-
Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità
-
Cause di incompatibilità sopravvenute
-
Cause ostative per la erogabilità della pensione
-
Compatibilità tra assegno di invalidità civile parziale e pensione di inabilità
-
Decorrenza della pensione
-
Determinazione della misura della pensione di inabilità
-
Domanda di inabilità e di AOI in subordine
-
Domanda di pensione di inabilità sottoscritta dagli eredi
-
Inabilità ed integrazione al trattamento minimo
-
Istruttoria
-
Lavoratori non vedenti e inabilità
-
Limite alla presentazione di una nuova domanda
-
Maggiorazione convenzionale dal 1° febbraio 2012
-
Pensione di inabilità e pensione di reversibilità
-
Pensione di inabilità e rendita INAIL o IPSEMA
-
Pensione di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO
-
Pensione di invalidità (ante 08/84) delle Gestioni Speciali e pensione di inabilità
-
Pensione ordinaria di inabilità ed indennità sostitutiva di preavviso
-
Requisiti per il diritto
-
Revisione
-
Riconoscimento di contribuzione figurativa per il periodo di godimento della pensione di inabilità revocata per recupero della capacità lavorativa
-
Rinuncia condizionata
-
Rischio precostituito
Messaggio 18541 del 30 marzo 1996
Oggetto: Trattamenti di integrazione salariale ordinaria.
Pagamento diretto.
.
Si e' avuto modo di rilevare che, non di rado, le richieste
di pagamento diretto del trattamento in oggetto, avanzate da
aziende o da lavoratori, vengono inoltrate a questi Uffici
senza una motivata proposta di definizione da parte delle Sedi
e senza le informazioni essenziali per una completa valutazione
dei motivi addotti come impeditivi dell'anticipazione delle
prestazioni stesse da parte delle aziende.
In merito a tali richieste, l'indicazione delle situazioni,
per le quali si e' ritenuto a suo tempo di consentire una
deroga all'obbligo dell'anticipazione di cui all'art.12 del
D.L.Lgt. n.788/1945, e' gia' contenuta nella circ. n.1408 G.S.
del 10.8.66, p.8. Altre situazioni critiche, di volta in volta
valutate, possono in concreto individuarsi nella sopravvenuta
cessazione dell'azienda o in serie e documentate difficolta'
finanziarie.
Frequentemente, per la definizione delle richieste - che e'
opportuno vengano inoltrate a questi Uffici anche nelle
situazioni di cui alla citata circ. n.1408 - e' stata
necessaria, come si e' detto, un'ulteriore istruttoria
finalizzata all'acquisizione dei principali elementi che, per
buona norma ed uniformita' di comportamento delle SAP, vengono
appresso indicati.
Premesso che, pur essendo l'Istituto debitore delle
prestazioni, il datore di lavoro resta sempre responsabile
delle eventuali conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza
dell'obbligo dell'anticipazione, si precisa che il pagamento
diretto presuppone, tra l'altro, la verifica:
.
a) di elementi preesistenti, rilevanti ai fini della validita'
dell'autorizzazione soprattutto sotto il profilo della
temporaneita' e transitorieta' dell'evento, non valutati in
sede di decisione da parte della Commissione provinciale;
b) dell'effettivita' del diritto dei singoli lavoratori alla
percezione dei trattamenti autorizzati.
.
Sotto l'aspetto sub a), si ritiene utile ricordare che, in
tema di ripresa dell'attivita' produttiva, sono state fornite
esaurienti indicazioni con circ.n.6645 del 18.10.84 (A.U.
pag.261) sulla base di un orientamento giurisprudenziale oramai
consolidato.
