ 1,24 (0,27)(2)
€ 1,40 (0,30)(2)
€ 1,71 (0,37)(2) |
€ 1,09 (0,27)(2)
€ 1,23 (0,30)(2)
€ 1,50 (0,37)(2) |
Orario lavoro superiore a 24 ore settimanali
|
€ 4,17 |
€ 0,90 (0,20)(2) |
€ 0,80 (0,20)(2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
3) Coefficienti di ripartizione
I coefficienti di ripartizione sono indicati nella tabella che segue alla pagina successiva.
LAVORATORI DOMESTICI
Coefficienti di ripartizione - Dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004
LAVORATORI DOMESTICI LAVORATORI DOMESTICI
GESTIONE CON CUAF SENZA CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D. 17,1275% 0,790378 15,4075% 0,807944
D.S. 2,3125% 0,106714 2,1525% 0,112874
C.U.A.F. 0,4800% 0,022151
MATERNITA' 0,2400% 0,011075 0,0000% 0,000000
INAIL 1,31% 0,060452 1,31% 0,068694
Fondo garanzia trattamento
fine rapporto 0,20% 0,009230 0,20% 0,010488
TOTALE 21,6700% 1,000000 19,0700% 1,000000
Nota: in base al D.Lgs. 446/1997, per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più dovuti. A seguito dell'art. 3, c.1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dall'1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc. A seguito dell'art. 45 c. 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), a decorrere dall'1/1/2000 viene soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio. L'art. 49 della L. n. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 fino al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall'art. 43 della L. 28/12/2001 n. 448 (Legge finanziaria 2002).
L'art.120 della L. 23/12/1999 n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).
Il Direttore Generale
Crecco
Roma, 24 Febbraio 2004 |
|
periferici dei Rami professionali |
|
Al |
Coordinatore generale Medico legale e |
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|
Dirigenti Medici |
|
|
|
Circolare n. 38 |
|
e, per conoscenza, |
|
|
|
|
Al |
Presidente |
|
Al |
Vice Commissario Straordinario |
|
Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
|
|
di Indirizzo e Vigilanza |
|
Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
|
Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
|
|
all’esercizio del controllo |
|
Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
|
|
di fondi, gestioni e casse |
|
Al |
Presidente della Commissione centrale |
|
|
per l’accertamento e la riscossione |
|
|
dei contributi agricoli unificati |
|
Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
|
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2004 per i lavoratori domestici. |
SOMMARIO: |
Importo dei contributiCoefficienti di ripartizione |
Importo dei contributi dovuti per l'anno 2004 per i lavoratori domestici
L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2002 - dicembre 2002 ed il periodo gennaio 2003 - dicembre 2003 è risultata del 2,5%.
Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzioni su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2004 per i lavoratori domestici.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2004 AL 31 DICEMBRE 2004
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI |
|||
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
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Effettiva |
Convenzionale |
comprensivo quota CUAF
|
Senza quota CUAF(1) |
Fino a € 6,46
Oltre € 6,46 fino a € 7,88
Oltre € 7,88
|
€ 5,73
€ 6,46
€ 7,88 |
€ 1,24 (0,27)(2)
€ 1,40 (0,30)(2)
€ 1,71 (0,37)(2) |
€ 1,09 (0,27)(2)
€ 1,23 (0,30)(2)
€ 1,50 (0,37)(2) |
Orario lavoro superiore a 24 ore settimanali
|
€ 4,17 |
€ 0,90 (0,20)(2) |
€ 0,80 (0,20)(2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
3) Coefficienti di ripartizione
I coefficienti di ripartizione sono indicati nella tabella che segue alla pagina successiva.
LAVORATORI DOMESTICI
Coefficienti di ripartizione - Dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004
LAVORATORI DOMESTICI LAVORATORI DOMESTICI
GESTIONE CON CUAF SENZA CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D. 17,1275% 0,790378 15,4075% 0,807944
D.S. 2,3125% 0,106714 2,1525% 0,112874
C.U.A.F. 0,4800% 0,022151
MATERNITA' 0,2400% 0,011075 0,0000% 0,000000
INAIL 1,31% 0,060452 1,31% 0,068694
Fondo garanzia trattamento
fine rapporto 0,20% 0,009230 0,20% 0,010488
TOTALE 21,6700% 1,000000 19,0700% 1,000000
Nota: in base al D.Lgs. 446/1997, per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più dovuti. A seguito dell'art. 3, c.1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dall'1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc. A seguito dell'art. 45 c. 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), a decorrere dall'1/1/2000 viene soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio. L'art. 49 della L. n. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 fino al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall'art. 43 della L. 28/12/2001 n. 448 (Legge finanziaria 2002).
L'art.120 della L. 23/12/1999 n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).
Il Direttore Generale
Crecco
Circolare 54 del 19 Marzo 2004
OGGETTO:
Legge 24 dicembre 2003, n. 350. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2004), articolo 3, commi 132 e 133.
SOMMARIO:
Benefici previdenziali per i lavoratori che hanno svolto attività con esposizione all’amianto e per i lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio.
