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Decreto del Presidente della Repubblica 1420 del 31 dicembre 1971
Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
Vigente al: 4-12-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 35, lettera e), della legge 30 aprile 1969, n. 153,
che delega il Governo ad emanare norme per la revisione delle
disposizioni sulla assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 35
della legge 30 aprile 1969, n. 153;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e
per il turismo e lo spettacolo;
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti nei confronti dei lavoratori dello spettacolo e' gestita
dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo con le norme contenute nel decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, istitutivo
dell'ente stesso, nel testo modificato con integrazioni dalla legge
29 novembre 1952, n. 2388, con le norme che disciplinano
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' con le
norme introdotte dal presente decreto.
Art. 2.
I contributi base per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e
superstiti sono dovuti per ogni giornata di lavoro nella misura
stabilita dalla tabella F allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Il contributo a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni
dei lavoratori dello spettacolo, calcolato sulla retribuzione
imponibile determinata a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e' stabilito nella misura del 14,70 per cento per i
lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14
dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre
1952, n. 2388, e nella misura del 13,95 per cento per i lavoratori
appartenenti alle altre categorie contemplate nei predetti
provvedimenti. (1) (5)
((Le aliquote di cui al secondo comma si applicano integralmente
sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di
lire 1.000.000, mentre sulla eventuale eccedenza si applica un
contributo di solidarieta' nella misura del 5 per cento, di cui il
2,50 per cento a carico del datore di lavoro)). (5)((6))
I contributi di cui al secondo e terzo comma del presente, articolo
sono ripartiti fra datori di lavoro e lavoratori nella misura
prevista dal successivo art. 3.
La retribuzione imponibile giornaliera nei confronti dei lavoratori
appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3
del, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.
2388, si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per
il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi
settimanali nonche' le festivita' nazionali godute.
Per particolari categorie di lavoratori fra quelle indicate nel
comma precedente, che effettuano prestazioni lavorative settimanali
inferiori ai 6 giorni, con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul
piano nazionale ed il consiglio di amministrazione dell'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo, potra' essere stabilita una durata contrattuale
convenzionale non superiore a 6 giornate lavorative per ogni singola
settimana.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per il tesoro, le aliquote contributive di
cui al secondo comma del presente articolo potranno essere
proporzionalmente modificate, in diminuzione od in aumento, nei
limiti della aliquota contributiva vigente per l'assicurazione
generale obbligatoria, al fine di assicurare l'equilibrio economico
della gestione.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla
L. 16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 17-bis, comma 1)
che "Per far fronte agli oneri riguardanti i trattamenti minimi di
pensione previsti dal presente decreto, i contributi a percentuale
dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello
spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono
rispettivamente elevati a 15,70 per cento e 14,95 per cento."
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 9, commi 7 e 8)
che "A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1
gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il
finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di
cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e
integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al
25,50 per cento, di cui il 17 per cento a carico dei datori di
lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per
cento a carico dei datori di lavoro. Per le imprese di esercizio
delle sale cinematografiche il contributo a percentuale e' elevato
dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a
carico dei datori di lavoro." Lo stesso provvedimento ha disposto
(con l'art. 9, comma 9) che "La misura del contributo di solidarieta'
di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e
integrazioni, e' elevata dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il
2,50 per cento a carico dei datori di lavoro."
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 11, comma 2)
che la sostituzione del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del
Presidente decorre dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1992.
Art. 3.
I contributi a percentuale dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori
dello spettacolo sono per due terzi a carico del datore di lavoro, e
per un terzo a carico del lavoratore; la quota a carico del
lavoratore e' trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione
corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga
cui i contributi si riferiscono. (3)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182)).
Il datore di lavoro e' responsabile del pagamento dei contributi
anche per la parte a carico del lavoratore.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 aprile 1981, n. 155 ha disposto (con l'art. 30, comma 1)
che a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio
1981 le misure dei contributi a percentuale dovuti per il
finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di
cui al primo comma del presente articolo sono rispettivamente elevate
dal 19,10 al 22,10 per cento, di cui il 15,40 per cento a carico dei
datori di lavoro, e dal 18,35 al 21,35 per cento, di cui il 14,90 per
cento a carico dei datori di lavoro.
Art. 4.
Per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, puo' stabilire, con
proprio decreto, apposite tabelle di retribuzioni medie e
convenzionali ai fini del calcolo dei contributi.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali interessate, potra' essere
determinata, in misura fissa giornaliera o mensile e per ogni singola
casa da gioco, la somma percepita con il sistema del "punto mancia"
ai fini della applicazione dei contributi assicurativi.