Va, quindi, confermato che il trattamento puo' essere
concesso solo in vista del superamento del periodo critico per
l'azienda e del ritorno alla normalita' produttiva, non essendo
consentita la concessione di integrazioni salariali inutili
allo specifico scopo. E' necessario percio' far riconsiderare
dalla Commissione provinciale - e, ove occora far valutare
all'Organo Centrale - i provvedimenti di concessione fondati su
dichiarate previsioni di ripresa produttiva non attendibili in
quanto contraddetti da indicatori obiettivi di situazioni
critiche irreversibili (quali ad es. il fallimento o il
previsto licenziamento delle maestranze) che l'azienda non
poteva non conoscere e la cui mancata evidenziazione, sia
all'atto della domanda sia nel corso del procedimento
concessorio, rende viziata dall'origine la decisione assunta.
In relazione, poi, alle posizioni prese da alcune
Commissioni provinciali, si precisa che ad esse e'
specificamente attribuita la potesta' di rivedere, ricorrendone
le condizioni, i propri atti sotto il profilo della
legittimita' e del merito e che le decisioni da esse assunte
sulle richieste di riesame possono essere oggetto di
impugnativa all'Organo centrale.
Sotto l'aspetto sub b) la verifica deve riferirsi, in
particolare, alle situazioni di incumulabilita' o
d'incompatibilita' delle prestazioni che debbono essere desunte
sia dalla consultazione degli atti e dei dati disponibili sugli
Archivi delle SAP sia da apposite dichiarazioni di
responsabilita' dei lavoratori interessati.
Piu' precisamente, ciascun lavoratore dovra' attestare non
solo di non aver prestato attivita' lavorativa remunerata
durante il periodo d'integrazione salariale, ma anche di non
aver percepito altri emolumenti, o prestazioni, incompatibili o
incumulabili in dipendenza dello stesso o di altri rapporti di
lavoro nonche', in particolare, di non avere gia' ottenuto in
tutto o in parte il pagamento del trattamento di cui si chiede
la erogazione da parte dell'Istituto.
Per quanto superfluo, si precisa che il pagamento diretto va
effettuato al netto delle somme eventualmente gia' anticipate a
tale titolo dal datore di lavoro e che, nel caso in cui
quest'ultimo abbia posto a conguaglio somme non anticipate, si
dovra' procedere alla dovuta segnalazione all'A.G.
.
.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to TRIZZINO
Messaggio 8617 del 2 febbraio 1996
Oggetto:
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n.335. Pensione ai superstiti.
Con riferimento al quesito posto da codesta Sede si ri-
chiama l'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995,
n.335, secondo cui la pensione ai superstiti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita,
la vecchiaia ed i superstiti liquidate in conseguenza di
infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono
cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso
evento invalidante, a norma del Testo Unico delle disposi-
zioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno
1965, n.1124, fino a concorrenza della rendita stessa.
Ne consegue che il richiamato criterio deve trovare appli-
cazione anche nel caso di titolare di pensione di vecchiaia
deceduto a seguito di infortunio sul lavoro o malattia
professionale che ha dato luogo alla liquidazione della
rendita vitalizia a norma del richiamato D.P.R. n.1124 del
30 giugno 1965.
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI
Messaggio 15223 del 1996
OGGETTO: Accreditamento dei contributi figurativi per i periodi di
percezione delle prestazioni non pensionistiche.
La transazione UNEX e' stata implementata realizzando il collegamen
to con l'archivio centrale dei trattamenti di disoccupazione non agrico
la di mobilita' (archivio "Prest.temp"), per cui i periodi di percezione d
elle anzidette prestazioni ora figurano sugli estratti conto, secondo l
e modalita' di esposizione previste da detta transazione.
Successivamente, l' applicazione sara' completata con i periodi relativi agli
altri trattamenti indennizzati con la specifica procedura di liquidazione au
tomatizzata.
Si precisa che ad ogni richiesta di estratto conto l'archivio "
Prest. temp." fornisce i dati dei periodi indennizzati in parola diret
tamente alla transazione UNEX, per cui per gli stessi periodi le Sedi non de
vono effettuare alcuna registrazione sull'archivio ARPA. Al riguardo si fa pres
ente che le registrazioni che talune Sedi risultano aver inserito
nell'archivio ARPA per gli stessi periodi a seguito di richieste di accreditame
nto da parte degli assicurati, devono essere annullate ogni volta che v
iene rilevata l'esistenza di una duplicazione.