Introduzione
Nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, supplemento ordinario n° 196, è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”. Il testo legislativo, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, reca, all’articolo 3, “Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici”.
Il citato articolo 3 contiene, in particolare, disposizioni riguardanti i benefici previdenziali per i lavoratori che hanno svolto attività con esposizione all’amianto e per i lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio.
In materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, si rammenta che la legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, entrato in vigore il 2 ottobre 2003, all’articolo 47 dispone, tra l’altro, che a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente di rivalutazione stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' ridotto da 1,5 a 1,25 e si applica ai soli fini della determinazione dell’importo del trattamento pensionistico e non anche ai fini del conseguimento del relativo diritto.
Le novità introdotte dalla disposizione in esame sono state illustrate con circolare n.195 del 18 dicembre 2003.
Sempre in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto il comma 132 del citato articolo 3 dispone che per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 si trovavano nelle condizioni individuate dal comma stesso, ai fini dell’applicazione del riconoscimento del beneficio previdenziale di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/92 e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data del 2 ottobre 2003.
Il comma 133 prevede che per i lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio, esposti a rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dagli anni di esposizione, sono estesi, a decorrere dal 2004, i benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 e successive modificazioni.
Nel far riserva di istruzioni riguardo ai criteri applicativi del predetto comma 133, si forniscono indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di cui al comma 132 ai quali si applica la disciplina vigente anteriormente alla data del 2 ottobre 2003, ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale per attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto.
1- Soggetti ai quali si applica la disciplina previgente al 2 ottobre 2003.
Il comma 132, dell’articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dispone, tra l’altro, che “In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate all’INAIL.”
Pertanto l’esposizione ultradecennale all’amianto, avvenuta entro il 2 ottobre 2003, dà luogo al riconoscimento del beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo, in favore dei seguenti soggetti:
· lavoratori ai quali è stato rilasciato dall’INAIL, entro il 2 ottobre 2003, un certificato attestante lo svolgimento di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto;
· lavoratori che abbiano ottenuto, alla data del 2 ottobre 2003, il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, dell’esposizione ultradecennale all’amianto;
· lavoratori che entro la stessa data del 2 ottobre 2003 hanno presentato all’INAIL domanda per il rilascio del certificato attestante lo svolgimento di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto;
· lavoratori in favore dei quali il diritto al beneficio previdenziale in questione è riconosciuto con sentenze pronunciate in esito di cause il cui ricorso è stato depositato in data non successiva al 2 ottobre 2003. Le Sedi competenti accerteranno quest’ultima circostanza con l’ausilio degli Uffici legali.
Ne consegue che i soggetti sopra indicati possono perfezionare, anche in base al beneficio di cui trattasi, i requisiti pensionistici, successivamente alla data del 2 ottobre 2003.
2- Riserva di istruzioni contenuta nella circolare n. 195 del 18 dicembre 2003.
Con la circolare n. 195 del 18 dicembre 2003, al punto 1, si è fatta riserva di fornire istruzioni per le pensioni da liquidare con il riconoscimento del beneficio di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, in favore dei lavoratori di cui alla lettera c), che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
Con riferimento alla riserva in argomento è ragionevole presumere che, detti lavoratori, per aver definito, alla data del 2 ottobre 2003, la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensione, erano già, alla medesima data, in possesso della certificazione INAIL attestante l’esposizione ultradecennale all’amianto o ne avevano fatto richiesta o avevano avviato una causa per il riconoscimento del beneficio pensionistico.
Le competenti Sedi avranno cura di sottoporre all’esame della Direzione Centrale Prestazioni i casi riguardanti i lavoratori della predetta lettera c) non riconducibili alle fattispecie sopra esposte.
3- Oneri
Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 132 sono posti a carico dello Stato secondo quanto previsto dallo stesso comma 132 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003 n. 350.
Il Direttore Generale
Crecco
Circolare 141 del 6 ottobre 2004
Oggetto:
Ammissibilità dei collaboratori dei nuclei mezzadrili e colonici alla rendita vitalizia, art.13 Legge 1338/1962
Con precedenti circolari, numero 36 del 2003 e 10 del 2004, era stata fatta riserva di ulteriori istruzioni sull’ammissibilità alla rendita vitalizia dei collaboratori dei nuclei colonici e mezzadrili.
L’Avvocatura, con parere del 3/8/2004, ha riconosciuto : “ l’esperibilità da parte dei membri della famiglia colonica del modello legislativo delineato con l’art.13 della legge 12 agosto 1962, n.1338, ovviamente nel rispetto dei requisiti legislativi previsti”.
Per la valutazione delle domande, ivi ricomprese quelle già presentate, sono validi i criteri esposti con le circolari n.32/2002, 36/2003, 10/2004 ed in ultimo con il messaggio n.022705 del 14 luglio 2004.
E’ di tutta evidenza che il requisito della parentela e dell’affinità, entro il quarto grado, si riferisce al titolare del nucleo mezzadrile o colonico e non al concedente, responsabile del versamento dei contributi, nei confronti del quale non è previsto vincolo di parentela o affinità con il collaboratore dell’impresa familiare.
Il Direttore Generale
Crecco