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Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità
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Cause di incompatibilità sopravvenute
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Cause ostative per la erogabilità della pensione
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Compatibilità tra assegno di invalidità civile parziale e pensione di inabilità
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Decorrenza della pensione
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Determinazione della misura della pensione di inabilità
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Domanda di inabilità e di AOI in subordine
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Domanda di pensione di inabilità sottoscritta dagli eredi
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Inabilità ed integrazione al trattamento minimo
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Istruttoria
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Lavoratori non vedenti e inabilità
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Limite alla presentazione di una nuova domanda
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Maggiorazione convenzionale dal 1° febbraio 2012
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Pensione di inabilità e pensione di reversibilità
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Pensione di inabilità e rendita INAIL o IPSEMA
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Pensione di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO
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Pensione di invalidità (ante 08/84) delle Gestioni Speciali e pensione di inabilità
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Pensione ordinaria di inabilità ed indennità sostitutiva di preavviso
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Requisiti per il diritto
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Revisione
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Riconoscimento di contribuzione figurativa per il periodo di godimento della pensione di inabilità revocata per recupero della capacità lavorativa
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Rinuncia condizionata
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Rischio precostituito
Legge 68 del 12 marzo 1999
Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Vigente al: 22-8-2014
Capo I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Collocamento dei disabili)
1. La presente legge ha come finalita' la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita' alla tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanita' sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidita' superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordita' dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresi' ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilita' di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, e' effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacita' lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilita' e' ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilita' che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'.
Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
(Collocamento mirato)
1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilita' nelle loro capacita' lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Art. 3
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle
loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50
dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35
dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le
organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile ((. . .)), il collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono
sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attivita' lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilita' disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista
per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono
assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonche' della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
Art. 4.
(Criteri di computo della quota di riserva)
1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita' da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita', i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unita'.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalita' di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantita' di lavoro ((, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18)) atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformita' alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacita' lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del piu' favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attivita' compatibili con le residue capacita' lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attivita' presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilita', agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purche' in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attivita' di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilita' previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".
Art. 5
(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresi' la misura della eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. ((Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori e' considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere)). Sono altresi' esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarita' dell'attivita' di trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalita' di servizio piu' evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo e' sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo.
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attivita', non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unita' non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresi' le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalita' di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonche' i criteri e le modalita' per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta puo' essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione e' disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalita' relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.
8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unita' produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unita' produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unita' produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.
8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facolta' di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unita' produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo.
8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unita' produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive della medesima regione.
8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter.
((8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalita' per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo)).
Capo II
SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Art. 6.
(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)
1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonche' all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.((I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, nonche' il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti)).
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente piu' rappresentative";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo e' previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilita', con compiti relativi alla valutazione delle residue capacita' lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilita'. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1".
Capo III
AVVIAMENTO AL LAVORO
Art. 7.
(Modalita' delle assunzioni obbligatorie)
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative per:
a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonche' i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi; ((2))
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano piu' di 50 dipendenti.
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformita' a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 ha disposto (con l'art. 6, comma
3) che "Ai fini della legge n. 68 del 1999, gli "enti promossi" di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge sono quelli che recano nella denominazione la sigla del partito politico, dell'organizzazione sindacale o sociale che li promuove. In assenza di tale requisito, sono inclusi in tale categoria gli enti nel cui statuto i predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra i soggetti promotori".
Art. 8.
(Elenchi e graduatorie)
1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacita' lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacita' lavorative, le abilita', le competenze e le inclinazioni, nonche' la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti e' istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacita' lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalita' di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.
Art. 9.
(Richieste di avviamento)
1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la
richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.((13))
2. In caso di impossibilita' di avviare lavoratori con la qualifica
richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalita' previste dall'articolo 12.
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche
attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa
mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.
5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalita'
di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico puo' essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle
disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicita' e le modalita' di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma.
7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di
lavoro puo' fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido
ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorita' giudiziaria.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 12-quater) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo e' elevato a novanta giorni per i datori di lavoro del settore minerario, con l'esclusione del personale di sottosuolo e di quello adibito alle attivita' di movimentazione e trasporto del minerale, al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, della presente legge.
Art. 10.
(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)
1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
2. Il datore di lavoro non puo' chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile puo' chiedere che venga accertata la compatibilita' delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro puo' chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attivita' lavorativa, o tale incompatibilita' sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilita' persista. Durante tale periodo il lavoratore puo' essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro puo' essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilita' di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.
4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro e' tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.
6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennita' di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilita' dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.
Capo IV
CONVENZIONI E INCENTIVI
Art. 11.
(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalita' delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalita' che possono essere convenute vi sono anche la facolta' della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalita' formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova piu' ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purche' l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui e' affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione puo' essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonche' con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, puo' proporre l'adozione di deroghe ai limiti di eta' e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalita' del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attivita' di sorveglianza e controllo.
Art. 12
(( (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalita' formative). ))
((1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e
12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonche' con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, non possono riguardare piu' di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero piu' del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa piu' di 50 dipendenti.
2. La convenzione e' subordinata alla sussistenza dei seguenti
requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da
parte del datore di lavoro;
b) computabilita' ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui
all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al
comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non puo' eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si
impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento
lavorativo.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili)).
Art. 12-bis
(( (Convenzioni di inserimento lavorativo). ))
((1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12
gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. La stipula della convenzione e' ammessa esclusivamente a
copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all'unita' piu' vicina.
3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:
a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale
tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;
b) durata non inferiore a tre anni;
c) determinazione del valore della commessa di lavoro non
inferiore alla copertura, per ciascuna annualita' e per ogni unita' di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonche' dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. E' consentito il conferimento di piu' commesse di lavoro;
d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione
delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.
4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere in corso procedure concorsuali;
b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
c) essere dotati di locali idonei;
d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento
lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa
svolgere le funzioni di tutor.
5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri
istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, puo':
a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non
inferiore a due anni;
b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con
contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore di lavoro potra' accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilita' ivi previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.
6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in
convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attivita' di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalita' e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo)).
Art. 13
(( (Incentivi alle assunzioni). ))
((1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 337 del 13 dicembre 2002, le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4 e nei limiti delle disponibilita' ivi indicate:
a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo
salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidita';
b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo
salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
c) in ogni caso l'ammontare lordo del contributo all'assunzione
deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore;
d) per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie
alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilita' operative dei disabili con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.
2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le
assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo e' subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di
lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalita' di cui al comma 2.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008, annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le modalita' e i criteri definiti nel decreto di cui al comma 5.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalita' per la ripartizione delle disponibilita' del Fondo di cui al comma 4.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto
delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
9. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto
previsto all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, comunicano annualmente, con relazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui al comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro.
10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli
effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste)).
Art. 14.
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)
1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalita' di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonche' il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attivita' rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c);
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalita' della presente legge.
Capo V
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15.
(Sanzioni)
1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso e' tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 16.
(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalita' di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri.
2. I disabili che abbiano conseguito le idoneita' nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche ((...)) oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
3. Salvi i requisiti di idoneita' specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.
Art. 17.
(Obbligo di certificazione)
1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a
bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ((...)), pena l'esclusione.
Art. 18
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I soggetti gia' assunti ai sensi delle norme sul collocamento
obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unita' da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli
orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e' attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano piu' di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota e' pari ad un'unita' per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di
cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessita' di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6. (5) (6) ((7))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 19, comma 1)
che "Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza".
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 34, comma
24) che "Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia' differito di diciotto mesi dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' prorogato di ulteriori dodici mesi.".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni,
dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 23-quinquies, comma 1) che "Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia' prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004".
Art. 19.
(Regioni a statuto speciale e province autonome)
1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 20.
(Regolamento di esecuzione)
1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma
1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 21-30 marzo 2001, n. 84 (in
G.U. 1a s.s. 4/4/2001, n. 14) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), limitatamente all'inciso "e le province autonome di Trento e Bolzano"".
Art. 21.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.
Art. 22.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Art. 23.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Legge 144 del 17 maggio 1999
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali.
Vigente al: 21-12-2013
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INVESTIMENTI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
ART. 1.
(Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici).
1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al
processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi,
entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione,
valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di
intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E'
assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo
quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano
all'interno delle rispettive amministrazioni' in collegamento con gli
uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza
tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fallibilita' degli
investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi,
tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e di
sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della
compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da
realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle
rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche
proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei
progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di
programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e
verifica di cui al comma I sono attuate autonomamente sotto il
profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole
amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti
e della necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni
provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata
analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle
connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicati le
caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali
componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le
modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei
programmi di attuazione di cui al comma 3. ((4))
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire
tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di
sviluppo, con particolare riferimento ai programmi confinanziati con
i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita'
concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e
l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli
interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e'
funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo
integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione,
costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio
degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana
indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve
essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al
progetto "Rete unitaria della pubblica amministrazione", di cui alla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre
1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono
trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'articolo
6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione
centrale del l' osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e
regionali Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il
ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da
ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di
lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. (3)
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per
ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "
Fondo speciale " dello stato di previsione dei Ministero del tesoro,
dei bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i
criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome
al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del
lavoro, individuando tra questi i distretti economico- produttivi
sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento
periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la
presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e
condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di
sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti locali.
-----------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 145, comma
10) che per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema
di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al presente
articolo 1, ivi comprese le spese relative al funzionamento della
rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale
del fondo previsto dal comma 7 del predetto articolo 1 e'
incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva
di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
-----------------
AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2001, n. 314 (in
G.U. 1a s.s. 1/8/2001, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 4 del presente art. 1 "nella parte in cui
ricomprende, fra i propri destinatari, la regione Trentino-Alto Adige
e le province autonome di Trento e di Bolzano".
ART. 2.
(Partecipazione alle riunioni del CIPE).
1. In attesa della riforma della composizione del CIPE, nell'ambito
della razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e del riordino, soppressione e fusione dei
Ministeri previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, partecipano alle singole riunioni del
CIPE, con diritto di voto, anche i Ministri, non appartenenti al
CIPE, nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto delle
deliberazioni.
ART. 3.
(Compiti del CIPE).
1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430, e' sostituito dal seguente:
" 2. I compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria
attualmente attribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni
competenti per materia, tenuto conto dei settori ai quali si
riferiscono le relative funzioni. Con deliberazione del CIPE da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previo parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e quindi delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, sono individuate le tipologie dei provvedimenti
oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente
competenti. Con la stessa deliberazione sono intividuate le
attribuzioni, non concernenti compiti ti gestione tecnica,
amministrativa e finanziaria, previste da norme vigenti, che il
CIPE continua ad esercitare. A decorrere dalla data della predetta
deliberazione sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al
CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione di contributi e,
in genere, competenze tecniche, amministrative o gestionali. Sono
fatte salve le ulteriori modifiche derivanti dalle disposizioni
eventualmente emanate in attuazione dell a legge 15 marzo 1997, n.
59".
2. Gli assetti finali dei piani progettuali dei contratti di
programma stipulati ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, sono
sottoposti al CIPE, pena la revoca del finanziamento, entro il 31
dicembre 2000. I provvedimenti provvisori di concessione adottati
entro il 31 dicembre 1995 possono essere rimodulati dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla
base delle determinazioni del CIPE; i provvedimenti di concessione
definitiva sono adottati dallo stesso Ministero con le modalita'
previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Al fine
di garantire il raccordo con le deliberazioni del CIPE le
commissioni incaricate degli accertamenti sulla realizzazione delle
iniziative comprese nei contratti di programma sono assistite da un
funzionario del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica con compiti di segretario, al quale com-
pete un compenso forfettario pari all'onorario base riconosciuto al
singolo componente la commissione, ridotto del 60 per cento.
Art. 4
(Studi di fattibilita' delle amministrazioni pubbliche e
progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali)
1. Lo studio di fattibilita' per opere di costo complessivo
superiore a lire 20 miliardi e' lo strumento ordinario preliminare ai
fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle
amministrazioni pubbliche.
2. Gli studi di fattibilita' approvati dalle amministrazioni
costituiscono certificazione di utilita' degli investimenti ai fini
dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione
preliminare e costituiscono titolo preferenziale ai fini della
valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle disponibilita'
finanziarie degli esercizi futuri.
3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo e'
superiore a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente essere
sottoposti a valutazione economica interna alle amministrazioni
proponenti o, su richiesta, da parte di enti ed amministrazioni
pubblici esterni alle stesse.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica si provvedera' ad aggiornare periodicamente
i limiti di cui al comma 3, tenendo conto degli indici ISTAT.
5. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione
preliminare dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1,
comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato
dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' assegnata
alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per
il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi
per il 2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000
alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. I finanziamenti di cui al presente comma sono
riservati per il 50 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e
successive modificazioni. La ripartizione delle risorse e' effettuata
dal CIPE assegnando il 70 per cento alle di- verse regioni in
percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi
comunitari e il residuo 30 per cento secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande che eccedano la quota attribuita alla
regione.
6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa
depositi e prestiti, con determinazione del direttore generale, non
oltre trenta giorni dalla presentazione delle domande, secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e senza
istruttorie tecniche, in misura pari a quella richiesta ma non
superiore all'importo della tariffa professionale prevista per la
redazione del progetto preliminare dell'opera, che non puo' avere un
costo inferiore a lire 3 miliardi, entro i limiti delle
disponibilita' dei fondi assegnati ai sensi del medesimo comma, a
sostegno delle iniziative progettuali per le quali sia stato redatto
lo studio di fattibilita i cui risultati sono valutati positivamente
e come tali certificati dalla struttura di valutazione regionale di
cui all'articolo 1 e giudicati, con provvedimento del presidente
della regione, compatibili con le previsioni dei rapporti interinali
di cui alla deliberazione del CIPE del 22 dicembre l998 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998. L'assegnazione
e' revocata se entro novanta giorni dalla sua erogazione non e'
documentato l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 40 miliardi per l'anno
2000 ed a lire 40 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "" Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno
1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
8. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289)).
Art. 5.
(Intese istituzionali di programma)
1. In ciascuno stato di previsione della spesa e' istituita una
unita' previsionale di base per gli interventi di conto capitale
denominata a Intesa istituzionale di programma ", cui affluiscono le
risorse provenienti dalle autorizzazioni di spesa iscritte nel
medesimo stato di previsione da destinare alla realizzazione degli
interventi previsti nelle intese istituzionali di programma da
stipulare ai sensi dell'articolo' 2, comma 203, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e con la modalita' di cui alla delibera CIPE
del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 1997.
2. All'unita' di cui al comma 1 affluiscono le quote di
finanziamento gia' a disposizione dell'amministrazione competente
idonee a consentire il perseguimento degli obiettivi rientranti nelle
intese istituzionali di programma da adottare , le quote di risorse
destinate alle intese su fondi ripartiti dal CIPE e la guota
nazionale di cofinanziamento di programmi comunitari, rientranti
nell' " Intesa ", iscritta all'unita' previsionale di base 7.2.1.10
"Fondo di rotazione per le politiche comunitarie" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, previa ripartizione del CIPE a seguito
dell'vvenuta approvazione dei programmi comunitari.
3. All'unita' previsionale di base di cui al comma 1 possono
affluire inoltre le risorse provenienti da iniziative non avviate e
revocate dal CIPE. Tali somme, ove necessario, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, iscritte in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate
dal CIPE alle intese istituzionali di programma che hanno in corso di
attuazione programmi, anche con valenza ambientale, con un piu'
elevato coefficiente di realizzazione e necessitino di ulteriori
risorse.
4. Nell'ambito degli accordi di programma-quadro le risorse
destinate a progetti in ritardo di attuazione possono essere
diversamente allocate in relazione all'effettivo stato di avanzamento
di altri progetti, prioritariamente nell'ambito del medesimo accordo
o, in caso di impossibilita', in accordi per settori diversi
((eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di
programma)).
5. Restano ferme le procedure di rendicontazione e controllo
stabilite dalla normativa vigente e il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica informa ogni due mesi il
Parlamento sulle operazioni effettuate sulle unita' previsionali di
base di cui al comma 1.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio su proposta dell'Amministrazione competente anche in
parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1988, n. 568.
7. Le regioni sottoscrittrici di intese istituzionali di programma
adeguano le strutture dei rispettivi bilanci in sintonia con le
previsioni del presente articolo.
ART. 6.
(Esecuzione diretta di lavori e servizi).
1. All'articolo 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
" 1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte
delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e
prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente
dalle suddette societa' ai propri soci, sempre che essi siano in
possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e
regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali che prevedano obblighl di affidamento
dei lavori o dei servizi a soggetti terzi ".
ART. 7.
(Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di progetto).
1. E istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unita' tecnica - Finanza di
progetto. di seguito denominata " Unita' ".
2. L'Unita' ha il compito di promuovere, all'interno delle
pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento
di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito
dell'attivita' di verifica prevista all'articolo 14, comma 11,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e
di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del
CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.
3. L'Unita' fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici
nella attivita' di individuazione delle necessita' suscettibili di
essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati
con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica
di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1 994, n.
109, e successive modificazioni.
4. L'unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano
richiesta nello svolgimento delle attivita' di valutazione tecnico-
economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi
dell'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, e nelle attivita' di indizione della gara
e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le
modalita' previste dall'articolo 37- quater della citata legge n.
109 del 1994.
5. L'Unita' esercita la propria attivita' nel quadro degli
interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori
pubblici.
6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le
modalita' organizzative dell'unita.
7. L'organico dell'Unita' e' composto di 15 unita', scelte in parte
tra professionalita' delle amministrazioni dello Stato in posizione
di comando e in parte a seguito di un processo ti selezione,
fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalita'
esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico
-finanziario e giuridico. Le modalita' di seleziona sono determi-
nate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica.
8. I componenti dell'Unita' sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con i Mi. nistri dei lavori pubblici, dei trasporti e della
navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e
possono essere confermati per una sola volta.
9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, sono determinati il trattamento economico
spettante ai componenti dell'Unita' e l'ammontare delle risorse
destinate al suo funzionamento.
10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale
" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale
sull'attivita' dell'unita' e sui risultati conseguiti.
ART. 8.
(Utilizzazione delle economie verificatesi
nella realizzazioni delle opere pubbliche.
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, e' sostituito dal seguente:
"1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere
pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico
del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative,
possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori
afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di
opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge
originaria di finanziamento, previa autorizzazione del Ministero
competente".
ART. 9.
(Affidamento in concessione di costruzione e
gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria).
1. Al fine di valutare la sostenibilita' economica e finanziaria
dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della
tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le modalita' previste
dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un
consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di
traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara, nel
quale deve essere previsto il coordinamento con il progetto
sicurezza del Ministero dell'interno.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone la
progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed
all'adeguamento delle tratte autostradali e al loro inserimento
paesaggistico, nonche' all'attuazione di opere per la mitigazione
ambientale, per le quali tratte ed opere non sia gia' stato
affidato owero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in
corso della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le
regioni interessate, valutata positivamente la sostenibilita'
economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di
costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria,
impartisce le disposizioni necessarie affinche' l'ANAS bandisca,
entro i trenta giorni suc cessivi la gara per l'affidamento della
concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-
Reggio Calabria, ivi comprese la realizzazione e la gestione dei
servizi ad essa connessi stabilendo requisii di qualificazione
adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando
di gara e' altresi' specificato che i progetti dei lavori da
appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante
dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono,
di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario
della gara.