I periodi di disoccupazione indennizzata e di mobilita' sono contradd
istinti, sugli estratti conto formato "V", a seconda delle diverse
fattispecie, dai codici "tipo contribuzione" 330 (periodo non utile ai
fini del diritto a pensione di anzianita'), 331 (di nuova istituzione:
periodo utile anche ai fini del diritto a pensione di anzianita'),339 (isti
tuito per i periodi di percezione del sussidio di disoccupazione di
cui al D.L. n. 232/1995, non utili per la
determinazione della misura della pensione).si riporta di seguito il det-
taglio dei periodi di cui trattasi e dei relativi codici:
- ds ordinaria: codice tipo contribuzione 330
- ds per i rimpatriati: c.t.c. 330
- ds per i frontalieri: c.t.c. 330
- ds per i lavoratori marittimi: c.t.c. 330
- ds con requisiti ridotti: c.t.c. 330
- ds ordinaria per i rimpatriati e trattamento in Convenzione CEE: il periodo
e' riconosciuto come ds. rimpatriati, per tutta la durata della concessione,
anche se il periodo massimo di 180 giorni viene ridotto delle giornate
indennizzate in base ad accordi internazionali per effetto della incumulabili-
ta' delle due prestazioni: c.t.c.: 330
- ds ordinaria e trattamento in Convenzione CEE:il periodo e'riconosciuto come
ds. ordinaria, con le modalita' indicate al punto precedente: c.t.c. 330
- indennita' di mobilita': c.t.c. 331
- trattamento speciale edilizia di cui all'art.3,comma 4, della Legge 19.7.94,
n.451: c.t.c. 331
- ds ordinaria e trattamento speciale industria:
fino al 10 agosto 1991 il periodo riconosciuto e' quello coincidente conil
periodo di ds. ordinaria: c.t.c. 330;
per i trattamenti prorogati dopo il 10 agosto 1991 il periodo riconosciuto
e' quello della indennita' speciale "trasformata" successivo a tale
data (legge n. 223/'91, art.22, comma 7): c.t.c. 331
- trattamento speciale industria: per i trattamenti dopo il 10 agosto 1991
il periodo riconosciuto e' solo quello della indennita' speciale "trasformata"
successivo a tale data: c.t.c.: 331
- ds ordinaria e trattamento speciale edilizia: c.t.c. 330
- trattamento speciale edilizia: c.t.c. 330
- indennita' speciale edilizia "trasformata" di cui all' art. 22, comma 8 della
legge n. 223/'91: c.t.c.: 330
- sussidio di disoccupazione di cui al D.L. n. 232/1995:
fino al 31 luglio 1995: c.t.c. 331
dopo il 31 luglio 1995: c.t.c. 339
.
Per i trattamenti di mobilita', di ds. speciale per l'edilizia di
cui al citato art. 3 della Legge n.451 e per i sussidi di ds. relativi a perio-
di fino al 31 luglio 1995 sugli estratti conto viene riportata anche la retri-
buzione accreditata per l'intero periodo; per gli altri trattamenti la
predetta retribuzione deve essere calcolata dalla Sede al momento della
utilizzazione dei contributi in parola, con le modalita' di cui all'art. 8 del-
la legge n. 155/1981.
.
Sugli estratti conto formato "K" i codici "tipo di contribuzione"
che contraddistinguono i periodi figurativi di cui trattasi sono esplicitati
con le seguenti dizioni:
- codice 330 = disoccupazione; viene inoltre riportata la consueta nota 3
"settimane non utili per il diritto alla pensione di anzianita' "
- codice 331 = mobilita'/ sussidio di disoccupazione
- codice 339 = sussidio di disoccupazione; viene inoltre riportata la nota 7
di nuova istituzione "settimane utili per il diritto a pensione, ma non per
la misura".
.
.
.
.
.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO