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Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità
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Cause di incompatibilità sopravvenute
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Cause ostative per la erogabilità della pensione
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Compatibilità tra assegno di invalidità civile parziale e pensione di inabilità
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Decorrenza della pensione
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Determinazione della misura della pensione di inabilità
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Domanda di inabilità e di AOI in subordine
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Domanda di pensione di inabilità sottoscritta dagli eredi
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Inabilità ed integrazione al trattamento minimo
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Istruttoria
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Lavoratori non vedenti e inabilità
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Limite alla presentazione di una nuova domanda
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Maggiorazione convenzionale dal 1° febbraio 2012
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Pensione di inabilità e pensione di reversibilità
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Pensione di inabilità e rendita INAIL o IPSEMA
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Pensione di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO
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Pensione di invalidità (ante 08/84) delle Gestioni Speciali e pensione di inabilità
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Pensione ordinaria di inabilità ed indennità sostitutiva di preavviso
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Requisiti per il diritto
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Revisione
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Riconoscimento di contribuzione figurativa per il periodo di godimento della pensione di inabilità revocata per recupero della capacità lavorativa
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Rinuncia condizionata
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Rischio precostituito
Circolare 134353 del 13 giugno 1979
OGGETTO: Art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 419. Prestazioni antitubercolari ai titolari di
pensioni ex lege 1 febbraio 1962, n. 35 - Inapplicabilit ai titolari di pensione
sociale.
stato posto quesito se ai titolari di pensioni derivanti esclusivamente dai contributi previsti dalla
legge l febbraio 1962, n. 35 (1) - contributi non comprensivi dell'aliquota relativa
all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi - possano essere concesse le prestazioni
antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 419 (2): tale norma,per come gi
chiarito con la circolare n. 134342 Prs. del 26 settembre 1975 (3) , ha istituito una speciale tutela
antitubercolare, in carenza del requisito di contribuzione previsto dall'art. 3 della stessa legge n.
419/1975, a favore dei titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidit,
la vecchiaia ed i superstiti e da altre forme di previdenza riconosciute sostitutive od esonerative
di tale assicurazione.
Il quesito trae motivo dalla considerazione che il citato art. 1 fa preciso richiamo, ai fini
dell'individuazione dei beneficiari della speciale tutela, all'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692
(4), estensiva dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidit e vecchiaia, il cui disposto non
poteva prevedere i titolari di trattamenti pensionistici concessi in base alla successiva legge n.
35/962.
Quest'ultimo provvedimento di legge, com' noto, ha attribuito, ai lavoratori subordinati d~lle
province della Venezia Giulia e Tridentina, annesse dopo il primo conflitto mondiale - i quali
erano stati esclusi dall'asscurazione obbligatoria invalidit e vecchiaia dal 1 luglio 1920 al 1
marzo 1926 (data di entrata in vigore del R.D.L. 29 novembre 1925, n. 2146, che ha istituito il
relativo o obbligo assicurativo per i lavoratori di dette province) - la facolt di riscattare il periodo
medesimo, versando gli stessi contributi previsti " dalle disposizioni legislative all'epoca vigenti"
nei confronii dei lavoratori subordinati del restante territorio nazionale, " per ogni settimana di
lavoro" compresa nei periodi di esclusione.
Il preciso riferimento temporale dei contributi in parola deriva dal carattere della legge n.
35/1962, che non ha istituito un nuovo trattamento pensionistico, ma ha unicamente consentito
agli interessati la possibilit di sanare pregresse situazioni di carenza nell'assicurazione
obbligatoria invalidit, vecchiaia e superstiti.
Per tale motivo, i lavoratori che abbiano conseguito, con il riscatto di che trattasi, il diritto alla
pensione non possono essere discriminati -ai fini dell'assistenza antitubercolare ex art. 1 della legge n. 419/1975 - dagli altri titolari di pensione della medesima assicurazione generale
obbligatoria.
Con l'occasione, sembra appena il caso di precisare che il disposto del pi volte citato art. i della
legge n. 419/1975 non pu trovare applicazione nei confronti dei titolari di pensione sociale: ,
infatti, evidente che la pensione sociale non riconducibile all'assicurazione obbligatoria I.V.S., n
alle forme sostitutive od esonerative della stessa, cui fa richiamo la norma in parola.
(1) V. "Atti ufficiali", 1962, pag. 119.
(2) V. "Atti ufficiali", 1975, pag. 1692.
(3) V. "Atti ufficiali", 1975, pag. 2045.
(4)V. "Atti ufficiali", 1955, pag. 389.