ART. 10.
(Affidamento in concessione di costruzione
e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta).
1. Al fine di valutare la sostenibilita' economica e finanziaria
dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della
tratta autostradale Pedemontana Veneta, di cui all'articolo 50,
comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ivi
comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa
connessi, con priorita' relativamente al tratto che collega
l'autostrada A31, all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Thiene
(Vicenza), all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano, il Ministro
de£ lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la regione
interessata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con le modalita' previste dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , individua tecnico, un
consulente finanziario ed un analista di traffico, i cui compiti
sono determinati nel bando di gara.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'ANAS predispone la progettazione definitiva
relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte
autostradali e al loro inserimento paesaggistico, nonche'
all'attuazione di opere per la mitigazione ambientale, per le quali
tratte ed opere non sia gia' stato affidato ovvero sia in corso di
affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge,
l'incarico di progettazione esecutiva.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, valutata
positivamente la sostenibilita' economica, finanziaria e tecnica
dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione
dell'autostrada Pedemontana Veneta, impartisce le disposizioni
necessarie affinche' l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni
successivi, la gara per l'affidamento della concessione di
costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta,
stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed
all'importanza della concessione. Nel bando di gara e', altresi,
specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a
cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della
concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza,
essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.
ART. 11.
(Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania).
1. Per la realizzazione del raddoppio della strada statale n. 514
tra Ragusa e Catania e' autorizzato il limite di impegno decennale
di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 10 miliardi per 2001 2001 si prevede mediamente utilizzo
lizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale " Fondo speciale
"" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
ART. 12.
(Perenzione).
1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, come modificato dall'articolo 39 della legge 7
agosto 1982, n. 526, le parole: " quinto esercizio " sono
sostituite dalle seguenti: " settimo esercizio ".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via transitoria
anche ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998.
ART. 13.
(Modifiche alla disciplina del Fondo per la progettazione istituito
presso il Ministero dei lavori pubblici).
1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
" 2. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito un
Fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione
preliminare e degli studi e indagini connessi per il potenziamento,
adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture, secondo le
modalita' previste dal presente articolo. Alla concessione dei
contributi possono accedere amministrazioni statali ed enti a
carattere sovraregionale vigilati da amministrazioni statali.
2-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono
cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici
nazionali o su fondi comunitari.
2-ter. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel
rispetto della disciplina comunitaria e nazionale d£ recepimento,
entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di
decadenza.
2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto l 988, n. 400, dal
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione cconomica, sono disciplinate le
modalita' di accesso e di csercizio del Fondo di cui al presente
articolo.
2-quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente
al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati
specifici dei progetti e delle spese ".
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50
miliardi per l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per l'anno 2001, si
prowede mediante riduzione dello staziamento scritto, ai firi del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "" Fondo speciale " dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica perl'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici.
3. Le residue disponibilita' recate dall'autorizzazione di spesa di
cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai
seguenti:
" 1. Una somma non superiore all' l,5 per cento dell'importo
posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, e'
ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con lc modalita' ed i
criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in
un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile
unico del procedimento e gli Incaricati della redazione del progetto,
del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo
nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel
limite massimo dell'l,5 per cento, e' stabilita dal regolamento in
rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La
ripartizione tiene conto delle responsabilitaprofessionali connesse
alle specifiche prestazioni da svolgere Le quote parti della predetta
somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico
dell'amministrazione medesima, costitui scono economie. I commi
quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio
decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui
all'articolo '2, comma 2, lettera b) possono adottare con proprio
provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla
redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e'
ripartito, con le modalita' ed i criteri previsti nel regolamento di
cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice
che lo abbiano redatto".
ART. 14.
(Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n
67, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244).
1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari
straordinari per le attivita' relative alla progettazione del
completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'articolo
13 del decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gravano sulle
disponibilita' finanziarie autorizzate dal Fondo di cui all'articolo
9 del medesimo decreto-legge.
2. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge e 23 maggio 1997, n. 135,
dopo il comma 4-ter, e' inserito il seguente:
"4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il
pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera
commissariata, puo' affidare le prestazioni relative alla revisione
del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di
esso, nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative
connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai
commi 4 e successivi dell'articolo 17 della medesima legge n. 109 del
1994. Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del
citato comma 4".
3. All'articolo 23, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 18
ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, le parole: "100
milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti : "200.000 ECU"
4. All'articolo 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5
gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni, le parole: "fra i
100 milioni e i 200 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti:
"fra 200.000 ECU e 500.000 ECU".
5. Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo
1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1965, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici
ed il cui importo superi i 500.000 ECU e' richiesto il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici".
6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e S sono aggiornati con cadenza
triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
ART. 15.
(Snellimento delle procedure concernenti il
decreto- legge 1 aprile 1989, n. 120, la legge
5 ottobre 1991, n. 317, la gestione degli interventi
nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980,
e altre disposizioni agevolative).
1. Gli oneri derivanti dalla applicazione del decreto-legge 1
aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, gravano sulla ap posita sezione del fondo di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista
dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481,
sulla quale affluiscono le somme iscritte. anche in conto residui, al
capitolo 7063 dello stato di previsione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, nonche' quelle che affluiscono al
predetto capitolo ai sensi del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410,
convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513.
2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, della legge 5 ottobre
1991, n. 317, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
parole: "oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta successivo".
3. Il Ministero dell'industria, tel commercio e dell'artigianato e'
autorizzato a trasferire ai consorzi per le aree industriali
competenti per territorio le eventuali economie sullo stanziamento di
cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
nella misura massima di lire 10 miliardi per l'adeguamento funzionale
e la manutenzione straordinaria degli impianti realizzati ai sensi
dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al
Parlamento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, una relazione contenente le indicazioni delle
azioni e delle risorse finanziarie eventualmente necessarie per il
completamento delle opere infrastrutturali di cui al predetto
articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 1997 n. 266. I1 termine di
cui all'articolo 10, comma 6, della medesima legge n. 266 del 1997 e'
ulteriormente differito al 31 dicembre 2001.
4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
641, come sostituito dall'articolo 10, comma 5, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"salvi i diritti gia' maturati a qualsiasi titolo in favore o a
carico dello Stato, o che maturassero successivamente alla consegna,
in dipendenza di annullamenti, revoche, dichiarazioni di nullita' o
decadenza nel quadro delle funzioni amministrative da esso
esercitate".
5. I1 comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, e' sostituito dal seguente:
" 3. Per le esigenze connesse con il recupero in via amministrativa
dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la
cui assegnazione sia stata revocata ai sensi dell'articolo 2, commi 4
e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o la regione nel
cui territorio i beni stessi si trovino ove ne sia gia' intervenuta
la consegna di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
possono procedere d'ufficio al loro sgombero da persone e cose,
dandone idoneo preavviso al detentore ed all'eventuale curatore
fallimentare o commissario giudiziale ove i beni risultino
assoggettati a procedura concorsuale. L'amministrazione procedente
redige indi uno stato di consistenza degli immobili e l'inventario
dei beni mobili in essi rinvenuti, con adozione delle piu' opportune
cautele a salvaguardia dei diritti di terzi su questi ultimi e con
assegnazione di un congruo termine per il loro asporto da parte di
chi ne abbia diritto. In caso di contestazioni o di non pronta
reperibilita' dei soggetti interessati, la stessa amministrazione
puo' affidare ad un custode i beni che non le appartengano,
stabilendo le modalita' della custodia. Le spese del procedimento,
ove promosso dallo Stato, fanno carico alle disponibilita' di cui
alla legge 14 maggio 1981, n. 219".
6. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 manzo 1998, n. 61, e
inerito il seguente:
"ART. 9-bis. (Destinazione delle risorse).
1. Le risorsa di cui all'articolo 15 del presente decreto sono
destinabili alla realizzazione di opere infrastrutturali programmate
congiuntamente dallo Stato e dalle regioni nell'ambito delle intese
istituzionali di programma, riguardanti le aree interessate dalla
crisi sismica e funzionali all'attuazione del complesso degli
interventi ti ricostruzione e sviluppo".
7. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla legge 28
novembre 1965, n. 1329, e all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952,
n. 949, possono essere concesse anche nella forma del contributo in
conto capitale, con limiti e modalita' stabiliti nell'esercizio delle
funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
8. Gli indirizza generali di gestione del Fondo centrale di
garanzia, istituito dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n.
1068, sono defini dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
ART. 16.
(Disposizioni in materia di contabilita'
dell'ufficio nazionale per il servizio civile).
1. Ai fondi di contabilita' speciale a disposizione dell'Ufficio
nazionale per il servizio civile nonche' alle aperture di credito
effettuate dall'Ufficio nazionale per il servizio civile a favore
di funzionari delegati degli cuti militari, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1 del decretolegge 25 maggio 1994,
n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994,
n. 460, e successive modificazioni, recante la disciplina dei
pignoramenti sulla contabilita' speciale delle prefetture, delle
direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di
finanza.
Art. 17
(Interventi del Fondo di rotazione
per le politiche comunitarie).
1. Le anticipazioni delle risorse occorrenti per il Versamento
all'Unione europea dei contributi comunitari non utilizzati in ambito
nazionale, comprensivi degli interessi di mora maturati e delle
eventuali differenze di cambio, fanno carico, a partire
dall'esercizio 1999, ad apposito capitolo da istituire per memoria
nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, avente natura di " spese obbligatorie
", nell'ambito dell'unita' previsionale di base 7.1.2.12 "Risorse
proprie Unione europea" del medesimo stato di previsione.
2. Per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari
di cui al comma 1, richiesti al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica dalla Commissione delle Comunita'
europee a tutto il 31 dicembre 1 998, il Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei
limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, le necessarie
risorse.
((3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli
interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili,
dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati
nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli
interessi legali maturati nel periodo intercorso tra la data di
erogazione dei contributi stessi e la data di recupero, nonche' alle
differenze di cambio come previsto dall'articolo 59 della legge 22
febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al fondo di
rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle
anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le
anticipazioni di cui al comma 1)).
4. Al fine di assicurare la chiusura degli interventi socio-
strutturali cofinanziati dall'Unione europea, gestiti dalle
amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui al comma 2, provvede
a coprire, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, le
eventuali perdite ti cambio.
5. Al fine di assicurare la compiuta realizzazione tel Progetto
pilota per la predisposizione dei piani regolatori. inserito nel
programma di assistenza tecnica del Quadro comunitario di sostegno
19941999 per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni
italiane interessate dall'obiettivo 1 ti cui al regolamento (CEE) n.
2052188 del Consiglio, del 24 giugno 1988 e successive modificazioni,
nonche' di garantire, per il periodo successivo al 31 dicembre 1999 e
nelle more della definizione delle linee di programmazione congiunta
con la Commissione delle Comunita' europee per gli anni 2000-2006, la
copertura finanziaria eccedente quella assicurata dal suddetto
programma di assistenza tecnica alle attivita' preliminari all'avvio
del Progetto pilota, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16
aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare il contributo
comunitario ed il relativo cofinanziamento nazionale in misura non
superiore a lire 18 miliardi .Al reintegro dell'anticipazione
comunitaria al Fondo di rotazione si provirede con le risorse
dell'Unione europea destinate all'Italia in attuazione degli
interventi di cui al citato obiettivo 1, nell' ambito della
programmazione 2000-2006. Il corrispondente cofinanziamento nazionale
resta a carico delle disponibilita' tel Fondo di rotazione.
6. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse dei fondi
strutturali, nonche' il conseguimento degli obiettivi di spesa
nazionale, il Fondo di rotazione di cui al comma 2 e' autorizzato a
rendere disponibili in favore delle Amministrazioni interessate,
compatibilmente con le proprie disponibilita' finanziarie, risorse
aggiuntive rispetto al limite della quota nazionale prevista nei
piani finanziari delle singole forme di intervento. La misura delle
complessive maggiori risorse e' stabilita con deliberazione del CIPE,
sulla base delle proposte delle Amministrazioni interessate. Le somme
derivanti dal mancato o parziale utilizza della dotazione aggiuntiva
costituiscono anticipazione del cofinanziamento statale per le forme
di intervento previste nella fase di programmazione successiva.
7. Il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987
Interviene, secondo le procedure vigenti e nei limiti delle
disponibilita' finanziarie esistenti, anche per il sostegno di
iniziative di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, cofinanziate
dall'Unione europea.
8. Fermi restando i limiti e i divieti imposti dagli articoli 2,
comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 5, comma 1, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono fatte salve le anticipazioni
concesse dall'ANAS fino al 31 dicembre 1997, per i contratti di
appalto di lavori oggetto di cofinanziamento europeo, in misura
superiore al limite attualmente previsto.
ART. 18.
(Accesso delle universita' agli accordi di
programma).
1. L'articolo 6, comma 1, del decreto- legge 21 aprile 1995, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n.
236, si interpreta nel senso che le universita' possono accedere ai
finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto-
legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione in ogni caso che siano
entrati in vigore gli statuti di autonomia da adottare ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168.
ART. 19.
(Adeguamento dei sistemi informatici all'anno 2000).
1. Le pubbliche amministrazioni, le autorita' amministrative
indipendenti, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB), le imprese e le associazioni di
categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, le imprese ed i soggetti privati sono tenuti a fornire al
Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi
informatici e computerizzati all'anno 2000 (Comitato anno 2000),
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
14 dicembre 1998, e successive modificazioni, le informazioni ed i
dati necessari al perseguimento dei compiti affidati al Comitato
medesimo e dallo stesso richiesti, anche in via telematica. Il
Comitato anno 2000 si avvale delle strutture di comunicazione
predisposte dal Comitato di indirizzo e coordinamento per
l'attuazione dell'euro del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. I Comitati provinciali per l'euro (CEP), ridenominati Comitati
provinciali per l'Euro e per l'anno 2000 (CEP 2000), svolgono, sulla
base delle indicazioni del Comitato anno 2000 e con il supporto delle
prefetture, attivita' di sensibilizzazione e di rilevazione dello
stato di adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati,
pubblici e privati, al cambio di data dell'anno 2000. A tale fine i
Comitati medesimi possono essere integrati con esperti provenienti
dalle categorie gia' rappresentate nei Comitati stessi.
3. I Comitati di cui ai precedenti commi, in collaborazione con
istituti universitari e centri di ricerca pubblici, procedono:
a) alla scelta di interventi finalizzati e controllabili;
b) alla identificazione delle interconnessioni fra i sistemi, in
particolare dei rischi derivanti dalla complessita';
c) alla elaborazione di piani di contingenza per i diversi
livelli delle possibili interruzioni dei servizi e dei possibili
rischi derivanti.
4. Il Comitato di cui al comma 1 riferisce periodicamente, a
cadenza bimestrale, alle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica sui dati raccolti, gli
elementi acquisiti e le proposte di soluzione individuate.
5. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1999 per
il finanziamento degli oneri relativi alle attivita' di rilevazione
di dati, informazione e comunicazione per l'adeguamento all'anno 2000
dei sistemi informatici, nonche' per il funzionamento del Comitato di
studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e
computerizzati all'anno 2000, ivi compresi i compensi da
corrispondere al personale di supporto tecnico ed amministrativo.
Agli oneri derivanti dal presente articol, pari a lire 5 miliardi per
l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale "
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei ministri.
Art. 20
(Relazioni sugli interventi nelle aree depresse).
1. E' soppressa la previsione di relazioni relative alle aree
depresse contenuta nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
b) articolo 5, comma l, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273;
c) articolo 3, comma 2, e articolo 16, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).
ART. 21.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449).
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997. n. 449,
sono soppresse la parola: " seguenti ", nell'alinea, e le lettere
a), b), c) e d). Al comma 3 del medesimo articolo 4 della legge n.
449 del 1997, le parole: " Per le aree di cui alla lettera d) del
comma 2 " sono sostituite dalle seguenti: "Per le isole, con
esclusione della Sicilia e della Sartegna, appartenenti ai
territori di cui al comma 2 ".
ART. 22.
(Ristrutturazione finanziaria dell'lstituto
poligrafico e zecca dello Stato).
1. All'Istituto poligrafico e zecca dello Stato e' concesso un
contributo ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere dal
2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di
ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Istituto stesso e' autorizzato ad
effettuare al fine di pervenire alla propria ristrutturazione
finanziaria. Tale contributo e' concesso a condizione che
l'Istituto abbia predisposto un programma di ristrutturazione
organizzativa e finanziaria e tale programma sia stato approvato
tal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il programma, comprensivo del piano di ristrutturazione
delle cartiere delle Marche al fine del loro sviluppo e della
tutela dei posti di lavoro, attraverso il reinserimento stabile e
competitivo nel mercato, e' predisposto entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge ed e' trasmesso al
Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo
stato di attuazione del programma medesimo. A1 relativo onere si
provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto, capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantona"
mento relativo al medesimo Ministero.
ART. 23.
(Personale del Consorzio universitario a
distanza).
1. I1 personale dipendente dal Consorzio universitario a distanza,
per il quale e' stato dichiarato il fallimento con sentenza
depositata il 30 aprile 1998, ancorche' in cassa integrazione alla
medesima data, partecipa a domanda ad appositi concorsi che possono
essere banditi dalle universita' statali di Cosenza, Catanzaro e
Reggio Calabria ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale
tecnico-amministrativo delle universita' stesse, nel rispetto delle
professionalita' acquisite, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
ART. 24.
(Divieto di estensione di decisioni giurisdizionali
nella materia del pubblico impiego).
1. Per il triennio 1999-2001 e' fatto divieto a tutte le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo I, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di
adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni
giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute
esecutive, nella materia del pubblico impiego. La disposizione del
presente comma non si applica alle controversie nelle quali siano
parti pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado di
appello, qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio
siano gia' state decise in sede giurisdizionale in senso favorevole
ad altri soggetti versanti nella medesima posizione giuridica dei
ricorrenti o resistenti.
ART. 25.
(Fondo per lo sviluppo in agricoltura).
1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e
agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il
rinnovo del capitale agrario, la ricomposizione fondiaria, il
sostegno e la promozione di settori innovativi quali l'agricoltura
biologica, il riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle zone
montane e la crescita dell'occupazione, nonche' la qualificazione
delle produzioni, le risorse finanziarie destinate al finanziamento
dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 6,
10, comma 4, e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173, affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in
agricoltura, istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero per le politiche agricole.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra i regimi indicati
nel medesimo comma con decreto del Ministro per le politiche
agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare il
procedimento amministrativo per il riordino fondiario, alle norme
approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, terzo comma, le parole: " non superare il 10
per cento " sono sostituite dalle seguenti: " non superare il 30
per cento";
b) all'articolo 29 e' aggiunto il seguente comma:
"Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che
determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo
per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla
trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6
agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, nei limiti delle
risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprieta'
contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto
del Ministro delle finanze, ti concerto con il Ministro per le
politiche agricole, sono regolate le modalita' di concessione delle
agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del
bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni
medesime ".
4. Tutti i piani di riordino fondiario, ti cui al capo IV del
titolo II delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933,
n. 215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente
alla data di entrata in vigore della presente legge, gia' attuati
dagli enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti
interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la
regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Trova applicazione anche in
tale ipotesi la norma di cui alla lettera b) del comma 3 del
presente articolo.
5. Restano ferme le disposizioni relative agli adempimenti
successivi all'approvazione dei piani di cui al comma 4 a carico
delle regioni e degli enti concessionari. I conguagli, di cui agli
articoli 26 e 32 delle citate norme approvate con regio decreto n.
215 del 1933, vengono riscossi mediante l'emissione di ruoli
esattoriali.
