Home Pensioni Da contributi Pensione di inabilità Pensione ordinaria di inabilità Inabilità per iscritti a due o più fondi Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Seconda salvaguardia - 55.000 Lavoratori che maturano i requisiti pensionistici vigenti all’entrata in vigore della legge 214 del 2011 prima dell’accesso in CIGS e/o mobilità
-
Decorrenza della pensione
-
Destinatari della norma
-
Domanda di pensione di inabilità ed in subordine di assegno ordinario di invalidità
-
Inabilità per gli iscritti a due o più fondi
-
Liquidazione della pensione di inabilità
-
Misura della pensione
-
Presentazione della domanda di inabilità
-
Requisiti per il diritto
-
Ricorsi
-
Riflessi sulla pensione di reversibilità
-
Rinvio alle norme della gestione che liquida la pensione di inabilità
- Dettagli
- Visite: 6838
Seconda salvaguardia - 55.000
Lavoratori che maturano i requisiti pensionistici vigenti all’entrata in vigore della legge 214 del 2011 prima dell’accesso in CIGS e/o mobilità
(msg.17606/2013 e msg.19202/2013)
La salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge n. 135 del 2012, illustrata con messaggio n. 4678 del 2013, è volta a tutelare i lavoratori che siano stati coinvolti nelle procedure di gestione degli esuberi attraverso accordi in sede governativa stipulati entro il 31.12.2011. Tali accordi, conclusi tra le parti per la gestione delle eccedenze occupazionali, hanno previsto l’accompagnamento dei lavoratori al pensionamento attraverso la sola mobilità ovvero, attraverso un unico periodo, seppure articolato nei due ammortizzatori sociali, prima la cigs e poi la mobilità.