Rinuncia condizionata ai trattamenti retributivi ovvero sostitutivi della retribuzione (circ.166/87)
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 222/1984, la concessione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinunzia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento retributivo o sostitutivo della retribuzione.
Per effetto di tale disposizione, l'assicurato anche se in possesso dei requisiti contributivi e sanitari di legge, resta escluso dal diritto alla pensione di inabilità fino a quando non sia stata rimossa, mediante la cancellazione o la rinuncia, la causa ostativa costituita dall'iscrizione negli elenchi nominativi o negli albi professionali ovvero della percezione di trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione: dal che necessariamente ed ulteriormente discende che in caso di decesso intervenuto prima della rimozione di tali cause ostative i superstiti dell'assicurato non possono ottenere la reversibilità della pensione di inabilità ma sono unicamente ammessi a beneficiare della pensione indiretta (vedi circolare 50 dell'11/03/86).
Nella pratica avviene con frequenza che l'assicurato, prima di indursi a rinunciare alla retribuzione o ai trattamenti sostitutivi di essa, attende, per evidenti ragioni di cautela, di conoscere l'esito degli accertamenti sanitari intesi a verificare la sussistenza o meno dello stato di inabilità.
La indisponibilità dell'assicurato ad effettuare la rinuncia al momento della presentazione della domanda di pensione comporta, nella maggior parte dei casi, il differimento della decorrenza della prestazione: diverse o più gravi sono viceversa le conseguenze nell'ipotesi in cui, nelle more dell'istruttoria della domanda, intervenga il decesso dell'assicurato dal momento che, per quanto detto in precedenza, i suoi superstiti restano esclusi dalla riversibilità
della pensione di inabilità.
Movendo dalla constatazione di tali circostanze ed allo scopo di ovviare agli inconvenienti sopra citati e' stata esaminata e riconosciuta l'ammissibilità di una rinuncia condizionata ai trattamenti in questione da parte dei lavoratori interessati.
In pratica l'assicurato, all'atto della presentazione della domanda di pensione di inabilità, formula una rinuncia formale alla retribuzione o ai trattamenti sostitutivi di essa, condizionando, peraltro, gli effetti abdicativi della rinuncia stessa al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità per cui la reiezione della domanda priva di effetti "ab origine" la rinuncia ripristinando il diritto dell'interessato alla retribuzione o ai trattamenti sostitutivi di essa.
Al riguardo e' stato considerato che i trattamenti retributivi nonché quelli sostitutivi della retribuzione non possono essere, in via di principio, oggetto di rinunzie o transazioni (art. 2113 c.c.): peraltro, l'art. 2 della legge n. 222/1984, subordinando la concessione della pensione di inabilità alla "rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione", ha evidentemente inteso fare eccezione a tale principio sicché, dal coordinamento delle due norme, deve dedursi che, ai soli fini del
riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità anche ai trattamenti in esame siano stati resi rinunciabili.
Alla luce di tali considerazioni la formulazione di una rinuncia "condizionata" appare compatibile sia con la normativa di carattere generale sia con le norme specifiche della legge n. 222.
Si potrebbe anzi osservare che, a rigore, la rinuncia nascerebbe condizionata indipendentemente da una specifica indicazione in tal senso dell'assicurato dal momento che, per quanto detto in precedenza, la rinunzia ai trattamenti in questione in tanto e' ammissibile in quanto ad essa consegua la liquidazione della pensione di inabilità: mancando la quale i trattamenti retributivi o sostitutivi riacquisterebbero la loro propria natura con conseguente automatica caducazione della rinunzia.
Istruzioni operative
All'atto della presentazione della domanda di pensione di inabilità gli assicurati che percepiscano una retribuzione o una prestazione sostitutiva della stessa, ove vogliano evitare il differimento o il disconoscimento del diritto a pensione per effetto dell'esistenza di una delle suddette cause ostative, dovranno rilasciare la dichiarazione di cui al testo allegato n. 1 - che le Sedi avranno cura di riprodurre a duplicatore e di mettere a disposizione anche degli Enti di Patronato -
attestante la rinuncia alla prestazione in godimento subordinatamente, peraltro, al riconoscimento da parte dell'Istituto della sussistenza dei requisiti sanitari ed assicurativi per la pensione.
Nel caso in cui la prestazione in godimento sia pagata dal datore di lavoro, o in quanto facente carico allo stesso (retribuzione) o in quanto anticipata per conto dell'INPS (trattamenti di C.I.G. e indennità di malattia con pagamento a conguaglio), la dichiarazione di cui sopra dovrà essere firmata anche dal datore di lavoro.
Fermo restando che, ove non sia stata presentata la dichiarazione di rinuncia condizionata" e venga accertato che il richiedente la pensione di inabilità abbia in corso di erogazione un trattamento di integrazione salariale o di indennità di malattia, ovvero versi in uno stato di malattia retribuita dal datore di lavoro, le Sedi continueranno ad attenersi alle istruzioni impartite al punto 4.2, lettera e) della circolare numero 4396 O. del 10 aprile 1985; in presenza di una dichiarazione di rinuncia "condizionata" a prestazioni previdenziali facenti carico all'Istituto dovranno essere, invece, seguiti gli stessi criteri già stabiliti nella medesima circolare n. 4396 O., al punto 4,2, lettera d) per i casi di percezione di trattamenti di disoccupazione.
Le prestazioni di cui trattasi continueranno, pertanto, ad essere corrisposte fino al momento in cui risulti accertato il diritto a pensione e le somme percepite dalla data di decorrenza della pensione andranno conguagliate e recuperate in sede di pagamento degli arretrati.
Ove l'importo da recuperare dovesse superare quello degli arretrati di pensione il recupero dell'eccedenza avverrà sulle rate correnti con la osservanza dei limiti di legge.
Per la sospensione dei pagamenti e la quantificazione delle somme da reincassare occorrerà stabilire i necessari collegamenti con i settori preposti al pagamento delle diverse prestazioni, nei casi di pagamenti diretti e con i datori di lavoro, nei casi di pagamenti a conguaglio.
Per tale seconda ipotesi le Sedi, prima di liquidare la pensione, provvederanno ad inviare all'interessato il testo di dichiarazione di cui all'allegato n. 2 - da riprodurre a duplicatore - perché lo restituiscano dopo averlo fatto debitamente compilare e sottoscrivere dal datore di lavoro.