ART. 26.
(Disposizioni riguardanti i consorzi di mi
glioramento fondiario).
1. Il secondo comma dell'articolo 71 delle norme approvate con
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e' sostituito tal seguente:
"Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le
disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e
67".
2. Ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado gia'
operanti si applicano le disposizioni dell'articolo 55 delle norme
approvate con il citato regio decreto n. 215 del 1933, e la loro
costituzione viene riconosciuta dall'origine.
ART. 27.
(Variazioni compensative tra risorse
destinate ad investimenti).
1. Al comma 4-quinquies dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo, e'
inserito il seguente: "Al fine di favorire una maggiore
flessibilita' nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e
di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di
competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di
stanziamento, possono essere effettuate variazioni compensative,
nell'ambito della stessa unita' previsionale di base, di conto
capitale, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a
condizione che si tratti di leggi che finanzino o rifinanzino lo
stesso intervento".
ART. 28.
(Completamento del programma di
metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni
montani del centro-nord).
1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il comma 1 e'
sostituito dai seguenti:
"1. Al fine di consentire il completamento del programma generale
di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della
legge 28 novembre 1 980, n. 784, e successive modificazioni, e'
autorizzata la spesa massima ti lire 400 miliardi per l'anno 1997 e
lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando
le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione
dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
641, nonche' a valere sulle disponibilita' sui mutui di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tale fine
sono autorizzate:
a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in
conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo
dell'investimento previsto;
b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi sugli
interessi per l'assunzione ti mutui ventennali al tasso del 3 per
cento, per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento del costo
dell'investimento previsto;
c) la concessione di contributi in conto capitale per la
realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di
infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai
fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno, secondo le modalita' previste dall'articolo 11, quarto
comma, numero 3), della legge 28 novembre 1980, n. 784, con una
spesa massima di lire 100 miliardi.
1-bis. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento
dell'opera raggiunga un'entita' non inferiore al 25 per cento della
spesa ammessa al finanziamento ".
2. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma
5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. E' concesso un contributo decennale a decorrere dall'anno
2000 fino all'anno 2009 di lire 10 miliardi annue quale concorso
dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e
prestiti e' autorizzata a concedere, ai comuni montani del centro-
nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree in cui opera
la legislazione per le aree depresse di cui al regolamento (CEE) n.
2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive
modificazioni, per con" sentire il completamento della rete di
metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e
l'approvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al
metano. Il relativo riparto e' effettuato tal CIPE sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a
lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 19992001, nell'ambito
dell'unita previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale "
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero di
grazia e giustizia.
5-quater. All'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai
commi 1 e 5-bis si provvede, a decorrere dall'anno 2000, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
5-quinquies. Il programma di metanizzazione della Sardegna e'
attuato anche attraverso la realizzazione di reti comunali di
distribuzione del gas metano esercibili, in via transitoria, con
fluidi diversi dal metano. Si applicano le disposizioni delle leggi
concernenti il programma ti metanizzazione del Mezzogiorno ".
ART. 29.
(Trasporti rapidi di massa).
1. I soggetti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio
1992, n. 211, e successive modificazioni, sono tenuti, a pena di
revoca del contributo, a presentare i progetti definitivi, relativi
agli interventi di competenza gia' approvati dal CIPE prima del 31
dicembre 1995, entro il termine del 31 luglio 1999, e per i
progetti approvati entro il 31 dicembre 1998 non oltre il 31
ottobre 1999. A tal fine le disponibilita' finanziarie al 31
dicembre 1998 di cui ai medesimi articoli 9 e 10 della legge n. 211
del 1992 sono mantenute in bilancio per essere utilizzate negli
esercizi successivi.
2. Al fine di consentire la realizzazione di un programma di
interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa, il
Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il
Ministro per i problemi delle aree urbane, formula proposte al CIPE
per l'allocazione delle risorse disponibili anche a seguito
dell'abbassamento del tasso di sconto e dei ribassi d'asta.
ART. 30.
(Fondo speciale per la ricerca nei settori dei
trasporti aereo, marittimo e terrestre).
1. E' istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione un fondo per le attivita' di stu-
dio, di consulenza e di ricerca ti base e tecnologica cui affluisce
una quota pari all'1 per cento degli stanziamenti relativi agli
investimenti nei settori dei trasporti aereo, marittimo e
terrestre, ad eccezione degli stanziamenti finalizzati al rimborso
di rate di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie, da
ripartire da parte del Ministro dei trasporti c della navigazione
tenuto conto della priorita' degli interventi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 31.
(Societa' di gestione dei servizi ferroviari).
1. Al fine di accelerare il conferimento alle regioni delle
funzioni previste dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, le ferrovie in gestione commissariale governativa, attualmente
gestite dalle Ferrovie dello Stato spa, possono costituire o
partecipare a societa' con apporto di capitale non superiore a lire
duecento milioni ricorrendo per la relativa copertura ai fondi
destinati alle spese di esercizio.
Art. 32
Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale
1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti
stradali ed in relazione al "" Piano di sicurezza stradale 19972001 "
della Commissione delle Comunita' europee, il Ministero dei lavori
pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione,
definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che viene
approvato dal CIPE.
2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di
misure per la promozione c l'incentivazione di piani e strumenti per
migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e
gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e
controllo, ti dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al
miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.
3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto
con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della
pubblica istruzione e della sanita', definisce gli indirizzi generali
del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da
sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche
ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione. Il
Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal
Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene
aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la
revisione.
4. Per il finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione del
Piano nazionale della sicurezza stradale, la misura del 5 per cento,
fissata dall'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno
1991, n. l90, e' elevata al 15 per cento. I relativi, importi sono
inclusi, a titolo di anticipazione, nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la somma corrispondente
al consuntivo dell'esercizio precedente, commisurato all'aliquota
percentuale come sopra elevata.
5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai
sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio
1994, n. 143, per le finalita' previste dal Piano nazionale della
sicurezza stradale, sono realizzati con i finanziamenti previsti
nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.
All'onere relativo alla redazione ed all'attuazione del Piano
nazionale della sicurezza stradale, pari a lire 17.000 milioni annue
a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale " Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
l999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200
milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e
quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero
dei trasporti e della navigazione. Una quota pari al 5 per cento
delle somme stanziate per l'attuazione del Piano e' destinata a
interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al
miglioramento dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.((23))
6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo stato
di attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la
sicurezza stradale con le finalita' e gli indirizzi del Piano
nazionale della sicurezza stradale. I risultati della verifica
vengono inseriti nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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AGGIORNAMENTO (23)
La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma
60) che "Gli oneri previsti dall'articolo 32, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridotti di euro
135.000 a decorrere dall'anno 2012".
ART. 33.
(Comitato per l'intervento nella SIR).
1. La partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per
l'intervento nella SIR ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25
marzo 1993, n. 79, convertito dalla legge 22 maggio 1993, n. 157, e'
trasferita, a titolo gratuito, al Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro.
2. Relativamente alla partecipazione di cui al comma l, il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i
diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, secondo le direttive adottate dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 1 1 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
3. Il Comitato di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, redige un programma per il
prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso. Il programma e'
approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
4. Tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti in capo
al Comitato di cui al comma 1 sono destinati, al termine delle
liquidazioni, al Fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della
legge 27 ottobre 1993, n. 432. Agli stessi proventi fanno carico,
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).
6. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad avvalersi dei propri
poteri di autotutela per definire, nei confronti del Comitato,
l'ammontare globale delle tasse e imposte dovute dalle societa' del
gruppo SIR a seguito degli avvisi di accertamento impugnati innanzi
agli organi della giustizia tributaria dalle societa' medesime. Il
predetto ammontare complessivo e' versato dal Comitato in unica
soluzione. Si applica l'articolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre
1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1997, n. 410.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).
ART. 34.
(Fondo nazionale per la montagna).
1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
dopo le parole: "regioni a statuto ordinario", sono aggiunte le
seguenti: "alle regioni e province a statuto di autonomia
speciale".
2. Per il finanziamento della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono
autorizzati limiti ti impegno quindicennali rispettivamente di lire
20.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 e di lire 10.000 milioni
a decorrere dall'anno 2001. A tal fine le comunita' montane sono
autorizzate a contrarre mutui secondo criteri e modalita' che
verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 20.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 30.000 milioni annue
a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000 e 2001,
mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale a
Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.((24))
--------------
AGGIORNAMENTO (24)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 7)
che " Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle
autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla
presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015
e successivi per gli importi ivi indicati."
ART. 35.
(Disposizioni sulla trasformazione dell'Ente
nazionale di assistenza al volo in societa' per azioni
1. In deroga a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 della
legge 21 dicembre 1996, n. 665, l'Ente nazionale di assistenza al
volo e' trasformato in societa' per azioni entro il 31 dicembre
2000, previa verifica delle condizioni della trasformazione
medesima e acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Le azioni della societa' per azioni che derivera'
dalla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo sono
attribuite al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista
d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
Art. 36
Continuita' territoriale per la Sardegna e le
isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di
conseguire l'obiettivo della continuita' territoriale per la Sardegna
e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in
conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92
del Consiglio, del 23 luglio 1992, dispone con proprio decreto:
a) gli oneri di servizio pubblico, in conformita' alle
conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2,
relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali
aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia e i
principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza;
b) d'intesa con i presidenti delle regioni autonome della
Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per
l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna
e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli
aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi
di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.
2. I presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro
dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, indicono e presiedono una
conferenza di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni,
delle pubbliche amministrazioni competenti.
3. La conferenza di servizi ha il compito I di precisare i
contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il
bilancio dello Stato, indicando:
a) le tipologie e i livelli tariffari;
b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
c) il numero dei voli;
d) gli orari dei voli;
e) i tipi di aeromobili;
f) la capacita' di offerta.
4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di
servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei
trasporti e della navigazione d'intesa con i presidenti delle regioni
interessate indice la gara di appalto europea secondo le procedure
previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), p), g) e h), del
regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il
rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non puo' comunque
superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e l'importo
di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. L'1 per cento
della spesa autorizzata dal presente comma e destinato alle isole
minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali.
4-bis. Al fine di contenere i costi di trasporto che gravano sui
prodotti finiti o semilavorati esportati fuori dalla regione da
aziende artigianali, agricole e di pesca , estrattive e di
trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna, la conferenza di
servizi di cui al comma 3 definisce uno schema di contratto di
servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del
Consiglio del 7 dicembre 1992 da sottoporre ai vettori interessati.
In tale schema, sono precisati le tariffe e i noli in relazione alle
Tipologie merceologiche da trasportare. Qualora nessun vettore
accetti di sottoscrivere il contratto di servizio conforme allo
schema proposto si applica la procedura prevista dal comma 4. Il
rimborso ai vettori selezionati e le agevolazioni previste al comma 5
non possono superare a carico del bilancio dello Stato l'importo di
lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere
dall'anno 2000. L'onere di compartecipazione a carico della regione
non puo' essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. (9)
5. E' concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di
trasformazione, come definite dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, con
sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di
quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di
trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del massimale
previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e
media impresa nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i
semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese
industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario,
secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui
al comma 7.
((5-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di
riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di
autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree
interessate dalla continuita' territoriale, modifica le direttive ivi
previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di
autotrasporto, nonche' delle distanze chilometriche percorse in mare
e per raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre
il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che
garantiscano la parita' di condizioni di esercizio tra tutte le
imprese del settore)).
6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 e' affidata alla
Societa' finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS). A tale
fine con apposita convenzione, da definire entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalita' per il trasferimento dei fondi dal bilancio
statale alla SFIRS.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999, in 80 miliardi di
lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di lire annue a decorrere
dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "
Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 4, comma
235) che la modifica di cui al comma 4-bis del presente articolo ha
effetto limitatamente alle somme gia' stanziate alla data di entrata
in vigore della sudetta legge n. 350/2003.
ART. 37.
(Disposizioni in materia di censimenti).
l. L'ISTAT provvede all'esecuzione del quinto Censimento generale
dell'agricoltura, che avra' luogo nel corso dell'anno 2000, allo
scopo utilizzando le risorse gia' autorizzate dalla tabella C della
legge 23 dicembre 1998, n. 449.
2. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi dell'articolo l 7,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio del ministri, di concerto con
i Ministri di Volta in volta competenti a seconda del tipo di
rilevazione censuaria, sentita la Conferenza unificata di cui ai
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel
rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa
nazionale e comunitaria, il campo di osservazione, i criteri per
l'affidamento di fasi di rilevazioni censuarie ad enti ed organismi
pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, le
modalita' di esecuzione per tutti i censimenti, di diffusione dei
dati, di fornitura agli organismi del Sistema statistico nazionale
(SISTAN) dei dati elementari non nominativi, le modalita' per il
confronto dei dati dei censimenti della popolazione con i dati
delle anagrafi comunali. I regolamenti disciplinano altresi:
a) l'attribuzione agli organismi del SISTAN, incaricati ti svolgere
le operazioni di censimento, di un contributo forfettario per le
spese di rilevazione e per le spese generali e di coordinamento
tecnico;
b) il conferimento da parte degli organismi del SISTAN, competenti
a svolgere attivita' di rilevazione, dell'incarico di rilevatore e
di coordinatore a personale dipendente o non dipendente nonche' le
caratteristiche ed i contenuti minimi delle prestazioni richieste
che saranno coperte da assicurazione e retribuite con un compenso
determinato in base al numero di unita' rilevate e ad altri
elementi che differenziano le prestazioni, quali la dispersione
territoriale e la complessita' aziendale, ed erogato, per il
personale dipendente, secondo i rispettivi contratti collettivi
nazionali di lavoro;
c) le modalita' di assunzione da parte dell'ISTAT e delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di personale con
contratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero con altre
tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche,
ovvero il ricorso alla collaborazione professionale di soggetti
esterni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per il periodo
strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni
censuarie;
d) l'utilizzazione, da parte tegli organismi incaricati telle
attivita' di rilevazione, di rilevatori e coordinatori non
dipendenti, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato cori'
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero del lavoro autonomo occasionale;
e) le modalita' di diffusione dei dati relativi alla struttura
socio-demografica, economica ed occupazionale con frequenza
inferiore alle tre unita', ove la disaggregazione risulti
necessaria al fine di soddisfare le esigenze conoscitive di
carattere internazionale, comunitario, nazionale i' e locale, fatto
salvo quanto previsto dalla normativa a tutela tei dati sensibili.
3. Per l'esecuzione di tutti i censimenti resta confermata
l'estensione dell'ISTAT delle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13
luglio 1966. n. 559, e successive modificazioni.
4. Gli oneri di spesa previsti dal presente articolo restano a
carico delle risorse destinate ai censimenti.
ART. 38.
(Forestazione ambientale).
1. Per il conseguimento di specifici Obiettivi nell'ambito
dell'attivita' di forestazione come definita dal Ministero per le
politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nei termini stabiliti dall'articolo 45, comma 26,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione liquidatoria
dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta puo' costituire
una societa' per azioni. Per tale finalita' e per le ulteriori
necessita' della liquidazione, in attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 61, comma 3, della medesima legge 23 dicembre
1998, n. 448, e' autorizzata la contrazione con la Cassa depositi e
prestiti di un mutuo decennale integrativo nei limiti dell'onere di
ammortamento annuo complessivo stabilito dall'articolo 6 del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421.
ART. 39.
(Modifiche agli articoli 8 e 31 della legge 23
dicembre 1998, n .448).
1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, alla lettera c), dopo le parole: "isole minori" la
parola: "per" e' sostituita dalle seguenti: "nonche' a";
b) al comma 12, al secondo periodo, la parola: "compensazioni" e'
sostituita dalla seguente: "riduzioni".
2. All'articolo 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
al primo periodo, sono soppresse le parole: "fino a tale data
restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998" e l'ultimo
periodo e sostituito dai seguenti: "Per l'anno 1999 detta
deliberazione e' adottata entro il 28 febbraio 1999 e fino a tale
data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Il
termine entro il quale i comuni interessati possono assumere le
delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in
conformita' ai parametri, ai criteri e limiti stabiliti dal CIPE e'
fissato al 15 maggio 1999".
ART. 40.
(Sicurezza idraulica dei territori
del Bacino del Po).
1. Al solo fine della totale realizzazione dl interventi necessari
alla sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po
interessati dal rischio di eventi alluvionali e calamitosi, e'
autorizzata l'esecuzione dei lotti di completamento da parte delle
imprese esecutrici di lotti precedenti, compresi nella
progettazione generale redatta dalle imprese stesse entro il 31
dicembre 1994, approvata dal Magistrato del Po di Parma.
ART. 41.
(Norme per il mercato del gas naturale).
1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas
naturale, con particolare riferimento all'attivita' di trasporto,
stoccaggio e distribuzione, il Governo e' delegato ad emanare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per dare attuazione alla
direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, e ridefinire conseguentemente tutte le componenti rilevanti
del sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al
servizio di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga
nel quadro di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del
servizio pubblico, compresi i relativi obblighi, l'universalita',
la qualita' e la sicurezza del medesimo, l'interconnessione e
l'interoperabilita' dei sistemi;
b) prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas
naturale e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al
sistema europeo del gas, le opere infrastrutturali per lo sviluppo
del sistema del gas siano dichiarate di pubblica utilita' nonche'
urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno
1865, n. 2359;
c) eliminare ogni disparita' normativa tra i diversi operatori
nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti
contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per
costruire o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas,
uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese;
d) prevedere misure affinche' nei piani e nei programmi relativi
ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia
salvaguardata la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa la
realizzazione di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed
importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo
razionale delle infrastrutture esistenti;
e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas
costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, societa'
separate, e in ogni caso tengano nella loro contabilita' interna
conti separati per le attivita' di importazione, trasporto,
distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le attivita'
non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare
discriminazioni o distorsioni della concorrenza;
f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per
l'accesso regolato al sistema del gas;
g) stabilire misure perche' l'apertura del mercato nazionale del
gas avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei mercati sia
per quanto riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei
su base di consumo per localita', sia per facilitare la transizione
del settore italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per
assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni ti
reciprocita' con gli altri Stati membri dell'Unione europea, uguali
condizioni di competizione sul mercato europeo del gas.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,
deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita
relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione
del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
ART. 42.
(Disposizioni concernenti il titolo VIII della legge
14 maggio 1981, n. 219).
1. Gli alloggi realizzati nei comuni contermini al comune di Napoli
ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e suc-
cessive modificazioni, ed indicati nel decreto del Ministro del
bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305
del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento,
al patrimonio disponibile dei comuni nel cui territorio sono stati
realizzati.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nei
comparti in cui ricadono gli alloggi di cui al comma 1 sono
acquisite, all'atto del trasferimento, al demanio o al patrimonio
del comune destinatario degli alloggi. Con tali opere e' trasferita
ai comuni l'eventuale residua dotazione finanziaria loro afferente.
Le chiese ed i centri parrocchiali, con le relative pertinenze,
sono trasferite alla curia vescovile competente per territorio.
3. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, gestisce il
contenzioso di competenza dello Stato e predispone, entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 6, un piano per la definizione e chiusura del
programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219,
e successive modificazioni. Il piano, tenendo conto dello stato di
attuazione, individua gli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria e di compietamento necessari per l'ultimazione delle
opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di
entrata in vigore della presente legge e delle relative opere di
urbanizzazione, prevedendo lo stralcio dal programma di
ricostruzione delle opere non ancora iniziate 0 in avanzato stato
di degrado o che, comunque, in relazione agli oneri previsti per la
realizzazione, non risultino piu' compatibili con l'esigenza
prioritaria della definitiva chiusura del programma di cui al
citato titolo VIII; le convenzioni con i concessionari aventi ad
oggetto le opere stralciate sono risolte di diritto con gli effetti
di cui all'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; il pi-
ano individua altresi' le relative esigenze finanziarie, inclusi
gli oneri del contenzioso, e l'ordine di priorita' da seguire. Gli
oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le
controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al
trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di
cui al comma 6, lettera a). Il piano e' approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Il Commissario straordinario, nell'espletamento delle sue
funzioni, si avvale del personale gia' in servizio presso la
struttura del Funzionario incaricato dal CIPE alla data del 3 1
marzo 1996 e di personale comandato da altre amministrazioni
pubbliche; si avvale, altresi, della consulenza di un gruppo di
supporto tecnico-giuridico, composto da un consigliere di Stato, da
un avocato dello Stato e da un membro del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, il cui parere e' sostitutivo di quello previsto
dall'articolo 13 del testo unico approvato con regio decreto 30
ottobre 1 933, n. 1 6 11. Il gruppo di supporto e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; con il medesimo decreto e' stabilito il relativo
compenso da imputare alle disponibilita' della contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario.
5. Ferma restando l'utilizzazione delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui
al comma 3 per le finalita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, per l'attuazione
del piano di cui al comma 3 e delle connesse spese relative alla
gestione commissariale e' autorizzato il limite d'impegno
ventennale di lire 60 miliardi, a decorrere dall'anno 2000, diretto
alla concessione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica di contributi ai soggetti competenti
che provvedono alla contrazione di mutui o di altre operazioni
finanziarie, secondo un apposito progetto di riparto approvato con
il decreto di cui al comma 3. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni
2000-2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per la definitiva chiusura del programma di
ricostruzione di cui al titolo VIII tella legge 14 maggio 1981, n.
219, e successive modificazioni; entro un anno dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo e' delegato
ad emanare un decreto integrativo e correttivo. I decreti
legislativi sono adottati secondo i seguenti principi e criteri
direttivi, fermo restando quanto previsto dal comma 3:
a) definire, da parte del Commissario straordinario di cui al comma
3, il trasferimento delle opere e degli alloggi , ove gia' non
avvenuto, agli enti e comuni destinatari, che dovra' avere luogo,
comunque, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi;
b) assicurare il completamento degli interventi di cui al comma 3
da parte degli enti destinatari, provvedendo allo stralcio di opere
secondo i criteri di cui al medesimo comma 3;
c) prevedere idonei strumenti di supporto tecnico e di
semplificazione procedurale e amministrativa per l'ultimazione
dell'intervento;
d) disciplinare le modalita' di utilizzazione degli alloggi e delle
opere da parte dei comuni, perseguendo i seguenti obiettivi:
1) recuperare il patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;
2) verificare le condizioni per la regolarizzazione del rapporto
con gli assegnatari o gli occupanti gli alloggi, gestire i relativi
rapporti e individuare condizioni agevolative per favorire
l'attribuzione in proprieta' degli alloggi, mediante riscatto degli
alloggi, da parte degli occupanti;
3) provvedere alla gestione delle opere di urbanizzazione
secondaria loro trasferite, anche mediante affidamento a terzi, in
base a criteri di finalita' sociale dell'opera, privilegiando
nell'affidamento i soggetti istituzionalmente operanti per il
perseguimento di tali finalita' ovvero, quando cio' non risulti
possibile, in base a criteri di economicita' della gestione;
4) prevedere la possibilita' per i comuni di stipulare convenzioni
con l'Istituto autonomo per le case popolari (IACP) della provincia
di Napoli al fine di instaurare un rapporto di consulenza per la
determinazione, ove necessaria, dei canoni e degli algoritmi di
capitalizzazione degli stessi al fine del riscatto degli alloggi e
della predisposizione dei capitolati di gestione degli immobili
trasferiti;
5) prevedere riduzioni del canone per l'assegnazione degli alloggi
trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo per agevolare i
nuclei familiari con basso reddito;
6) prevedere la detraibilita', ai fini del riscatto, delle spese
documentate sostenute successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge dai soggetti assegnatari ed occupanti
per la manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio
vandalizzato o danneggiato;
e) disciplinare, anche attraverso il ricorso a conferenze di
servizi, la definizione possibilmente transattiva del contenzioso,
eventualmente congiunta alla ultimazione delle opere, nonche' le
relative modalita' di pagamento, prevedendo altresi la
possibilita', per l'amministrazione, di ottenere, nelle more del
procedimento di definizione, la temporanea rinuncia alle azioni
esecutive dei titoli giudiziari e lo svincolo delle somme
eventualmente pignorate previa corresponsione di un acconto sulle
somme portate dal titolo;
f) dettare i criteri necessari al completamento delle procedure di
espropriazione in corso;
g) garantire, per tutti i decreti legislativi emanati sulla base
dei principi e criteri direttivi di cui alle precedenti lettere, la
compatibilita' finanziaria con le risorse autorizzate dal comma 5 o
da altre leggi di finanziamento.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, deliberati
dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il
quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del termine
previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato
rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade
dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione
degli schemi stessi. Qualora il termine per l'espressione del
parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti-legge 2 aprile 1996, n. 186, limitatamente
all'articolo 1, 3 giugno 1996, n. 306, 2 agosto 1996, n. 407, 1
ottobre 1996, n 513, e 20 dicembre 1996, n. 643.
Art. 43
Misure in materia di programmazione negoziata
1. In occasione della prima verifica di cui al comma 3
dell'articolo 10 dell'intesa di programma tra lo Stato e la regione
Lombardia approvata dal CIPE il 19 febbraio 1999, ai sensi
dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
Comitato istituzionale di gestione sentiti i rappresentanti degli
enti locali interessati provvedera' ad individuare, nel quadro delle
risorse aggiuntive destinate all'intesa medesima, i fondi da
destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei comuni, o
frazioni di essi, che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa
2000, (nonche' alla realizzazione di attivita' di monitoraggio
ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla
compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle
attivita' di Malpensa 2000) nell'ambito dell'apposito accordo di
programma quadro anche mediante l'approvazione di protocolli
aggiuntivi al medesimo. La ripartizione delle risorse destinate allo
scopo, da erogare anche nella forma di un contributo ai proprietari
di immobili ad uso di residenza principale residenti da almeno cinque
anni in tali centri abitati, ((ovvero di acquisizione di immobili ad
uso residenziale purche' con titolo di edificazione anteriore al 17
aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di
cui alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999, n.
10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale))
dovra' essere effettuata sulla base dell'assetto finale dei piani di
volo e delle richieste dei comuni interessati da fenomeni di
inquinamento acustico e atmosferico con riferimento ai normali
livelli definiti dalla normativa vigente.
2. Al comma 207 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996 n.
662, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
"Le somme da iscrivere su apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica riservate dal CIPE ai contratti d'area e ai
patti territoriali sono trasferite, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne dovra'
prevedere criteri e modalita' ti controllo e rendicontazione, sulla
base dello stato di avanzamento delle iniziative previste dal
contratto o dal patto, rispettivamente al responsabile unico del
contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale
che provvedono ai relativi, pagamenti in favore dei soggetti
beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la gestione di
dette risorse, di istituti bancari allo scopo convenzionati. Alle
medesime risorse fanno carico anche le somme da corrispondere al
responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile
del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui al
presente comma".
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto
compatibili, anche ai contratti d'area e ai patti territoriali gia'
approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il
comma 25 e' inserito il seguente:
"25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25 non si
applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662".
ART. 44.
(Disposizione interpretativa).
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317,
va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi
ai lotti di piani di ricostruzione gia' affidati con atti ti
concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici
del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che
la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo
stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di
annullamento, data di cessazione dei lavori.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA
Art. 45
(Riforma degli incentivi all'occupazione e
degli ammortizzatori sociali nonche' norme
in materia di lavori socialmente utili).
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di
strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la
ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo
e' delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile 2000, uno o piu'
decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel
rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze
previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema
degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con particolare
riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del
Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del
ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) razionalizzazione delle tipologie delle diverse misure degli
interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto
delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini
dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in
funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con
particolare riguardo:
1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure:
giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori
fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da
consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o
reinserimento;
2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti
individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo
scopo di renderli piu' adeguati alla valutazione ed al controllo
della effettiva situazione di disagio con revisione e
razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in
funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di
lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree
territoriali del paese, determinato sulla base di quanto previsto
all'articolo 1, comma 9;
4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle
diverse areedel Paese;
5) alla finalita' di favorire la stabilizzazione dei posti di
lavoro;
6) alla maggiore intensita' della misura degli incentivi per le
piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le
prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, nonche' per le imprese che applicano nuove tecnologie
per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono
il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;
b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con
contenuto formativo in conformata' con le direttive dell'Unione
europea e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 16,
comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli
obiettivi di cui alla lettera a);
c) previsione di misure per favorire forme di apprendistato di
impresa e il subentro del tirocinante nell'attivita' di impresa
nonche' estensione, per un triennio, delle disposizioni del decreto
legislativo 28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia
di finanziamento;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non
costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del
mondo tel lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra
le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalita'
coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i 3 e i 12
mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche
dell'attivita' lavorativa e al territorio di appartenenza, e la
eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e
le 800.000 lire mensili;
e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei principi e
dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d) del presente
comma debbano tendere a valorizzare l'inserimento o il reinserimento
al lavoro delle donne, al fine di superare il differenziale
occupazionale tra uomini e donne;
f) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi
strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati
ad iniziative di formazione professionale, intesi ad assicurare la
continuita' ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del
ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere
piu' rapidi ed efficienti i processi di mobilita' nel rispetto delle
competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
g) razionalizzazione nonche' estensione degli istituti di
integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare
anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase
sperimentale prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli
stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della
costituzione di fondi categoriali o Intercategoriali con apporti
finanziari di carattere plurimo, tenendo altresi' conto delle
esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva;
h) previsione, in via sperimentale e per la durata di due anni,
della possibilita' per i coltivatori diretti iscritti agli elenchi
provinciali, di avvalersi, in relazione alla raccolta di specifici
prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini
entro il terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel
corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative relative
alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro, la copertura da
rischi da responsabilita' civile, infortunio o morte e il versamento
di un contributo di solidarieta' a favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti;
i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di
disoccupazione, con un trattamento di base.da rafforzare ed estendere
con gradualita' a tutte le categorie di lavoratori scarsamente
protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per
l'individuazione dei beneficiari e prevedendo la obbligatorieta', per
i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di orientamento e di
formazione, anche condizionando l'erogazione del trattamento
all'effettiva frequenza;
1) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che
agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei
lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita
dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale
tipologia contrattuale;
m) semplificazione e snellimento delle procedure di
riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo conto del
tasso di occupazione femminile e privilegiando in ogni caso criteri
di automaticita', e degli ammortizzatori sociali, anche tramite
l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese
al superamento della frammentazione delle procedure e a garantire
maggiore speditezza all'azione amministrativa;
n) riunione, entro 24 mesi, in uno o piu' testi unici delle
normative e delle disposizioni in materia di incentivi
all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine di consentire la
piu' agevole conoscibilita' delle stesse;
o) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di
valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto
sui livelli di occupazione femminile, per effetto della ridefinizione
degli interventi ti cui al presente articolo da parte delle
amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno
determinati dai provvedimenti attuativi dell'articolo 17 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle imprese
al finanziamento delle spese per ammortizzatori sociali dalle stesse
utilizzate;
q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di
integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano
esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;
r) adeguamento annuale, a decorrere dal 1 gennaio,
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23
luglio 1991, n 223, nella misura dell'80 per cento dell'aumento
derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie ti operai e di impiegati, come previsto dal
secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427,
come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451;
s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori di pubblica
utilita' o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle
regioni, della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a
carico dell'interessato, commisurata all'indennita' effettivamente
percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi
non coperti da alcuna contribuzione.
2. Entro il 28 febbraio 2000 il Governo e' delegato ad apportare le
necessarie modifiche o integrazioni al decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della disciplina in relazione al nuovo assetto
istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469;
b) ridefinizione della disciplina alla luce della legislazione
regionale intervenuta in materia a seguito del decreto legislativo 1
dicembre 1997, n. 468;
c) adeguamento della disciplina per favorire lo sviluppo di
iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.
3. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale di
cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive
modificazioni, sono estese ai cittadini italiani, assunti
successivamente al 30 giugno 1989, i quali abbiano prestato servizio
continuativo, come civili da almeno un anno alla data del 30 giugno
1997 nel territorio nazionale, alle dipendenze di organismi militari
operanti nell'ambito della Alleanza atlantica, o di quelli dei
singoli Stati esteri che ne fanno parte, e stati licenziati entro il
31 dicembre 1999, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione
soppressione degli organismi medesimi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2,
deliberati dal Consiglio dei corredati da una apposita relazione cui
e' allegato il parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la
scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega.
In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Entro ((trenta mesi)) dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo puo' emanare
eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime
modalita' di cui al comma 4 attenendosi ai principi ai criteri
direttivi indicati ai commi 1 e 2.
6. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi
all'occupazione e degli ammortizzatori sociali possono essere
approvati o prorogati progetti di lavori socialmente utili che
utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possano
maturare dodici mesi in tale tipo di attivita' nel periodo compreso
tra il 1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999. A tali soggetti si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Le risorse del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, destinate alle attivita' progettuali di lavori
socialmente utili e non utilizzate per tali finalita' rimangono
comunque destinate all'attuazione di quanto espressamente previsto
nelle disposizioni che riformano gli incentivi all'occupazione e gli
ammortizzatori somali. Fino all'attuazione della riforma degli
incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali le
Commissioni regionali per l'impiego potranno deliberare, sulla base
di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale con le singole regioni, di destinare eventualmente
le risorse non impegnabili per progetti di lavori socialmente utili
alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in
armonia con le previsioni della normativa comunitaria.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6 possono essere
approvati progetti di lavori di pubblica utilita' promossi, secondo
la normativa vigente per le cooperative sociali o loro consorzi ed
alle stesse condizioni, dalle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, come definite dall'articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
8. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati
alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1
dicembre 1997, n. 468, e' riservata una quota del 30 per cento dei
posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni.
9. Dal 1 gennaio 1999, l'assegno per i lavori socialmente utili e'
stabilito in lire 850.000 mensili.
10. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per
consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente
utili in progetti approvati ai sensi delle presenti disposizioni, i
trattamenti previdenziali per i lavoratori impegnati in tali progetti
di lavori socialmente utili sono prorogati fino alla conclusione
delle relative attivita' progettuali, nel limite complessivo massimo
di lire 90 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 marzo 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
11. E' autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 26.600
milioni a favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali
per prorogare i trattamenti previdenziali per i lavoratori impegnati
in lavori socialmente utili sino alla conclusione delle relative
attivita' progettuali. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
19992001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
per i beni e le attivita' culturali.
12. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1 985, n. 11 3,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto
individua qualifiche equipollenti a quella del centralinista
telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti.
13. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
14. I termini del 30 giugno 1998, stabiliti dall'articolo 38, comma
1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono prorogati al 31 maggio
1999.
15. All'articolo 2, comma 1, primo e secondo periodo, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "31 maggio 1999" sono sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 2000".
16. Al comma 6, lettera a), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le parole: "a tale data" sono sostituite dalle
seguenti: "al 30 novembre 1998".
17. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli
ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1:
a) per le prestazioni dovute per l'anno 1998 nel settore agricolo
il termine di presentazione della domanda per il conseguimento
dell'indennita' di disoccupazione e' differito al 31 maggio 1999; da
tale data decorre il termine di cui all'articolo 7 della legge 11
agosto 1973, n. 533;
b) e' incrementato da 3.000 a 7.000 unita' il limite per i
trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 1-septies del
decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni e
integrazioni; la predetta disposizione, nell'ambito delle 7000
unita', trova applicazione nei confronti dei lavoratori di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
per un numero massimo di 200 unita'. Limitatamente alle predette 200
unita' le aziende interessate possono presentare domanda entro il 30
giugno 1999;
c) in favore dei lavoratori titolari di indennita' di mobilita'
con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate
in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981,
n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula
dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'indennita' di mobilita' e'
prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il
limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. in favore dei lavoratori
di cui all'articolo 1-nonies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176,
l'indennita' di mobilita' e prorogata con decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici
mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi.
Il complessivo onere derivante dalla presente disposizione resta
determinato nel limite di lire 24 miliardi di cui all'articolo 81,
comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. E' abrogato il primo
periodo del comma 7 dell'articolo 81 della citata legge n. 448 del
1998; (2)
d) le disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies del
decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, trovano applicazione nel limite
massimo complessivo di lire 83 miliardi per gli anni 1998 e 1999;
e) sono prorogati fino al 31 dicembre 1999 e nei confronti di un
numero di lavoratori non superiore a 2.500 unita', i trattamenti
straordinari di integrazione salariale e di mobilita' di cui
all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nel limite massimo
complessivo di lire 45 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236; la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di
mobilita', ove spettante;
f) sono prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350
unita', i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il trattamento speciale di
disoccupazione di cui all'articolo 11, comma 2, della citata legge n.
223 del 1991, dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o
subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del
Sulcis. Il relativo onere, valutato in lire 11 miliardi, e' posto a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; (2)
g) al fine di assicurare l'erogazione ai soggetti di cui al
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'indennita' di mobilita'
relativamente al periodo dal 1 aprile 1998 al 31 dicembre 1998,
prorogata per il 1998 dall'articolo 59, comma 59, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' stanziata la somma di lire 35 miliardi. Al
relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
18. Al comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, la parola: "1996" e' sostituita dalle seguenti: "di ciascun anno
e sino al 31 dicembre 2001" e dopo le parole: "o rideterminata" sono
inserite le seguenti: "per l'anno di riferimento".
19. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'
destinare una quota fino a lire 250 miliardi per l'anno 1999,
nell'ambito delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo
9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2
del decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63.
20. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre ;1996, n.
608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n.
196, e dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
parole: "nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo
nazionale di riferimento" sono sostituite dalle seguenti:
"comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale".
21. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n.
457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30
ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le
diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di
lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media da porre
a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli
operai agricoli a tempo determinato e' il medesimo di quello previsto
al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972
per gli operai a tempo indeterminato.
22. All'articolo 59, comma 7, lettera c), della legge 27 dicembre
1997 n. 449, dopo le parole: "per i quali l'accordo collettivo" sono
inserite le seguenti: "di individuazione del numero delle eccedenze".
23. Successivamente alle scadenze dei trattamenti a sostegno del
reddito prorogati ai sensi del comma 17 troveranno applicazione le
disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dai
decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo.
24. Il termine per l'esercizio della delega ad emanare disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e' prorogato di sei mesi. All'articolo 17, comma 2, della legge
5 febbraio 1999, n. 25, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle
seguenti "nove mesi".
25. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, a aggiunto il seguente periodo: "L'articolo 3, comma 1,
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai Centri per
l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali". Al fine di
assicurare il completamento del trasferimento alle regioni di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro ai sensi
dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 469 del 1997:
a) il personale di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10
marzo 1987, n. 100, e di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
qualora non abbia presentato domanda ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999, puo'
permanere nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e non concorre alla determinazione del contingente numerico
su cui viene definita la ripartizione;
b) il personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, comandato presso gli uffici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, che ha presentato domanda ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, e' trasferito alle regioni e
alle province anche in eccedenza al contingente previsto
dall'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto. Sono trasferite alle
regioni e alle province le relative risorse finanziarie
corrispondenti alle spese sostenute dallo Stato per emolumenti fissi
e trattamenti accessori determinati ai sensi del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998.