Art. 5.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di
amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per
i lavoratori dello spettacolo, potranno essere indica ti corsi
superiori di istruzione artistica e tecnica, equiparabili ai corsi di
istruzione universitaria, riscattabili secondo le norme e le
modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Art. 6.
In deroga a quanto previsto dall'art. 34 della legge 4 aprile 1952,
n. 218, e nei confronti dei soli lavoratori dello spettacolo
appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.
2388, i requisiti contributivi minimi richiesti per il conseguimento
del diritto alle pensioni d'invalidita', di vecchiaia ed ai
superstiti, nonche' per la prosecuzione volontaria sono cosi'
ridotti:
1) per la pensione di vecchiaia: devono risultare versati o
accreditati almeno 900 contributi giornalieri;
2) per la pensione d'invalidita': devono risultare versati o
accreditati almeno 300 contributi giornalieri dei quali 60 nel
quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
3) per la pensione ai superstiti: devono risultare soddisfatte le
condizioni contributive indicate al precedente punto 1) o al
precedente punto 2);
4) per la prosecuzione volontaria: devono risultare
effettivamente versati almeno 60 contributi giornalieri nel
quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182)).
I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei
tersicorei e ballerini conseguono altresi' il diritto alla pensione
al compimento del 45° anno di eta' per gli uomini e del 40° di eta'
per le donne quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data
iniziale della assicurazione all'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo e risultino versati o
accreditati in loro favore almeno 2700 contributi giornalieri oppure
900 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro di cui
almeno 200 nel quinquennio precedente la data di presentazione della
domanda di pensione.
La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata
per lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o
ballerino.
Per le pensioni liquidate a norma del terzo comma del presente
articolo, il Fondo di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n.
903, assume a proprio carico la quota di pensione sociale a partire
dal mese successivo a quello in cui i pensionati raggiungono l'eta'
per il godimento della pensione di vecchiaia o conseguono il diritto
alla pensione di invalidita'.
Alle pensioni di cui al comma precedente si applicano le
disposizioni previste dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n.
153, concernenti la disciplina del cumulo della pensione con la
retribuzione.
I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate
al primo comma, possono essere ammessi alla contribuzione volontaria
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo a condizione che risultino
effettivamente versati in loro favore, qualunque sia l'epoca del
versamento, almeno 300 contributi giornalieri.
Art. 7.
Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione privilegiata
prevista dall'art. 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il
requisito contributivo indicato al primo comma, lettera b), dello
stesso articolo si intende perfezionato quando risultino versati a
favore dell'assicurato almeno 180 contributi giornalieri.
Nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate
dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato
dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, il requisito contributivo
previsto dal comma precedente e' ridotto a 60 contributi giornalieri.
Art. 8.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182)).
L'ente ha diritto di sottoporre a visita medica gli assicurati
richiedenti la pensione d'invalidita' specifica per l'accertamento
del requisito previsto alla lettera b) del primo comma. Ha altresi'
il diritto di sottoporre a visita medica di revisione i pensionati.
In entrambi i casi il rifiuto a presentarsi alle visite mediche e'
motivo sufficiente per denegare la pensione o per sospendere il
pagamento delle rate di pensione;
La pensione di invalidita' specifica decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della, relativa domanda.
Art. 9.
I lavoratori dello spettacolo hanno diritto alla pensione di
anzianita' privilegiata alle seguenti condizioni:
a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio
dell'assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in
favore degli ex combattenti, militari o categorie assimilate, i
periodi di cui al quarto comma dell'art. 49 della legge 30 aprile
1969, n. 153, nonche' quelli di cui all'articolo unico del decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288;
b) possano far valere almeno 6300 contributi giornalieri
effettivi in costanza di lavoro, volontari e figurativi accreditati
in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, i
periodi di cui al quarto comma dell'art. 49 della legge 30 aprile
1969, n. 153, nonche' quelli di cui all'articolo unico del decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288;
c) non prestino attivita' lavorativa subordinata alla data di
presentazione della domanda di pensione.
Nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle
categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708
il periodo assicurativo di cui alla lettera a) del precedente comma
e' ridotto ad anni 30 ed il numero dei contributi giornalieri a 1800
((...)).
Alle pensioni liquidate a norma del presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n.
153, concernenti il divieto di cumulo della pensione con la
retribuzione.
Art. 10.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su
proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, sentite
le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano, nazionale, le condizioni
contributive ridotte previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 per il
conseguimento del diritto alle prestazioni o per l'ammissione alla
prosecuzione volontaria potranno essere estese a favore di altre
categorie di lavoratori, assicurate all'Ente nazionale di previdenza
e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per le quali
possano risultare ricorrenti le stesse condizioni di occupazione
tipiche dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate nei
precitati articoli.
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, N. 182))
Art. 12.
L'importo annuo della pensione si determina applicando il due per
cento al prodotto ottenuto moltiplicando la retribuzione giornaliera
pensionabile per il numero complessivo dei contributi giornalieri
effettivi e figurativi versati ed accreditati tra la data della prima
iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione
medesima.
La retribuzione giornaliera pensionabile e' costituita dalla media
aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere piu' elevate tra quelle
assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle
relative alla contribuzione figurativa.
Per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1957 ed il 1 gennaio
del quinto anno anteriore a quello di decorrenza della pensione, le
retribuzioni effettive in costanza di lavoro e figurative sono
adeguate applicando alle singole retribuzioni giornaliere le
variazioni medie annue dell'indice del costo della vita, calcolato
dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria, per il periodo suddetto.
Qualora il numero complessivo delle giornate di contribuzione
effettiva in costanza di lavoro e figurativa che hanno concorso al
perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 540, la
retribuzione giornaliera pensionabile e' costituita dalla media
aritmetica delle retribuzioni risultanti dall'adeguamento delle
retribuzioni corrispondenti ai contributi giornalieri esistenti,
effettuato con i criteri di cui al precedente comma.
Per il periodo dal 1957 al 1969 l'indice annuo del costo della
vita, di cui al precedente terzo comma, e' indicato nell'allegata
tabella A.
Per la determinazione della misura delle retribuzioni anteriori al
1 gennaio 1957 e negli altri casi in cui non sia possibile accertare
le retribuzioni soggette a contribuzione direttamente dai documenti
in possesso dell'ente, come pure ai fini della determinazione delle
retribuzioni corrispondenti ai contributi figurativi, si fa
riferimento ai contributi base giornalieri, desumendo da questi le
corrispondenti retribuzioni per mezzo dell'allegata tabella B,
effettuando l'adeguamento per i periodi successivi all'entrata in
vigore del presente decreto con i criteri di cui al precedente terzo
comma.
((Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile
non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le
retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000. A
decorrere dal 1 gennaio 1998 il predetto limite e' rivalutato
annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT)).
A favore dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle
categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che
possano far valere annualmente almeno 50 contributi giornalieri
effettivi in costanza di lavoro o figurativi, sono accreditati, di
ufficio, 50 contributi giornalieri fino a raggiungere un massimo di
240 contributi giornalieri annui, comprendendo, in quest'ultimo
numero, anche le contribuzioni derivanti all'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza peri lavoratori dello spettacolo da altre
forme di assicurazioni sociali.
Ad ogni contributo giornaliero accreditato d'ufficio si attribuisce
una retribuzione giornaliera pari a quella desumibile dalla media
delle retribuzioni corrispondenti ai contributi effettivi e
figurativi esistenti nell'anno in considerazione.
Non si procede all'accreditamento d'ufficio previsto nei commi
precedenti negli anni in cui la retribuzione complessiva, percepita
dal lavoratore, rivalutata secondo i criteri previsti dai commi
secondo e terzo del presente articolo superi la retribuzione che si
ottiene moltiplicando per 300 l'importo relativo al limite massimo
della 26° classe della tabella F allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
I contributi accreditati d'ufficio a norma dei precedenti commi
sono utili anche ai fini della determinazione del diritto a tutte le
prestazioni ad eccezione di quelle previste dall'art. 6, comma terzo,
dall'art. 8 e dall'art. 9, comma secondo.
L'importo delle pensioni liquidabili secondo le presenti norme non
puo' essere inferiore a quello dei trattamenti minimi previsti dalle
norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti sempreche' siano dovuti, ne' superiore
all'importo massimo delle pensioni liquidabili dall'assicurazione
medesima in corrispondenza di 40 anni di anzianita' contributiva.
Alle pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo si applica il disposto
della legge 20 marzo 1968, n. 369.
Per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1976
l'aliquota indicata al primo comma del presente articolo e' ridotta
all'1,85 per cento.