26. Il recupero del contributo per il finanziamento del trattamento
ti mobilita' dovuto ai sensi dell'articolo 4, commi 15 e 36, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, non versato dalle imprese di
spedizione e di trasporto, che occupino piu' di 50 addetti, per il
periodo 1 gennaio 1995-31 gennaio 1996, e' effettuato in quattro rate
trimestrali di pari importo, senza aggravio di sanzioni, interessi od
altri oneri. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione
devono farne richiesta alla sede dell'INPS territorialmente
competente entro il trimestre solare successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, allegando il pagamento relativo alla
prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di
cui al presente comma, l'INPS e' tenuto a rilasciare i certificati di
regolarita' contributiva, anche ai fini della partecipazione ai
pubblici appalti ove non sussistano pendenze contributive dovute ad
altre cause.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 62, comma 1,
lettere h ed i)) che in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogate le
indennita' di mobilita' di cui alla lettera f), comma 17, del
presente articolo 45 nel limite di lire 10 miliardi, di cui alla
lettera c), comma 17, del medesimo articolo 45 nel limite di lire 21
miliardi, di cui 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo
della citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al
secondo periodo della medesima lettera c).
Art. 46
(Interventi straordinari a sostegno delle difficolta' occupazionali
derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco).
1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti
nella regione Valle l'Aosta, non rientranti nel campo di applicazione
degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o
con orario ridotto per effetto della crisi causata nelle attivita'
connesse con i flussi internazionali di traffico interrotti per la
chiusura del traforo del Monte Bianco, sono corrisposti, per il
periodo di sospensione o ti riduzione dell'orario, e comunque non
oltre il ((31 dicembre 2000)), una indennita' pari al trattamento
straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti
disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario,
nonche' gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
2. Si considerano attivita' connesse con i flussi internazionali di
traffico quelle svolte nei settori dei servizi, del turismo, del
commercio, dell'artigianato e dei trasporti caratterizzati da elevata
prevalenza della connessione con attivita' indotte dal traforo del
Monte Bianco. Le motivazioni della sospensione o della riduzione
dell'orario di lavoro e la connessione con la chiusura straordinaria
del traforo del Monte Bianco, indipendentemente dalle dimensioni
aziendali, devono risultare in apposito verbale redatto in sede
sindacale o presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, per un numero
massimo di 150 unita', dall'INPS, su richiesta dei datori di lavoro,
da produrre entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma,
della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista
dalla medesima legge. Per i periodi di paga gia' scaduti, la
richiesta deve essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta i
datori tori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla
citata legge n. 164 del 1975.
4. Per i datori di lavoro privati operanti nella regione Valle
d'Aosta, i periodi di trattamento ordinario di integrazione
salariale, compresi tra il 24 marzo l999 e il (( 31 dicembre 2000 )),
non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata
stabiliti dalle norme vigenti in materia.
5. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste
dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
6. Con apposita ordinanza del Ministero dell'interno si provvede,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla sospensione dei termini previdenziali e fiscali per le
imprese che ne avevano diritto.
7. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 4
miliardi, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge I 9 luglio 1993, n. 236.
ART. 47.
(Delega al Governo in materia di revisione
dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991,
n. 125).
1. Al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere
l'occupazione femminile, a prevenire e contrastare le
discriminazioni ti genere nei luoghi di lavoro, il Governo e'
delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti
norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime
giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parita',
nonche' a migliorare l'efficienza delle azioni positive di cui alla
legge 10 aprile 1991, n. 125, secondo i seguenti principi c
principi e criteri direttivi
a) revisione e razionalizzazione delle funzioni dei consiglieri di
parita', anche in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e, in particolare,
con:
1) valorizzazione del ruolo nell'ambito ed in relazione con
organismi, sedi e strumenti di politica attiva del lavoro e di
promozione delle occasioni di impiego, con particolare riferimento
alle aree di svantaggio occupazionale e ai processi di
riqualificazione e formazione professionale
2) rafforzamento delle funzioni intese al rispetto della normativa
antidiscriminatoria nei luoghi di lavoro, nonche' di quelle rela-
tive al contenzioso in sede conciliativa e giudiziale ed in sede di
giudizio civile o amministrativo, avente at oggetto le
discriminazioni per sesso;
b) incremento delle dotazioni per un efficace espletamento delle
funzioni, con, in particolare: previsione di permessi retribuiti,
ridefinizione dei compensi e dei rimborsi e potenziamento delle
strumentazioni operative;
c) ridefinizione dei criteri e del procedimento di nomina dei
consiglieri di parita', con valorizzazione delle competenze ed
esperienze acquisite;
d) istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di un Fondo per le attivita' dei consiglieri di parita',
finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
risorse assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilita' del
Fondo per l'occupazione, nel limite massimo annuo di lire 10
miliardi, nonche' dal Dipartimento delle pari opportunita' in
misura di lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dei tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, con definizione dei criteri di assegnazione e
ripartizione delle risorse e previsione dell'utilizzabilita' delle
stesse anche per spese e onorari relativi alle azioni in giudizio
promosse dai consiglieri di parita';
e) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei risultati conseguiti per effetto della
ridefinizione degli strumenti di cui al presente articolo: f)
revisione della disciplina del finanziamento delle azioni positive,
anche con riferimento ai soggetti promotori ai criteri e alle pro-
cedure di finanziamento di cui all'articolo 2 della citata legge n.
125 del 1991, nonche' previsione di strumenti e di misure volti a
favorire il rispetto e l'adeguamento alle normative in materia di
parita' e di non discriminazione tra i sessi, in particolare
attraverso il ricorso a misure di carattere premiale.
2. Gli schemi dei decreti legislativi ti cui al comma 1, deliberati
dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il
sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto
per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto
del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio
della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il
parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il
termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' emanare
eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime
modalita' di cui al comma 2, attenendosi ai principi e ai criteri
direttivi indicati al comma 1.
4. L'attuazione della delega di cui al presente articolo deve
essere esercitata nel limite delle risorse disponibili nel Fondo
per le attivita' dei consiglieri di parita' di cui al comma 1,
lettera d).
ART. 48.
(Norme in materia di incompatibilita' del
personale docente degli enti locali).
1. Al fine di estendere le disposizioni in materia di
incompatibilita' previste per il personale docente dipendente dallo
Stato al personale docente dipendente da enti locali, a questo si
applica l'articolo 508 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con esclusione dei commi 4 e
16. I provvedimenti di cui ai commi 12 e 14 del citato articolo 508
del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994
sono disposti dall'ufficio individuato ai sensi dell'articolo 59,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes-
sive modificazioni.
2. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside
di cui al comma 3 dell'articolo 508 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' ammesso ricorso al
sindaco o al presidente della provincia, che decide in via
definitiva.
3. Avverso il diniego di autorizzazione di cui al comma 15
dell'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e' ammesso ricorso al sindaco o al
presidente della provincia, che decide in ma definitiva.
ART. 49.
(Disposizioni in materia del personale degli
Enti Parco).
1. Gli Enti Parco, nell'ambito della programmazione triennale del
fabbisogno di personale, prevista dall'articolo 39, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel pieno rispetto dei commi 18 e
20 dell'articolo 39 della medesima legge, nei limiti delle piante
organiche esistenti ed approvate e compatibilmente con le proprie
disponibilita' finanziarie e di bilancio qualora si siano avvalsi,
in fase di bilancio, ti personale assunto a tempo determinato a
seguito di pubblico concorso, per titoli ed esami, espletato
mediante prove selettive, che abbia ricoperto per un periodo
continuativo di almeno dodici mesi profili professionali
contemplati dalle rispettive piante organiche, possono bandire,
entro il 31 dicembre 1999, concorsi riservati per titoli per la
trasformazione dei predetti rapporti di lavoro a tempo determinato
in rapporti a tempo indeterminato, secondo le procedure previste
dall'articolo 4-bis del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
ART. 50.
(Modifche agli articoli 65 e 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno
ai nuclei familiari e di assegno di maternita').
1. All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 2
e' sostituito dal seguente:
"2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni, che ne
rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nei
territori comunali, ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo
e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da
definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono
trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al
comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di
specifica rendicontazione".
2. All'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: "e' erogato" sono
sostituite dalle seguenti: "e' concesso";
b) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita'
concessiva in capo ai comuni, a erogato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai
comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di
cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato
all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di
ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione".
ART. 51.
(Associzione per lo sviluppo dell'industria
nel Mezzogiorno-SVIMEZ e Centro di
specializzazione e ricerche economico-agrarie
per il Mezzogiorno).
1. Per la prosecuzione delle attivita' di studio e di ricerca,
nonche' di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti
nelle aree economicamente de. presse, e' conferito, a carico del
Fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19, comma 5, del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni, per gli anni 1999, 2000 e 2001, un contributo dello
Stato all'associazione per lo sviluoppo dell'industria nel
Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto
1997, n. 266, nella misura massima annua di lire 3.700 milioni.
2. Allo stesso fine, per la prosecuzione delle attivita' di studio
e di ricerche e per incrementare l'attivita' formativa avanzata, e'
destinata una somma pari a 300 milioni di lire per ciascuno degli
anni 1999, 2000 e 2001 al Centro di specializzazione e ricerche
economico-agrarie per il Mezzogiorno a carico del Fondo per le aree
depresse di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni.
ART. 52.
(Disposizioni in materia di indennita' di accompagnamento).
1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 1 18, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"I soggetti riconosciuti invalidi per servizio ai sensi
dell'articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive
modificazioni, possono accedere al beneficio dell'indennita' di
accompagnamento, qualora risultino in possesso dei requisiti
sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano
beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri
trattamenti pensionistici per invalidita' di servizio o di altra
indennita' di accompagnamento".
2. Per le finalita' di cui all'articolo 2, secondo comma, della
legge 30 marzo 1971, n. 118, gli accertamenti relativi alla
diagnosi di malattia di Alzheimer sono effettuati dalle commissioni
mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295,
integrate, a richiesta dell'interessato o dei suoi familiari ovvero
del medico di famiglia, da un medico specialista in geriatria.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 500 milioni per l'anno 1999 e in lire 1 miliardo a
decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 53.
(Disposizioni in materia di attivita'
socio-sanitarie)
1. Le province, i comuni e loro consorzi, le istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficienza e le istituzioni sanitarie operanti
nel Servizio sanitario nazionale possono stipulare per l'esercizio
di attivita' sociosanitarie, in attesa delle disposizioni delle
reIative contrattazioni collettive in materia di contratti a
termine e di ricorso a lavoro temporaneo di cui alla legge 24
giugno 1997 n. 196, contratti di lavoro a tempo determinato,
qualora il ricorso agli ordinari procedimenti di assunzione di
personale o le procedure per l'affidamento in appalto dei servizi
medesimi comportino il rischio di interruzione delle relative
attivita' ritenute di carattere essenziale. I contratti di cui al
precedente periodo, non ulteriormente rinnovabili, non possono
avere durata superiore a dodici mesi e comunque a quella necessaria
per lo svolgimento dei predetti procedimenti di assunzione o di
espletamento delle procedure di affidamento delle gare di appalto
che devono essere avviati entro la data di sottoscrizione dei
contratti a tempo determinato.
2. Alle prestazioni lavorative, comunque effettuate alla data di
entrata in vigore della presente legge, anche erogate da
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale per l'assolvimento
delle attivita' socio- sanitarie di cui al comma 1 non trovano
applicazione le disposizioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
i giudizi e i contenziosi di qualunque natura pendenti alla
medesima data aventi ad oggetto questioni ad esse relative sono
dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le
parti e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano
privi di effetto.
ART. 54.
(Fondi disponibili degli enti previdenziali).
1. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo
1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi
disponibili degli enti previdenziali relativo all'anno 1996 da
destinare agli interventi rientranti nel piano di cui al comma 1
dello stesso articolo 1 si intende riferito ai complessivi fondi
disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle
quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e all'articolo 11 , comma 4, del decreto legislativo 16
febbraio 1996, n. 104, ed e' utilizzabile per quote anche negli
anni successivi secondo le effettive disponibilita' di tesoreria.
Gli interventi sono destinati ad investimenti in immobili per
finalita' di pubblico interesse tra le quali il recupero di edifici
di valore storico-artistico e la realizzazione di strutture
sanitarie e di servizio sociale e assistenziale, la cui
destinazione d'uso resta vincolata per almeno venti anni.
Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre
1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), della predetta
legge n. 270 del 1997 e' prorogato al 31 dicembre 1999.
Art. 55
Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto
normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere
dal 1 gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) di cui al titolo I del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni, di seguito denominato " testo unico ",
delle seguenti gestioni separate:
1) industria;
2) artigianato;
3) terziario, per le attivita' commerciali, ivi comprese quelle
turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi
anche finanziari; per le attivita' professionali ed artistiche;
nonche' per le relative attivita' ausiliarie;
4) altre attivita' di diversa natura, quali credito,
assicurazione, enti pubblici;
b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla lettera
a), dei criteri di classificazione dei datori di lavoro di cui
all'articolo 9 del testo unico;
c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla
lettera a), anche tenuto conto dell'attuazione delle norme di cui al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, nonche' del tasso di infortuni sul lavoro;
d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi
dell'articolo 40, terzo comma, del testo unico, per i settori di
ciascuna delle gestioni di cui alla lettera a);
e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera
c) anche per le attivita' svolte dai lavoratori italiani operanti nei
Paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398
nonche' previsione della modifica dell'articolo 2, comma 6-bis, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d; un
premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;
f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle
retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono
retribuzione fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'articolo
118 del testo unico, fermo restando che tali retribuzioni non
potranno comunque risultare inferiori al minimale di legge stabilito
ai sensi degli articoli 116 e 234 del citato testo unico per la
liquidazione delle rendite;
g) previsione del riordino, anche con riferimento a situazioni
pregresse, dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n.
88, e degli articoli 80 e 146 del testo unico, al fine di ricondurre
entro termini temporali certi e predefiniti il potere di rettifica
dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni,
precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e
della valutazione da parte dell'INAIL successivamente al
riconoscimento delle prestazioni conseguente all'impiego di nuove e
piu' precise metodiche o strumentazioni di indagine, purche' non
riconducibile a dolo o colpa grave e fermo restando il potere ti
revisione dell'Istituto, ai sensi degli articoli 83, 137 e 146 del
testo unico entro i termini ultimi di revisionabilita' delle rendite,
non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della
rettifica;
h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota
capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricoltura,
nonche' dell'aliquota contributiva per i lavoratori agricoli
dipendenti, e previsione, per gli anni successivi, della loro
rideterminazione con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio
di amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio
compatibile con le specificita' che caratterizzano il settore e ad
assicurare il risanamento, l'efficacia e l'economicita' della
gestione, in relazione agli obiettivi di cui al decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173;
i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e
4 del testo unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ancorche' vi
siano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze
privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli sportivi
professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del
testo unico, nonche' ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi
lavorativi specifici; individuazione dei relativi riferimenti
retributivi e classificativi ai fini tariffari;
l) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001,
nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione
di congrue risorse economiche, la cui entita' sara' definita con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare, in tutto
o in parte, programmi di adeguamento delle strutture e
dell'organizzazione delle piccole e medie imprese e dei settori
agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene del
lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, ovvero progetti per favorire
l'applicazione degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo
n. 626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti e prodotti
informatici, multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere
disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione; i
progetti saranno approvati dal consiglio di amministrazione
dell'Istituto secondo i criteri di priorita' che dovranno essere
determinati attraverso una direttiva quadro da approvare, da parte
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della delega
di cui al presente comma; nella direttiva saranno fissati anche le
modalita' di formulazione dei progetti ed i termini di invio, nonche'
l'entita' delle risorse che annualmente l'Istituto destinera' al
finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;
m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione
periodica dell'elenco delle malattie professionali, fermo restando
che sono considerate malattie professionali anche quelle, non
comprese nell'elenco, delle quali il lavoratore dimostri l'origine
lavorativa;
n) previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite
secondo uno schema misto che preveda annualmente la rivalutazione ai
prezzi con assorbimento di tale incremento nell'anno in cui
scatterebbe, sulla base della vigente legislazione, la rivalutazione
connessa alla variazione delle retribuzioni;
o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e del
livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e
gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del
bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura,
assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonche'
quelli del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge;
p) revisione della normativa in materia di cumulo fra il
trattamento di reversibilita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti e la
rendita per i superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di
decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o
malattia professionale, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico;
q) previsione, in via sperimentale, per il il triennio 1999-2001,
della destinazione, da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi
emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo
con le iniziative delle regioni, di una quota parte delle somme
annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione,
per promuovere o finanziare progetti formativi di riqualificazione
professionale degli invalidi del lavoro, nonche' per sostenere o
finanziare, in tutto o in parte, sulla base di criteri e modalita'
approvati dal consiglio di mministrazione, in forma analoga a quanto
previsto per i progetti di cui alla lettera IA progetti per
l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie
imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a
mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro;
r) riordinamento organico dei compiti e della gestione del
Casellario centrale infortuni, prevedendo:
1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori pubblici e
privati di forme di assicurazione infortuni, professionali e non
professionali, di comunicare al Casellario le informazioni necessarie
per identificare il soggetto, le cause e le circostanze
dell'infortunio, e i postumi, nei modi e nei termini disciplinati da
apposito regolamento ministeriale;
2) l'obbligo per il Casellario di fornire ai soggetti di cui al
numero 1 informazioni aggregate ovvero sull'esistenza di precedenti,
con modalita' che utilizzino nella misura massima possibile le
moderne tecnologie comunicative;
3) un ordinamento del Casellario che, ferma restando la
utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL, ne garantisca
l'autonomia con previsione di una separata gestione nell'ambito del
bilancio dell'INAIL e di un organo di governo e gestione espressione
dei soggetti interessati;
s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del
relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea
copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con
conseguente adeguamento della tariffa dei premi;
t) semplificazione e snellimento delle procedure, anche tramite
l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di
garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;
u) previsione di una specifica disposizione per la tutela
dell'infortunio in itinere che recepisca i principi giurisprudenziali
consolidati in materia.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati
dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo
giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio
della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la
trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per
l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere
emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e
con le stesse procedure, entro due anni dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi medesimi.
3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
4 All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: " Il consiglio
dell'INPS e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali
la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e la restante meta' ripartita tra le organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro
e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri
che tengano conto delle esigenze di rappresentativita' e degli
interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente
corrispondono. Il consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque
membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono
nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri
previsti dal presente comma in relazione all'INPS ".
5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e
quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19,
secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La
rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica
anche alla regolazione del premio di cui al quinto comma
dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica
anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
(15) (16) ((21))
6. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 della legge 24
giugno 1997, n. 196, e' sostituito dal seguente: " I premi e i
contributi sono determinati in base al tasso medio, o medio
ponderato, stabilito per la posizione assicurativa, gia' in atto
presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le
lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati
in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa
corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal
lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa
non sia gia' assicurata ". La presente disposizione non si applica ai
contratti di fornitura di lavoro temporaneo gia' in essere alla data
di entrata in vigore della presente legge.
7. Al fine di attuare il trasferimento all'INAIL delle funzioni in
materia assicurativa gia' trasferite all'INPS a seguito della
soppressione dello SCAU, il decreto di cui all'articolo 19, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' emanato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 5, comma
7-septies) che "Per l'anno 2010, il termine di cui al comma 5
dell'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il
versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di
autotrasporto di merci in conto terzi, e' differito al 16 aprile".
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 20 maggio 2010, n. 72, convertito con modificazioni dalla
L. 19 luglio 2010, n. 111, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che
"Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il
versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di
autotrasporto di merci in conto terzi, e' fissato al 16 giugno".
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AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma
4-duodecies) che "Per l'anno 2011, il termine di cui all'articolo 55,
comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte
delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, e' fissato al
16 giugno".
ART. 56.
(Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato).
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432,
e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alla
gestione del " Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato" non si
applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e
successive modificazioni.
ART. 57.
(Riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza)
1. Il Governo e' delegato ad emanare, sentite le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori di lavoro
e dei lavoratori, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a
riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza,
perseguendo l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi
amministrativi ed attenendosi, oltreche' ai principi generali
desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione per incorporazione di enti con finalita' o funzioni
identiche, omologhe o complementari, tendenzialmente in un solo ente
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali ed in due enti separati per le altre funzioni
previdenziali ed assistenziali in favore dei dipendenti di
amministrazioni pubbliche e, rispettivamente, di ogni altro
beneficiario, nonche' previsione di eventuale soppressione dei fondi
speciali relativi ai lavoratori dipendenti previsti pressl l'INPS e
loro confluenza, con evidenza contabile, nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, previa predisposizione di un piano ti
risanamento dei fondi in deficit e con possibilita' di armonizzazione
al regime generale del complesso delle aliquote contributive dovute
al relativo settore nel rispetto degli equilibri di bilancio della
finanza pubblica; rimodulazione, nel quadro dei principi di
armonizzazione riferiti al decreto legislativo 24 aprile 1997, n.
164, dei contributi e delle misure e modalita' di erogazione delle
prestazioni rivolte alla realizzazione di economie della contabilita'
separata di settore;
b) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto
privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante
interesse pubblico nonche' degli enti, inclusi gli enti di previdenza
e assistenza dei professionisti, per il cui funzionamento non e'
necessaria la personalita' di diritto pubblico;
c) distinzione e separazione della funzione di gestione
amministrativa da quella di indirizzo e vigilanza, in coerenza con i
principi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, allo scopo di evitare
sovrapposizioni o conflitti tra gli organi rispettivi nel rispetto,
comunque, dei poteri demandati alla dirigenza;
d) attribuzione di tutte le funzioni di gestione ad un solo
organo collegiale ristretto, nominato dal Governo sulla base di
rigorosi criteri di professionalita', e previsione della nomina del
presidente, in coerenza con la normativa contenuta nella legge 24
gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni, e nell'articolo 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
e) adeguamento funzionale del numero di componenti degli attuali
organi di indirizzo e vigilanza;
f) omogeneita' di organizzazione per enti pubblici omologhi di
comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di
nomina degli organi;
g) distinzione e separazione degli apparati serventi dell'organo
di indirizzo e vigilanza da quelli dell'organo di gestione, in
analogia a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera
o),della legge 15 marzo 1997, n. 59;
h) definizione delle funzioni della dirigenza in coerenza con i
principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
i) decentramento territoriale degli enti, in sintonia con il
principio di distinzione e separazione della funzione di indirizzo e
vigilanza da quella di gestione amministrativa e di quest'ultima
dalla gestione operativa, come previsto dall'articolo 27-bis del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
l) razionalizzazione ed omogeneizzazione degli attuali poteri di
vigilanza ministeriali finalizzati anche alla verifica della coerenza
dell'attivita' degli enti stessi con gli indirizzi di politica
generale e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
m) razionalizzazione del controllo della Corte dei conti, in
coerenza con i principi di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20;
n) contenimento delle spese di funzionamento e dei costi
organizzativi e gestionali, anche attraverso il ricorso a forme di
concertazione per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi e
l'utilizzo in comune ti contraenti ovvero di strutture operative
specializzate nonche' di nuclei di valutazione;
o) promozione delle sinergie tra gli enti e, in particolare,
della mobilita' e dell'utilizzo ottimale delle strutture
impiantistiche.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati
dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il
sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per
l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del
termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della
delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere
entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine
per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti
legilativi possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere
emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e
con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi medesimi.
3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
ART. 58.
(Disposizioni in materia previdenziale).
1. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, l'importo della contribuzione
da versare al Fondo non puo' essere inferiore a lire 50.000 mensili".
2) il comma 2 e' abrogato;
b) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Tenuto conto della peculiarita' della orma di assicurazione
di cui al presente decreto i coefficienti di trasformazione per il
calcolo del trattamento pensionistico ;sono specificamente
determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il
Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'articolo
1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con le medesime
modalita', i coefficienti cosi' determinati possono essere variati su
proposta del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne
renda necessaria la modifica".
2. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e' costituito un Fondo gestito da un
comitato amministratore, composto di ((dodici)) membri, di cui due
designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque
designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in
rappresentanza dell'industria, della piccola impresa,
dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e ((cinque
designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti
al Fondo medesimo)). Il comitato amministratore opera avvalendosi
delle strutture e di personale dell'INPS. Il comitato amministratore
opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I
icomponenti del comitato amministratore durano in carica quattro
anni.
((3. Il comitato amministratore e' presieduto dal presidente
dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio
di amministrazione dell'Istituto medesimo)).
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
emana il regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del
Fondo di cui al comma 2 e provvede quindi alla convocazione delle
elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza
elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonche' istituendo
i seggi presso le sedi INPS.
5. Ai componenti del comitato amministratore e' corrisposto un
gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al
comma 6.
6. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma
2, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e
2001 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "
Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
8. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
"1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie
possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai
Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attivita'
connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di societa' di
capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del
capitale sociale e la cui gestione dovra' essere organizzata secondo
le stesse modalita' e gli stessi criteri indicati nel comma 1- bis";
b) all'articolo 7, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni puo' conseguire
un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese
sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima
casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto
notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere
a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione,
documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
facolta' di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo
modalita' stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre
anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera c). Ai fini della determinazione dell'anzianita'
necessaria per avvalersi della facolta' di cui al presente comma sono
considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme
pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali
l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione
individuale";
c) all'articolo 10, comma 3-ter, dopo le parole: " In mancanza di
tali soggetti " sono inserite le seguenti: " o di diverse
disposizioni del lavoratore iscritto al Fondo ";
d) all'articolo 18-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente
articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo
VI, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fatta salva
l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. Non si applica l'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".
9. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 59, comma 3,
settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo al
periodo entro il quale possono essere stipulati accordi con le
rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza,
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
personale dipendente, per la trasformazione delle forme
pensionistiche di cui al medesimo comma, e' prorogato di ulteriori
dodici mesi.
10. Il personale dipendente dagli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, appartenente ai livelli VIII e
IX, puo' essere comandato, previo assenso degli interessati, nel
limite massimo di 20 unita' e per la durata di un triennio, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'espletamento di
attivita' nel settore previdenziale. I relativi oneri, compresi
quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle
amministrazioni di provenienza.
11. Il contributo di solidarieta' previsto dall'articolo 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, non e' dovuto per
le contribuzioni o somme versate al fondo di previdenza complementare
"Fiorenzo Casella". Al relativo onere, valutato in lire 5,5 miliardi
annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.
12. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare il
trattamento di fine rapporto maturato dagli operai assunti a tempo
determinato da essi dipendenti ad un fondo nazionale ovvero fondo di
previdenza complementare, nei termini e con le modalita' previste dai
contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale e congiuntamente stipulanti. I
datori di lavoro che non ottemperano all'obbligo sono esclusi dalle
agevolazioni contributive previste dalle leggi vigenti.
13. All'articolo 75, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti, in ogni caso,
salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti
entro la data di entrata in vigore della presente legge".
14. Il termine del 30 settembre 1998 previsto dall'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, e' prorogato
al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge.
15. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non
versati dalle aziende della provincia di Frosinone dal 1 luglio 1994
al 30 novembre 1996, dovuti ai sensi del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, e' effettuato in 40
rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli
interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale,
decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese che
intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta
all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, entro il secondo
trimestre solare successivo dalla data di entrata in vigore della
presente legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle
imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla
presente disposizione, l'INPS e' tenuto a rilasciare i certificati di
regolarita' contributiva anche ai fini della partecipazione ai
pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad
altra causa.
16. All'articolo l della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive
modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative
agli adempimenti di cui al primo comma, nonche' per l'esecuzione
delle attivita' strumentali ed accessorie, le imprese di cui al
quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati
costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi
di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi,
della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume
di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive
associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto
comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono
stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti
i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e
collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti
che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie
strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati,
anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in
ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al primo comma.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di
categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla
presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i
problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del
settore".
17. All'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.
468, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma
5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma S,
in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto";
b) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), destinati
ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente
prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto
nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il
1999".
18. Le imposte risultanti dalle operazioni di conguaglio di cui
all'articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, relative ai
redditi percepiti nell'anno 1998 dai soggetti impegnati in lavori
socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative
e da quelli impegnati nei piani di inserimento professionale sono
trattenute in sei rate ovvero nel numero piu' elevato di rate
consentito dalla durata del rapporto con il sostituto d'imposta se
questo e' inferiore al periodo necessario a trattenere le predette
imposte in sei rate.
Art. 59
(Utilizzo dei proventi derivanti da
sanzioni in materia di lavoro sommerso).
1. Il comma 2 dell'articolo 79 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' sostituito dal seguente:
"2. Al medesimo fine di cui al comma 1, una quota pari al 10 per
cento dell'importo proveniente dalla - riscossione delle sanzioni
penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del
lavoro - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi
sul lavoro e' destinata a corsi di formazione e di aggiornamento del
personale da assegnare al predetto servizio e per- l'acquisto dei
dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli
strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento
dell'attivita' ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono
stabilite le modalita' di assegnazione e di utilizzo delle somme di
cui al presente comma".
((2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005
ed in tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236)).
ART. 60.
(Regime contributivo delle erogazioni previste
dai contratti di secondo livello).
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8,
comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, la percentuale del 2 per cento di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' elevata al
3 per cento. All'onere, valutato in lire 250 miliardi annue, si
provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai
predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998. All'articolo
2, comma 2, del citato decreto-legge n. 67 del 1997, l'ultimo
periodo e' soppresso.
ART. 61.
(Disposizioni organizzative per l'attuazione delle deleghe).
l. Ai fini dell'attuazione dei provvedimenti delegati di cui al
presente Capo, ((nonche' per l'espletamento di funzioni di
collaborazione e di studio)) il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, in deroga ad ogni altra disposizione, e'
autorizzato ad utilizzare ((fino al 31 dicembre 2001:))
a) esperti, anche estranei alle amministrazioni pubbliche, fino
ad un massimo di sei unita';
b) collaboratori assunti a tempo determinato con contratto di
lavoro ((. . .)) rinnovabile una sola volta, fino ad un massimo di
cinque unita'; a tale personale si applicano le vigenti disposizioni
in materia;
c) un contingente non superiore a otto unita' di dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, di qualifica
non dirigenziale.
2. Il personale di cui al comma lettera a), se appartenente ad
una amministrazione pubblica, e lettera c), mantiene la posizione
giuridica, anche di comando o di fuori ruolo, e il trattamento
economico fondamentale ed accessorio in godimento ed i relativi oneri
rimangono a carico delle amministrazioni presso le quali il personale
prestava servizio Agli esperti, anche estranei all'amministrazione,
e' corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. aL relativo
onere, valutato in lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999,
2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.
Art. 62
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
ART. 63.
(Integrazione dell'articolo 66 della legge 23
dicembre 1998, n.448).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e inserito il seguente:
"1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il
coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo, quelle di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27
maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24
luglio 1998, recante estensione della tutela della maternita' e
dell'assegno al nucleo familiare".
ART. 64.
(Disposizioni in materia di previdenza integrativa degli Enti di cui
alla legge
1975, n. 70).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con accordo contrattuale di comparto saranno istituite, ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale a
rapporto d'impiego degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975,
n. 70, ivi compresi gli enti privatizzati ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nel rispetto dei criteri
finanziari stabiliti dal predetto decreto legislativo sulla base di
aggiornate valutazioni attuariali.
2. A decorrere dal 1 ottobre 1999 i fondi per la previdenza
integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti
dagli enti ti cui al comma 1 del presente articolo nonche' la
gestione speciale costituita presso 1'INPS ai sensi dell'articolo 75
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761
sono soppressi, con contestuale cessazione delle corrispondenti
aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi
medesimi.
3. In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2 e'
riconosciuto il diritto all'importo del trattamento pensionistico
integrativo calcolato sulla base delle normative regolamentari in
vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate
anche ai fini di quiescenza e delle anzianita' contributive maturate
alla data del 1 ottobre 1999. Tali importi, rivalutati annualmente
sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, saranno erogati in aggiunta
ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi
obbligatori di base.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli oneri relativi ai
trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti in essere, e agli
importi di pensione calcolati ai sensi del comma 3, restano a carico
del bilancio dei rispettivi enti, presso i quali e' istituita
apposita evidenza contabile. A tale contabilita', alla quale faranno
altresi' carico gli oneri di trattamenti pensionistici erogati fino
al 30 settembre 1999, vanno inoltre imputate le somme che a qualsiasi
titolo risulteranno a credito dei medesimi fondi, nonche' il gettito
del contributo di cui al comma 5.
5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e' applicato
un contributo di solidarieta' pari al 2 per cento sulle prestazioni
integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o
maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2.
((22))
6. A decorrere dal 1 gennaio 1999 l'importo minimo individuale dei
trattamenti pensionistici liquidati, a far tempo dal 1 gennaio 1995,
dalla gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi
dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, e' pari allo 0,50 per cento della retribuzione
imponibile nella gestione speciale per ogni anno di servizio utile
fino ad un massimo del 20 per cento e comunque non inferiore al
trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale
obbligatoria aumentato del 25 per cento per quarant'anni di servizio
utile. Il trattamento pensionistico complessivo annuo non puo' in
ogni caso essere superiore all'importo della retribuzione
pensionabile annua presa in considerazione ai fini del calcolo della
prestazione spettante secondo la normativa vigente nell'assicurazione
generale obbligatoria.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche agli ex
dipendenti provenienti da enti interessati a provvedimenti di
scorporo delle gestioni sanitarie, optanti per il mantenimento
dell'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi
di previdenza integrativa costituiti presso gli enti stessi, ai quali
il trattamento continua ad essere assicurato dai fondi predetti.
8. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 cessano le
contribuzioni dovute alla gestione di cui al comma 6. In aggiunta ai
trattamenti pensionistici liquidati a carico del regime obbligatorio
di base, agli iscritti alla gestione e' riconosciuto il diritto
all'erogazione della quota di pensione integrativa calcolata sulla
base delle disposizioni contenute nel predetto comma 6 e delle
anzianita' assicurative utili maturate alla data del 31 di 1998.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le
disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente
articolo.
-----------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 18, comma 19) che le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo si' interpretano
nel senso che il contributo di solidarieta' sulle prestazioni
integrative dell'assicurazione generale obbligatoria e' dovuto sia
dagli ex-dipendenti gia' collocati a riposo che dai lavoratori ancora
in servizio. In questo ultimo caso il contributo e' calcolato sul
maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed
e' trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attivita'
lavorativa.
ART. 65.
(Modifiche al decreto-legge 20 giugno 1996,
n. 323).
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
425, le parole "1997 e 1998" sono sostituite dalle seguenti "1997,
1998 e 1999" e le parole "1996 e 1997" sono sostituite dalle
seguenti: "1996, 1997 e 1998".
Art. 66
(Integrazione del Fondo per l'occupazione e
interventi in materia di formazione continua).
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 900 miliardi per l'anno
1999 e di lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 2000. ((3))
2. In attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge
24 giugno 1997, n. 196, e' stabilita a decorrere dall'anno 1999 in
lire 200 miliardi la quota di gettito dei contributi di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
destinata agli interventi di cui al medesimo articolo 17, comma 1,
lettera d). Conseguentemente, per assicurare la continuita' degli
interventi di cui all'articolo 9 del citato decreto- legge n. 148 del
1993, e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi a decorrere
dall'anno 1999.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della pubblica istruzione verificano,
secondo le rispettive competenze, le attivita' di formazione e
istruzione professionale svolte dalle regioni e dagli altri soggetti
pubblici e trasmettono al Parlamento una relazione dettagliata
contenente l'elenco delle attivita' svolte, dei soggetti che le
svolgono, del personale impiegato nello svolgimento, dei costi, con
la specificazione delle parti a carico di soggetti pubblici, del
numero delle persone a cui e' stata impartita la formazione e degli
effetti occupazionali della formazione con riferimento ai medesimi
soggetti.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 1.100
miliardi per l'anno 1999 e a lire 1000 miliardi a decorrere dall'anno
2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19992001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "
Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
5. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli
ammortizzatori sociali, le disposizioni relative ai piani per
l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui
all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive
modificazioni, sono prorogate per gli anni 1999 e 2000. I predetti
piani sono realizzati sulla base di una programmazione che ne preveda
la conclusione entro il 31 dicembre 2000. Al relativo onere si
provvede nel limite massimo di lire 110 miliardi a carico degli
stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 per l'anno 1999 e con le
risorse finanziarie residue allo scopo preordinate per gli esercizi
finanziari 1997 e 1998 nell'ambito del predetto Fondo.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 78, comma
21) che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente
articolo, e' ridotta di lire 227 miliardi per l'anno 2001 e di lire
317 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
ART. 67.
(Modifiche all'articolo 17 della legge
24 giugno 1997 n. 196).
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all' alinea, dopo le parole: " con il sistema scolastico" sono
inserite le seguenti: " e universitario";
b) alla lettera d), dopo le parole: "agli interventi di
formazione dei lavoratori" sono inserite le seguenti: " e degli altri
soggetti di cui alla lettera a)";
c) alla lettera f, le parole: "d'intesa con le regioni" sono
sostituite dalle seguenti: "dalle regioni";
d) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
" g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale
sostituzione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 56
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di
cui ai commi 3 e seguenti, definite a livello nazionale anche
attraverso parametri standart con deferimento ad atti delle
amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura
integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di
specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari
emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla
possibilita' di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione
delle sedi operative ai fini dell'accreditamento".
Art. 68
(Obbligo di frequenza di attivita' formative).
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 OTTOBRE 2005, N. 226)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 OTTOBRE 2005, N. 226)).
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni
di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno
adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le rela-
tive iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si
provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200
miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 , lire 562
miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno
2002, ;
b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18
dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per
l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190
miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per
la finalita' di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiate, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e
della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le
modalita' di attuazione del presente articolo, anche con riferimento
alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono
regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di
formazione, nonche' i criteri coordinati ed integrati di
riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra
le diverse iniziative attraverso le quali puo' essere assolto
l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto
regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con
proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4,
lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per
le attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le
modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Le predette risorse possono essere alt altresi' destinate al sostegno
ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di
formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la
compatibilita' con le disposizioni previste dall'articolo 16 della
citata legge n. 196 del 1997. Alle finalita' di cui ai commi 1 e 2 la
regione Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle
funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione
professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per
l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui
al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e
alle provincie autonome di Trento e di Bolzano.
ART. 69.
(Istruzione e formazione tecnica superiore).