Art. 13.
Fermo restando il disposto di cui all'art. 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, la facolta' di costituire la rendita vitalizia
prevista dall'articolo medesimo e' concessa ai soli lavoratori anche
per le omissioni contributive verificatesi nei confronti:
a) della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per
orchestrali, bandisti, coristi e tersicorei, di cui al contratto
collettivo 26 settembre 1932;
b) della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza degli
artisti lirici, drammatici, cinematografici, della operetta, rivista
e spettacoli viaggianti, di cui al contratto collettivo 30 novembre
1933.
Art. 14.
Ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni e della
misura di esse e nei limiti del valore massimo dei contributi base
vigenti, per analoghi periodi, nell'assicurazione generale
obbligatoria, sono considerati validi le marche ed i contributi
assicurativi versati:
a) alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli
orchestrali, bandisti, coristi e tersicorei, di cui al contratto
collettivo 26 settembre 1932;
b) alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza degli
artisti lirici, drammatici, cinematografici, della operetta, rivista
e spettacoli viaggianti, di cui al contratto collettivo 30 novembre
1933;
c) alla Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo, di cui al contratto collettivo 28 agosto 1934;
d) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo, in base alle particolari tabelle
adottate dal consiglio di amministrazione dell'ente medesimo a
seguito dell'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Art. 15.
Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti dai datori di
lavoro all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo sono conferite all'ente stesso ed ai suoi
incaricati le facolta' attribuite per la verifica dei libri paga e
matricola e degli altri documenti equipollenti, nonche' dei libri
contabili e altri documenti di lavoro, all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed ai suoi incaricati
a norma degli articoli 19, 21 e 24 del testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MARZO 1988, n. 69, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 MAGGIO 1988, n. 153)).
Art. 16.
I rapporti intercorrenti tra l'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori
dipendenti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo ai fini della liquidazione delle
prestazioni spettanti a coloro che possono far valere contributi
presso ambedue gli enti, ovvero ai loro superstiti, sono disciplinati
come segue:
la domanda di pensione puo' essere presentata all'uno o all'altro
degli enti predetti e da' diritto alla liquidazione di una sola
prestazione previa totalizzazione dei contributi versati ed
accreditati presso i due enti;
la competenza a decidere la domanda di pensione e' attribuita a
quello dei due enti presso il quale l'assicurato possa far valere una
prevalente contribuzione valutata secondo la normativa prevista per
il conseguimento del diritto, alle prestazioni in vigore presso
ciascuno dei due enti. La competenza a decidere la domanda di
pensione e' comunque attribuita all'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo qualora l'assicurato
possa far valere presso l'ente medesimo i requisiti prescritti per il
diritto alla prestazione richiesta.
Quando la competenza a decidere la domanda di pensione, in base al
criterio previsto dal presente articolo, sia attribuita all'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale trasferisce
all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo i contributi versati nonche' quelli accreditati ai
sensi dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nella
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti per i lavoratori dipendenti con la maggiorazione
degli interessi composti al tasso del 4,50 per cento.
Qualora la competenza a decidere la domanda di pensione, in base al
criterio previsto dal presente articolo, sia attribuita all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, l'Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i lavoratori dello spettacolo trasferisce
all'Istituto nazionale della previdenza sociale i contributi versati
ed accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ente medesimo, secondo le
norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti in vigore nei periodi cui i contributi
stessi si riferiscono con la maggiorazione degli interessi composti
calcolati nella misura di cui al precedente comma.
La competenza a decidere le domande dirette ad ottenere le
prestazioni previste dagli articoli 6, comma terzo, 8 e 9, comma
secondo, del presente decreto e' attribuita esclusivamente all'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo.
Ai fini della determinazione dei requisiti contributivi occorrenti
per il conseguimento del diritto alle prestazioni e della relativa
misura, i contributi settimanali trasferiti dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale sono ragguagliati dall'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo a
contributi giornalieri moltiplicandoli per 6, mentre i contributi
giornalieri da trasferire all'istituto nazionale della previdenza
sociale sono ragguagliati dall'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo a contributi settimanali
dividendoli per 6.
L'onere differenziale tra l'importo dei contributi acquisiti
dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo e quello dei contributi da trasferire all'istituto
nazionale della previdenza sociale e' assunto a carico dell'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo.
Art. 17.
Gli assicurati che facciano valere contributi effettivamente
versati nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti gestita
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e nell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita
dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo possono essere autorizzati a proseguire
volontariamente una sola delle anzidette assicurazioni a condizione
che si sia verificata la cessazione o la interruzione dell'obbligo
assicurativo presso entrambi gli enti.
A tal fine l'assicurato puo' presentare domanda di autorizzazione a
contribuire volontariamente all'uno o all'altro ente.
Qualora i requisiti contributivi richiesti per l'ammissione ai
versamenti volontari risultino costituiti presso ambedue gli enti la
competenza a rilasciare la relativa autorizzazione e' attribuita
sempre all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo.
Qualora i requisiti contributivi richiesti per l'ammissione ai
versamenti volontari risultino costituiti soltanto presso l'istituto
nazionale della previdenza sociale, la competenza a rilasciare la
relativa autorizzazione e' attribuita a tale istituto.
I requisiti contributivi occorrenti per l'ammissione ai versamenti
volontari possono essere perfezionati anche mediante la
totalizzazione virtuale dei contributi effettivamente versati presso
i due enti. In tal caso la competenza a rilasciare l'autorizzazione
e' attribuita all'ente presso il quale l'assicurato possa far valere
una prevalente contribuzione valutata secondo la normativa prevista
in materia presso ciascuno dei due enti. Se presso i due enti risulti
la medesima contribuzione la competenza e' demandata all'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo.
Art. 18.
Disposizioni d'attuazione transitorie e finali
Per i titolari di pensione di vecchiaia a carico della
assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo liquidata o da liquidare in base
alle norme vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, i quali dalla data
di decorrenza della pensione stessa abbiano continuato
ininterrottamente a prestare opera retributiva alle dipendenze di
terzi sino alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969,
n. 153, il termine per la presentazione della domanda di opzione
prevista dal primo comma dell'art. 13 della legge medesima e'
riaperto per 180 giorni a partire dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle
categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, la
condizione dell'ininterrotta attivita' lavorativa, prevista dal primo
comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si intende
perfezionata quando siano state effettuate almeno 60 giornate
lavorative annue.
Art. 19.
Le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 aprile 1968
ed anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
riliquidate con il sistema di calcolo previsto dal precedente art. 12
con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata
in vigore del decreto stesso.
Art. 20.
E' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con
quelle del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1971
LEONE
COLOMBO - DONAT-CATTIN -
FERRARI-AGGRADI -
MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 105. - CARUSO
TABELLA A
INDICE COMPLESSIVO DEL COSTO DELLA VITA
Anni Media annua
-- --
1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,64
1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,53
1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,10
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,75
1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,55
1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116,92
1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,08
1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136,15
1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142,58
1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146,33
1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149,49
1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151,94
1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157,02
TABELLA B
PRONTUARIO PER IL CALCOLO DELLE RETRIBUZIONE GIORNALIERA PENSIONABILE
===================================================================
| Retribuzione | |
Importo | giornaliera | Importo | Retribuzione
del contributo | pensionabile | del contributo | giornaliera
giornaliero | corrispondente | giornaliero | corrispondente
-------------------------------------------------------------------
| | |
1,35 | 835 | 21,50 | 19.590
1,65 | 1.370 | 23,00 | 20.990
2,15 | 1.885 | 24,65 | 22.385
2,50 | 2.310 | 26,30 | 23.785
3,00 | 2.725 | 28,00 | 25.260
| | |
3,50 | 3.215 | 29,65 | 26.810
4,15 | 3.800 | 31,35 | 28.360
4,85 | 4.410 | 33,00 | 29.915
5,50 | 5.020 | 34,65 | 31.475
6,15 | 5.620 | 36,35 | 33.025
| | |
6,85 | 6.270 | 38,00 | 34.575
7,50 | 6.985 | 39,65 | 36.135
8,50 | 7.700 | 41,50 | 37.695
9,15 | 8.400 | 43,35 | 39.245
10,00 | 9.100 | 46,75 | 42.510
| | |
10,85 | 9.800 | 52,25 | 47.500
11,50 | 10.500 | 68,75 | 62.500
12,35 | 11.200 | 96,25 | 87.500
13,00 | 11.940 | 123,75 | 112.500
14,00 | 12.765 | 151,25 | 137.500
| | |
15,00 | 13.685 | 178,75 | 162.500
16,15 | 14.695 | 206,25 | 187.500
17,30 | 15.745 | 247,50 | 225.000
18,50 | 16.875 | 302,50 | 275.000
20,00 | 18.185 | 357,50 | 315.000
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