1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai
giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del
sistema di formazione integrata superiore (FIS), e' istituito il
sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al
quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola
secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri
della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita
la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definite le condizioni di accesso ai corsi per
coloro che non sono in possesso del diploma ti scuola secondaria
superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di
cui all'articolo 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei
rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresi'
definiti i criteri formativi che vi si acquisiscono e le modalita'
della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo
142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che
sono realizzati con modalita' che garantiscono l'integrazione tra
sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra
i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione
di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi
dell'IFTS concorrono universita', scuole medie superiori, enti
pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale
accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in
forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma
l, che attesta le competenze acquisite secondo un modello alle
linee guida di cui al comma 2 e' valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a
valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre
1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal
Ministero della pubblica istruzione, nonche' sulle risorse
finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie
disponibilita' di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche
altre risorse pubbliche e private. Alle finalita' di cui al
presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e
alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine
accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione
rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti e' valida in ambito
nazionale.
ART. 70.
(Soppressione di fondi speciali di previdenza INA).
1. A decorrere dal 30 giugno 1999 i fondi speciali di previdenza
per gli impiegati gestiti dall'Istituto nazionale assicurazioni spa
(INA spa), per effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro,
sono soppressi. Dalla stessa data cessa l'obbligo della contribuzione
e le disponibilita' economiche esistenti presso i fondi soppressi
sono trasferite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in apposita
evidenza contabile. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, e
successive modificazioni, sono determinati le modalita' ed i criteri
per l'attuazione del presente articolo e in particolare per la
regolamentazione delle posizioni maturate. ((9a))
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AGGIORNAMENTO (9a)
Il Decreto 28 settembre 2004, n. 285 ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "1. Per fondi speciali di previdenza soppressi ai sensi
dell'articolo 70 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si intendono i
seguenti:
a) Fondo di previdenza per gli impiegati dell'industria;
b) Fondo di previdenza per i viaggiatori e piazzisti dipendenti
da aziende industriali;
c) Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da
proprietari di fabbricati;
d) Fondo di accantonamento dell'indennita' di licenziamento per i
dipendenti da studi professionali;
e) Fondo di accantonamento dell'indennita' di licenziamento per i
dipendenti da farmacie;
f) Fondo di accantonamento dell'indennita' di licenziamento per i
farmacisti collaboratori."
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
ART. 71.
(Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi aventi per oggetto l'utilizzo dell'accantonamento annuale
al trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'articolo 2120 del
codice civile, per sviluppare le forme pensionistiche integrative di
cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed alla legge 8
agosto 1995, n. 335, di seguito denominate " Fondi pensione ",
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, in alternativa al versamento in contanti
dell'accantonamento annuale e previo accordo fra le fonti istitutive
di Fondi pensione, e con il consenso espresso in forma esplicita del
lavoratore interessato, dell'attribuzione ai Fondi pensione di
strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominati "
strumenti finanziari ", di congruo valore emessi dall'impresa
debitrice del TFR ovvero da societa' controllate o controllanti della
stessa o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa,
di seguito denominate " societa' del gruppo ", ovvero da qualificati
operatori finanziari;
b) definizione, nel rispetto dei diritti dei soci, di modalita'
semplificate di emissione e di conversione degli strumenti finanziari
in partecipazione al capitale di rischio dell'emittente, nonche' di
misure compensative idonee a consentire il fuzionamento dell'ipotesi
prevista alla lettera a) nell'ambito di societa' del gruppo;
c) definizione della tipologia degli strumenti finanziari da
emettere e delle relative modalita' tecniche di emissione e di
eventuale conversione, in sede di contrattazione aziendale. Gli
strumenti finanziari sono affidati al gestore di cui all'articolo 6
comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, previa attestazione di congruita' da parte dello stesso e
manifestazione della relativa disponibilita' a riceverli; previsione
di meccanismi idonei ad attribuire ai gestori le opzioni sugli
strumenti finanziari ed a semplificarne la negoziazione;
d) applicazione del regime disciplinato dalla presente legge,
limitatamente alle aziende e ai lavoratori che concordano di
devolvere ai Fondi pensione la quota non ancora impegnata, in base a
disposizioni normative o contratti nazionali, del TFR dell'anno in
corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti
dal presente articolo e di quello dei tre anni successivi, con
possibile concentrazione di un importo corrispondente anche in una 0
piu' operazioni da porre in essere nello stesso arco temporale; e)
applicazione del regime tributario previsto per il versamento
dell'accantona. mento annuale del TFR alle operazioni previste alle
lettere da a) a d); applicazione dell'imposta di registro in misura
fissa per le operazioni medesime e rilevanza delle stesse, se aventi
per oggetto l'emissione di partecipazioni al capitale, ai fini
dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 466, con possibile estensione del regime previsto dall'articolo 6,
comma 1, dello stesso decreto, all'ingresso di qualificati operatori
finanziari nel capitale dell'impresa emittente; estensione del
medesimo regime anche agli aumenti di capitale e, a decorrere dalla
conversione, alle emissioni di prestiti obbligazionari, convertibili
in azioni, non finalizzati all'emissione di strumenti finanziari, se
dedicati al versamento del TFR ai Fondi pensione;
f) previsione, nel caso di mancato ricorso all'emissione di
strumenti finanziari, della messa a disposizione dell'impresa
debitrice della garanzia che assiste il TFR, di cui all'articolo 2
della legge 29 maggio 1982, n. 297, per un importo corrispondente al
TFR versato in contanti a Fondi pensione, a condizione che lo stesso
venga sostenuto con l'accensione di uno specifico finanziamento a
cio' dedicato; trasferimento di tale garanzia al Fondo pensione
nell'ipotesi di emissione di strumenti finanziari in forma ti titoli
ti debito;
g) per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 50 in
media d'anno, che non procedono all'emissione di strumenti
finanziari, elevazione in funzione compensativa della misura
dell'accantonamento previsto nell'articolo 13 del decreto legislativo
21 aprile 1993. n. 124, e successive modificazioni, in relazione agli
oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in
contanti del TFR;
h) definizione degli incentivi di cui alle lettere e) e g) entro
il limite massimo di lire 50 miliardi per l'anno 1999 e di lire 100
miliardi annue a decorrere dall'anno 2000;
i) previsione di misure di coordina mento ed armonizzazione,
nella salvaguardia delle quote di TFR gia' destinate ai Fondi
pensione, idonee a raccordare le disposizioni della presente legge
con quelle del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, c della
legge 8 agosto 1995, n. 335, con possibilita' di procedere
all'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro due
anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente
comma.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati
dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il
sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per
l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del
termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della
delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere
entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine
per l'espressione del parere decorra inutilmente i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
3. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 6, le parole: "ad
almeno tre diversi" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso la
forma della pubblicita' notizia su almeno due quotidiani tra quelli a
maggiore diffusione nazionale o internazionale";
b) al comma 4-bis, secondo periodo dell'articolo 6, dopo le
parole: "alle diverse tipologie di servizio offerte", e' aggiunto
seguente periodo: "Il processo di selezione dei gestori deve essere
condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo
da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra
obiettivi e modalita' gestionali, decisi preventivamente dagli
amministratori, e i criteri c scelta dei gestori";
c) dopo l'articolo 6-bis, e' inserito il seguente:
"ART. 6-ter.. (Convenzioni) - 1. Per l stipula delle
convenzioni di cui All'articolo, 6, commi 2, 2-bis e 3, e
all'articolo 6-bis nonche' per la stipula di convenzioni aventi ad
oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i competenti
organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte
contrattuali, per ogni tipologia di servizi offerto, attraverso la
forma della pubblicita'. notizia su almeno due quotidiani fra quelli
a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non
appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati
direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte
contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in
maniera da con. sentire il raffronto dell'insieme delle con. dizioni
contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio
offerte";
d) al comma 4 dell'articolo 16, dopo il terzo periodo, sono
inseriti i seguenti: "La COVIP delibera, nei limiti delle risorse
disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio
funzionamento, al trattamento giuridico ed economico del personate,
all'ordinamento delle carriere, nonche' circa la disciplina delle
spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che
devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1,
settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere
sono sottoposte alla verifica di legittimita' del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono
esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine
suddetto non vengano formulati rilievi, da effettuare, in ogni caso,
unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni. Il
trattamento economico complessivo del personale delle carriere
direttiva e operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti
dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto
per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia
retributiva per il personale del l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco e'
corrisposta una indennita' pari alla eventuale differenza tra il
trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e
quello spettante al corrispondente personale di ruolo"; il quarto e
il quinto periodo del medesimo comma 4 sono abrogati;
e) al comma 5 dell'articolo 16, sono abrogati il terzo e il
quarto periodo;
f) al comma 5-bis dell'articolo 16, dopo le parole: "I
regolamenti ", sono aggiunte le seguenti: ", le istruzioni di
vigilanza" e dopo le parole: "dalla commissione" sono aggiunte le
seguenti: "per assolvere i compiti di cui all'articolo 17".
4. Le disposizioni per i lavoratori subordinati di cui agli
articoli 8 e 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, si applicano ai soci lavoratori delle
societa' cooperative qualora siano osservate in favore dei soci
lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del
codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 100 miliardi
annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale e Fondo speciale dello stato ti previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
6. Il Governo e' tenuto a presentare al Parlamento una relazione
sugli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dei
decreti legislativi che ne deriveranno, con periodicita' annuale per
i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e con periodicita' triennale negli anni successivi
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 72.
(Disposizioni finali).
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per
l'attuazione della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno
successivo a quello di pubblicazione della legge stessa nella
Gazzetta Ufficiale salvi i casi in cui sia espressamente stabilita
una diversa decorrenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 1999
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio
delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
AMATO, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
BASSOLINO, Ministro del alvoro e
della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Legge 488 del 23 dicembre 1999
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 - Supplemento ordinario n. 227
Oggetto:
" Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2000 )"
(Risultati differenziali).
1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 79.500 miliardi, al netto di lire 33.454 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno finanziario 2000.
2. Per gli. anni 2001 e, 2002 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 3.561 miliardi per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 384.000 miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed in lire 309.000 miliardi.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2000 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, determinate ai sensi della legge 13 maggio 1999, n. 133, e le minori spese sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi di particolare rilievo per lo. sviluppo economico ovvero fare fronte a situazioni di emergenza economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI
Art. 2.
(Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali).
1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunti i seguenti commi:
" 2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalita', tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di maggiore favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in caso di alienazione a uno o piu' intermediari. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche di effettuare la stima del valore di mercato dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano prestato attivita' di consulenza e non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.
2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono alienati anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o piu' lotti a uno o piu' intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario, la differenza dovuta dall'intermediario e' calcolata includendo la commissione. Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalita' puo' essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti. Per gli immobili ad uso residenziale la previsione di cui all'ottavo periodo si applica, per motivate ragioni, a non piu' del 50 per cento del valore complessivo del programma di vendita degli immobili attuato in base al presente articolo, con esclusione della commissione percentuale, in questa ipotesi non pattuita. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente.
2-quinquies: L'ente venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge. Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili non vincolati di proprieta' degli enti previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni e per i quali non sia intervenuto un provvedimento di riconoscimento di interesse artistico e storico.
2-sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma 2-ter il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puo':
a) disciplinare modalita' e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto;
b) definire modalita' e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.
2-septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla meta' del valore complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' di cui al comma 2-quater, puo' essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.
2-octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' di cui al comma 2-quater, puo' essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto al commi da 2-ter a 2-quinquies.
2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilita' speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di tesoreria unica".
2. Dopo la lettera F) del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' aggiunta la seguente:
"f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili e' superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore offerente".
3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono destinati a misure di esonero dal versamento dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. A tale fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate le aliquote di esonero e gli esercizi contributivi di riferimento.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-quinquies dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotti dal comma 1 del presente articolo, possono essere adottate, in quanto applicabili, da parte degli enti previdenziali per l'attuazione del programma di dismissione di beni immobiliari di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104, come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997. L'ente venditore e' tenuto a dare priorita' all'alienazione, a favore dei conduttori, degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, per i quali sia stata verificata formalmente dall'ente proprietario l'alta propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso l'ente venditore e' tenuto a determinare il prezzo di vendita con precedenza su ogni altro immobile, secondo le norme previste.
5. All'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo la parola: "frazionata" sono inserite le seguenti: "e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini";
b) alla lettera c), dopo le parole: " di cui alla lettera b)" sono inserite le seguenti: "nonche' le modalita' di determinazione del prezzo di vendita di cui alla lettera d)".
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente gli elementi di tutte le operazioni immobiliari di cui al presente articolo.
Art. 3.
(Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari).
1. Il comma 14 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote del fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari ".
Art. 4.
(Patrimonio immobiliare dello Stato).
1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le seguenti parole: "aventi valore significativo" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere".
2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' abrogato.
3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalita' e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresi' stabiliti le modalita' di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o piu' consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi sono alienati in deroga alle norme di contabilita' di Stato. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o piu' intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario e' calcolata includendo la commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze".
4. Dopo il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' inserito il seguente: "99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione e' definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura l'attuazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili destinati alla coltivazione; non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di programmi di biodiversita' animale e vegetale, le aree interne alle citta' e quelle in possesso o in gestione alle universita' agrarie. La rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari e comunque in lotti atti ad assicurare la piena vitalita' aziendale compresa quella di fondi confinanti, deve essere effettuata preferibilmente ad imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di eta'. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma".
5. Il comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "100. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attivita' culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri".
6. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "approvati e resi esecutivi" sono sostituite dalla seguente: "stipulati".
7. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.
8. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole: "di enti pubblici territoriali," sono inserite le seguenti: "ivi compresi gli Enti Parco nazionali,".
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si applicano fino alla piena operativita' dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.
10. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal seguente: "1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, puo' conferire o vendere a societa' per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilita' di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro piu' proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o piu' consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attivita' di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge".
11. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal seguente: "3. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio e' situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione hanno diritto di prelazione. A tale fine il Ministero della difesa e' tenuto a notificare ai comuni, alle province e alle regioni il valore dei beni determinato e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, province e regioni hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorita' per l'esercizio del diritto di prelazione e' attribuita ai comuni, quindi alle province e quindi alle regioni. I comuni, le province e le regioni mantengono per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli immobili oggetto di dismissione o concessione".
12. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini delle previste riassegnazioni, al netto di quanto spettante per le attivita' svolte dalla societa' incaricata delle attivita' di dismissione e valorizzazione.
13. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applica per gli anni 2000, 2001 e 2002.
14. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche agli immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con i fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le esigenze del personale dei servizi antincendi dipendente dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni pubbliche attivano, entro il 31 dicembre 2000, le procedure di dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le modalita' stabilite nel comma 109 del citato articolo 3 della legge n. 662 del 1996.
15. Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni del presente articolo all'alienazione di diritti e di beni immobiliari di proprieta' degli enti medesimi.
16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo.
Art. 5.
(Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa).
1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa, non strumentale all'esercizio ferroviario, all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "avvenute in base a specifiche disposizioni di legge." sono soppresse;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni ed eventuali accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di voltura, redatte dalla societa' "Ferrovie dello Stato-Societa' di trasporti e servizi per azioni" e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima societa'. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.";
c) al comma 3 sono soppresse le parole da: "le modalita' di trascrizione" a: "nonche'".
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, dopo le parole: "di ciascuna provincia", sono inserite le seguenti: "fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalita'";
b) al comma 7, dopo le parole: " alienato a terzi", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purche' all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica ";
c) al comma 9, dopo le parole: " Hanno titolo di priorita'", sono inserite le seguenti: " a parita' di prezzo ". Al medesimo comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi, i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali".
CAPO II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 6.
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi).
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unita' immobiliare. L'importo della deduzione spettante non puo' comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. E' considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";
b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: " 26,5 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " 25,5 per cento";
c) all'articolo 12:
1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: "lire 336.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002";
2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:"; il suddetto importo e' aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni";
d) all'articolo 13:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: " lire 1.680.000 ", " lire 1.600.000 ", " lire 1.500.000 ", " lire 1.350.000 ", " lire 1.250.000" e " lire 1.150.000", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed F), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " lire 1.750.000 "," lire 1.650.000 ", " lire 1.550.000 "," lire 1.400.000 "," lire 1.300.000 " e " lire 1.200.000 ";
2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
" 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione" principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, cosi' determinata:
a) lire 190.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
b) lire 120.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
c) lire 430.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
d) lire 360.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
e) lire 180.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
1) lire 90.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.
2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale e' compiuto il settantacinquesimo anno di eta'. ";
3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente lettera, e' inserito il seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi:
" 2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:
a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;
c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000. ";
4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: " lire 700.000 ", " lire 600.000 ", " lire 500.000 ", " lire 400.000 " e " lire 300.000 ", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " lire 750.000 ", " lire 650.000 ", " lire 550.000 ", " lire 450.000 " e " lire 350.000 ";
e) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: " Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze ";
f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: " 1 milione di lire " sono sostituite dalle seguenti: " 3 milioni di lire ";
g) all'articolo 13-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma: " 1 -quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida";
h) dopo l'articolo 13-bis e' inserito il seguente:
" Art. 13-ter. - (Detrazioni per canoni di locazione). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000. ";
i) nell'articolo 48-bis, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
" a- bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attivita' libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento; ".
2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la detrazione dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, le parole: " lire 270.000 " sono sostituite dalle seguenti: " lire 500.000.
3. E' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), f) e h), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.
7. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: " di cui all'articolo 34, comma 4-quater " sono sostituite dalle seguenti: " di cui all'articolo 10, comma 3-bis ".
8. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto e' ridotta dal 98 al 92 per cento.
9. E' attribuito un credito d'imposta pari al 19 per cento del compenso in natura, determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli imprenditori individuali, alle societa' e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, assumendo, dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che, alternativamente:
a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianita';
b) si trovano collocati in mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative;
d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro residenza anagrafica;
e) sono portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
10. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 9 deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
11. Il credito d'imposta di cui al comma 9 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportabile nei periodi d'imposta successivi ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
12. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le modalita' di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF, e' sostituito dal seguente:
" 5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalita' di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ".
13. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonche' le somme aggiuntive corrisposte dalle universita', a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.
14. E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
15. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: " un importo pari al 41 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " una quota ";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
" 1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese sostenuto per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione ";
c) al comma 3, le parole: " e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997 " sono sostituite dalle seguenti: " e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997 ";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento ".
16. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un'importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio. Nel caso di contitolarita' del contratto di mutuo, o di piu' contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b), dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma.
17. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole da: " per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 " fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: " per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999 l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3, 10 e del 3,75 per cento ";
b) nel comma 2, le parole da: " per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 " fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: " per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento ".
18. Le disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.
19. A decorrere dall'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e' ridotto dell'importo generato dalla rimodulazione delle aliquote di cui al comma 18 in misura pari a lire 542 miliardi, lire 644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001 e 2002. Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a tali importi, le aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in modo da assicurare i gettiti previsti.
20. Ad integrazione dei fondi del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica destinati alla corresponsione di assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e post-laurea, di borse di specializzazione in medicina, e' autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per l'anno 2000, lire 54 miliardi per l'anno 2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
21. Al comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: La percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto ".
22. All'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), sono soppresse le parole: " e per i rimorchi adibiti al trasporto di cose ";
b) dopo la lettera d-bis) e' inserita la seguente:
" d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici ".
Art. 7.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile).
1. Ferme restando le disposizioni piu' favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre 2000 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:
a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2000.
3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento all'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di taluni ciclomotori motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.
4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, e' ridotta di un quarto.
5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.
6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta al 3 per cento.
7. Nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole: " i trasferimenti coattivi: 8 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento ".
8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Gli esercenti attivita' d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio del ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
10. L'adeguamento di cui al comma 9 puo' essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantita' o valori superiori a quelli effettivi nonche' mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:
a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 1999 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attivita', con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L'aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali e' quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalita' indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare al valore iscritto.
13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con le modalita' e nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi. Qualora le imposte dovute non superino i dieci milioni di lire il versamento puo' essere effettuato in due rate la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento delle somme complessivamente dovute. Per importi superiori a dieci milioni di lire e' possibile effettuare per il primo anno un versamento di cinque milioni di lire e versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiori, ad esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonche' delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.
14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva e' indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
15. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituita dalla seguente:
" e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione; ".
16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.
17. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: " di vendita al dettaglio e all'ingrosso " sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa ";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
" 1-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali alle attivita' di impresa sopra indicate destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le previsioni del comma 1 del presente articolo";
C) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalita' e' conferita al Fondo la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001 ".
18. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000. In questo caso la deducibilita' delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate e' consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.
Art. 8.
(Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni).
l. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e' sostituita dalla tariffa di cui all'allegato A alla presente legge.
2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, concernente l'istituzione dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, le parole: " se detto valore supera 250 milioni di lire " sono sostituite dalla seguenti: " se detto valore supera 350 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2001 ".
Art. 9.
(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari).
1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, e' istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.
3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilita' dell'atto, e' tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.
4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non e' soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilita' civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza.
5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di versamento del contributo unificato.
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.
10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine puo' essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficolta' dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte puo' valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.
Art. 10.
(Imposta di registro sui conferimenti in societa').
1. AL testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente:
" Art. 50. - (Atti ed operazioni concernenti societa', enti consorzi associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole). - 1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di societa' o di enti, diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita' giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile e' costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passivita' e degli oneri accollati alle societa', enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonche' delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo ";
b) nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte I, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire 250.000. ";
c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa:
1) al comma 1, lettere a), numeri 3), 5) e 6), e), f) e g), nella colonna delle aliquote, le parole: " 1 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " lire 250.000 ";
2) le note sono sostituite dalle seguenti:
" NOTE - I) La proprieta' ed i diritti reali su immobili o unita' da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.
II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione e' registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di societa' di fatto, ancorche' derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo Unico.
III) Per gli atti propri delle societa' ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.
IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la societa' destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.
V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste. ";
d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 19, il comma 6 dell'articolo 27, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 43.
2. Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data.
3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 4, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprieta' contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 11.
(Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria armatoriale).
1. E' soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
2. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la tassa di stazionamento dovuta per unita' da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale. ";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta e' determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:
a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a 12 metri;
b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino, a 18 metri;
c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino, a 24 metri;
d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24. ";
e) i commi 3-ter e 6 sono abrogati.
3. Per le strutture di ormeggio che rispondono alle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, che vengano installate successivamente al 1° gennaio 2000, non e' dovuto il canone annuo per le concessioni con finalita' turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei.
4. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
" 1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali, i debiti a lungo termine verso fornitori relativi a contratti stipulati dalle medesime organizzazioni portuali per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di impianti portuali, ancorche' ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie, risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonche' gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento ".
Art. 12.
(Oli emulsionati).
1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' inserita, prima della voce " Gas di petrolio liquefatti (GPL) ", la seguente voce: " Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:
a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri;
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi ".
2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n.448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2, allegata alla presente legge, nonche' dell'aumento disposto per l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell'idoneita' all'impiego nella carburazione e nella combustione.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998 e' sostituita dalla seguente:
"c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed e' applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno".
5. Alla nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: " negli esercizi di ristorazione e " sono soppresse;
b) nel secondo periodo, dopo le parole: " nel settore alberghiero, " sono inserite le seguenti: " negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita' dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, ";
c) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: " Si considerano altresi' compresi negli usi industriali, anche quando non e' previsto lo scopo di lucro gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti ".
Art. 13.
(Disposizioni in materia di attivita' marittime).
1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole: " sulle retribuzioni corrisposte " sono sostituite dalle seguenti: " sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti ".
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 e' attribuito anche ai soggetti che in base a rapporti contrattuali con l'armatore esercitano a bordo di navi da crociera attivita' commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 si applicano anche al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attivita' indicate al comma 2 del presente articolo, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attivita' di escursione comunque realizzata, le predette disposizioni si applicano solo nei confronti dell'armatore.
4. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' ogni altra attivita' commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attivita' crocieristica".
5. All'articolo 17 della citata legge n. 856 del 1986, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 3-bis. I servizi e le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ".
Art. 14.
(Esecuzione di rimborsi di modesta entita').
1. Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al Servizio sanitario nazionale nonche' alle tasse ed altre imposte indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari secondo modalita' semplificate che prevedano l'utilizzazione di Procedure automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato. Per tali finalita' un importo non superiore a 10 miliardi di lire e' destinato al Fondo unico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministeri.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di importo, al netto degli interessi, non superiore a 5 milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo e sono individuati gli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso.
Art. 15.
(Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge n. 133 del 1999).
1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 330 miliardi di lire, a decorrere dall'anno 2000.
Art. 16.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radio-televisivo).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico -alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: lire 3.000.000;
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari: lire 1.500.000;
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.
2. Nel canone di cui al comma 1 e' ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione dei canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa.
Art. 17.
(Disposizioni concernenti le camere di commercio).
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali, nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potra' comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ".
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dall'anno 2001. Il bollettino per la riscossione del diritto annuale relativo all'anno 2000 viene inviato entro il 30 settembre 2000 e il relativo importo deve essere pagato entro il 31 ottobre 2000. I soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale indicano negli appositi bollettini l'ammontare del fatturato di cui al comma 1.
3. Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere presentate e le azioni giudiziali conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento. Per le annualita' anteriori al 2000 le istanze e le azioni predette devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.
4. Al fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono confluire fondi derivanti da politiche di investimenti comunitarie e nazionali.
Art. 18.
(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente:
" f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita' strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:
1) per le occupazioni del territorio comunale il canone e' commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non puo' essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali ai pubblici servizi;
4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
5) il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone e' versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e' effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalita' diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione; ".
2. Il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituito dal seguente:
" 3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e puo' essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Art. 19.
(Rinnovi contrattuali).
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e' determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi. Per le finalita' di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, e' utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci.
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Art. 20.
(Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time).
1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale, non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
" 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno. ";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. ";
d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: " ivi comprese " fino alla fine del periodo;
e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
" 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative ";
f) il comma 18 e' sostituito dai seguenti:
" 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro ";
g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
" 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni; di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite ".
2. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: " Nell'ambito del medesimo comparto ". Al medesimo articolo 33, il comma 2 e' abrogato.
3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validita' delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e' elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.
Art. 21.
(Riduzione di personale del comparto della scuola).
1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n. 449 del 1997, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della presente legge, nonche' quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 40 della citata legge n. 449 del 1997. Tale riduzione e' disposta in modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa densita' demografica.
2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
Art. 22.
(Conferma della disciplina relativa alle indennita' ed ai compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le indennita', i compensi, le gratifiche, gli emolumenti ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennita', compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.
Art. 23.
(Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca).
1. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole da: " nonche', a domanda " fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: " nonche', a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente ".
Art. 24.
(Affitti e fitti figurativi).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi dell'articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma l.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al medesimo comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le amministrazioni di cui al comma 1 dovranno valutare i costi di uso degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprieta' pubblica ad uso gratuito, sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari del territorio nazionale del Ministero delle finanze.
5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unita' previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili di cui al comma 4.
6. Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro competente.
Art. 25.
(Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico).
1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la costituzione di consorzi e la partecipazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ai consorzi, anche con la partecipazione di enti pubblici economici e di imprese, previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ove ne ricorrano le condizioni.
Art. 26.
(Acquisto di beni e servizi).
l. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127 non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facolta' di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' i risultati conseguiti.
Art. 27.
(Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile).
1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamita' naturali, con interventi di carattere umanitario, nonche' le rassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.
2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unita' previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate.
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante dall'applicazione del medesimo comma l.
4. Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate " Consumi intermedi " sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonche' di quelli aventi natura obbligatoria.
5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001.
6. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.
7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono differiti, rispettivamente, al 1° ottobre 2000 e al 1° aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto articolo 41 e in lire 80 miliardi per le finalita' di cui alla lettera c) del medesimo comma 1; per il periodo 1° ottobre 31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 93 miliardi per le finalita' di cui alle predette lettere a) e b) e in lire 22 miliardi per le finalita' di cui alla citata lettera c). Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonche' i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.
8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione e' attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota gia' spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' soppresso.
9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento:
a) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
b) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica locale.
10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, tenendo conto altresi' dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere, il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalita' attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata legge n. 249 del 1997. Quaranta miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: " 24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001 " sono soppresse.
11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialita' giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo e' rifinanziabile per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
12. Per garantire con carattere di stabilita' l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attivita' su base triennale, stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di attuazione, nonche' le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede di contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette finalita' sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa.
13. All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: " 30 giugno 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 30 settembre 2000 ";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2001; dalla data di entrata in vigore del regolamento non e' piu' dovuto il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ".
14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concesso alle regioni Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, in relazione alla prevista autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, si intende riferito, per ciascuno dei beneficiari, agli assunti nei dodici mesi successivi alla prima assunzione o comunque non oltre i dodici mesi successivi alla predetta autorizzazione.
15. Per garantire con continuita' l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziali e nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attivita' istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000, programmi di attivita' su base biennale, stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
" a- bis) per "aree depresse" a decorrere dal 1° gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Commissione, nonche', ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:
1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;
2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;
3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2 ".
17. All'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: " comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali " sono soppresse e le parole: " non superiore " sono sostituite dalle seguenti: " non inferiore ".
18. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e' prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine puo' essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
19. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e' sostituito dal seguente:
" 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e' ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 ".
Art. 28.
(Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attivita' libero-professionale).
1. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.
2. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.
3. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con il dirigente sanitario interessato e sono a totale carico dei richiedenti; all'azienda e' dovuta una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.
4. La partecipazione ai proventi delle attivita' professionali di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, rese in regime libero-professionale, e' stabilita dai contratti collettivi nazionali; per quanto concerne le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione non puo' essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall'azienda.
5. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformita' ai criteri stabiliti dalle regioni e dal contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonche' una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.
6. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per la determinazione dei proventi da corrispondere ai dirigenti sanitari in relazione alle specifiche prestazioni, nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo.
7. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogati.
8. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 sono destinate in misura non superiore a 80 miliardi di lire al fondo per l'esclusivita' del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il predetto fondo e' integrato a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue; corrispondentemente le disponibilita' destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' predispone una relazione che attesti la situazione dell'attivita' libero-professionale dei medici nelle strutture pubbliche. La relazione e' trasmessa al Parlamento.
10. Al fine di potenziare le attivita' previste dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni 2000-2001, di cui 750 per l'anno 2000 e 750 per l'anno 2001.
11. Le disponibilita' destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 750 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
12. Per consentire il potenziamento delle strutture di radioterapia nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.
13. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), che risultino essere state inserite nei programmi di intervento per la realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti e siano gia' state ammesse ai finanziamenti disposti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, conservano il contributo attribuito a condizione che:
a) le IPAB stesse, ancorche' depubblicizzate, risultino essere enti senza scopo di lucro;
b) le opere realizzate con tali finanziamenti siano autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed abbiano un vincolo permanente di destinazione d'uso;
c) le residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti realizzate dalle IPAB stesse siano accreditate ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
14. La misura dell'1 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' elevata al 2,5 per cento.
15. Le disponibilita' corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previste dal comma 15 dello stesso articolo 72 relativamente agli anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi di lire per ciascuno dei predetti anni.
16. All'articolo 72, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al comma 6 ".
17. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 29.
(Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica).
1. Entro il 30 giugno 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie provvedono, secondo criteri e modalita' di ripartizione che tengano conto di principi di equita' distributiva, stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a versare a favore del Servizio sanitario nazionale un acconto sulla quota di loro spettanza del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e 1999. In ogni caso, i grossisti sono tenuti al versamento del contributo soltanto per le vendite effettuate alle farmacie delle regioni che hanno determinato il superamento del limite di spesa farmaceutica. Per le farmacie si tiene conto dell'incidenza della spesa di ciascuna regione sul superamento del limite di spesa nazionale.
2. L'acconto di cui al comma 1 e' determinato detraendo all'ammontare totale del contributo dovuto l'importo equivalente alla quota di aumento dell'IVA dal 4 per cento al 10 per cento non rifinanziata dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 ottobre 2000, e' stabilito il termine per il versamento del saldo da effettuare comunque entro il 31 dicembre 2000. Per i grossisti l'acconto previsto dal primo periodo del presente comma e', in ogni caso, corrisposto in non meno di tre rate annuali stabilite con il decreto di cui al comma 1. Entro il 30 settembre 2000 il Ministro della sanita' riferisce al Parlamento sull'effettiva rispondenza dei dati di mercato alle vigenti disposizioni sui margini riconosciuti alle tre categorie interessate sui prezzi di vendita dei medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fornendo elementi e proposte per una revisione di tali margini e l'eventuale adozione di correlate misure finalizzate al rispetto degli stessi e ad assicurare, ove possibile ulteriori contenimenti della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale.
3. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' rideterminato in lire 12.650 miliardi. L'onere predetto puo' registrare un incremento non superiore al 14 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno.
4. Fermo restando, per le specialita' medicinali a base di principi attivi per i quali e' scaduta la tutela brevettuale, quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle specialita' medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e' ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE.
5. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 4:
a) le specialita' medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;
b) le specialita' medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di modalita' di rilascio o di somministrazione purche' ottenuto con la procedura del brevetto europeo;
c) le specialita' medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purche' giudicato dalla Commissione unica del farmaco (CUF) rilevante sotto il profilo terapeutico;
d) le specialita' medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.
6. Restono comunque esclusi delle riduzione i medicinali di cui all'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
7. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998, per le confezioni di medicinali autorizzate secondo la procedura nazionale, qualora nell'ambito della medesima specialita' siano presenti altre confezioni le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state ottenute con procedura di mutuo riconoscimento, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, la procedura negoziale di cui al comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
8. All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'espressione " medicinali gia' classificati tra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilita' " deve intendersi riferita al regime di rimborsabilita' introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
9. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gia' estese in via sperimentale alle specialita' medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad applicarsi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2000.
10. Il Ministero della sanita' trasmette, entro il 30 gennaio 2001, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sui risultati della sperimentazione del regime di contrattazione dei prezzi dei farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio 1998-2000.
11. Per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997, puo' essere prevista, sul prezzo ex fabbrica, l'applicazione di sconti a favore delle strutture pubbliche o, comunque, accreditate.
12. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Qualora il ritardo della prima commercializzazione ecceda i dodici mesi il Ministero della sanita' sospende l'autorizzazione concessa ".
13. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e' aggiunto il seguente:
" 2- bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata dal Ministero della sanita' ai sensi dei commi 1 e 2 e' disposta previo pagamento, da parte dell'impresa interessata, di una tariffa pari al 30 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa. La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio non si applica, in ogni caso, ai medicinali di cui e' documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi".
14. Il Ministero della' sanita' predispone annualmente una relazione che identifichi i motivi del superamento del limite della spesa farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le discordanze esistenti fra la spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione e' trasmessa al Parlamento.
CAPO II
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI
Art. 30.
(Patto di stabilita' interno).
1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; l'importo cosi' risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obbiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000.
2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Il disavanzo e' calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno, nonche' quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezionalita'. Agli enti partecipanti al patto di stabilita' interno e' consentito calcolare il disavanzo anche per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati nel presente comma. Gli stessi enti hanno facolta' di valutare la propria conformita' al patto di stabilita' interno sulla base del disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000; in tale caso la riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento dell'avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari allo 0,2 per cento del PIL per il 1999".
3. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono tenuti a trasmettere altresi' una relazione illustrativa delle misure adottate o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni di competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni poste in essere per garantire il contributo degli enti del Servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo.
4. Le giunte regionali e provinciali nonche' quelle dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini previsti dal comma 3, presentano, inoltre, una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce trimestralmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e, successivamente, alle competenti Commissioni Parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno.
6. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 e' concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione minima di 50 punti base sul tasso d'interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, in ammortamento al 31 dicembre 1998 ovvero concessi entro il 31 dicembre 1997, con oneri a carico delle regioni e degli enti locali, e il cui tasso di interesse risulti superiore al tasso di interesse nominale praticato dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui decennali a tasso fisso alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione comunque non puo' eccedere per ciascun mutuo la misura necessaria a ricondurre il tasso di interesse a quello di cui al periodo precedente, con esclusione dei contributi regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e precedenti norme di accesso al credito ordinario della Cassa depositi e prestiti. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la riduzione e' concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo. Agli enti che nel biennio 1999-2000 conseguano una riduzione del disavanzo, computato con i criteri 1999 o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per cento del PIL, la riduzione del tasso di interesse sugli stessi mutui e' aumentata a 100 punti base. Le modalita' tecniche di computo del disavanzo sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2000.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 6 gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dai presidenti della regione e della provincia o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalita' della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno.
8. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
" 2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti, nella loro autonomia, possono provvedere in particolare a:
a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a societa' controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica;
e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al Principio di efficienza ed economicita' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati;
g) utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per ammortamento di beni, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria applicazione decorre dall'esercizio finanziario 2001, salva la facolta' degli enti locali di anticiparla fin dall'esercizio 2000; restano fermi i valori percentuali relativi alla determinazione degli importi degli ammortamenti, di cui al citato articolo 117, comma 1 ".
9. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed alle successive disposizioni in materia, in attesa dell'entrata in funzione delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui applicazione e' rinviata al 1° gennaio 2001, o del decreto legislativo che sara' emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998.
10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;
b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;
c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;
d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.
11. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso. A tale fine, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unita' immobiliari a mezzo del servizio postale con modalita' idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresi' che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ".
12. Fino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.
13. La disposizione di cui al comma 12 non ha effetto nei riguardi dei comuni che nel periodo di cui al medesimo comma, abbiano gia' applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.
14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti e' stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 1° gennaio 2000.
15. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilita' interno provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003.
16. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalita' stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
17. All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: " 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 " sono aggiunte le seguenti: " e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato ".
18. L'importo massimo della spesa per il Servizio sanitario nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire 117.129 miliardi. 19. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali, sono prorogati al 29 febbraio 2000.
20. E' soppressa l'indennita' di lire 2 per ogni chilometro di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Art. 31.
(Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti).
1.La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua modalita' di intervento atte a ridurre gli oneri di ammortamento dei mutui in essere relativi a enti locali e loro consorzi, esclusi quelli a carico dello Stato, entro un importo complessivo non superiore a lire 225 miliardi annue.
2. La riduzione di cui al comma 1 e' da ritenere aggiuntiva a quelle che fossero state gia' deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla data del 23 novembre 1999.
Art. 32.
(Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali).
1. Al fine di attuare il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, qualora la riduzione delle dotazioni di bilancio relative alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi del Capo I della predetta legge n. 59 del 1997, non risulti sufficiente ad assicurare la copertura delle quote di risorse determinate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la differenza e' coperta mediante corrispondente riduzione delle dotazioni relative alle funzioni residuate alla competenza statale negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tale riduzione e' operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sul proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro competente. La riduzione puo' essere effettuata anche con riferimento a stanziamenti previsti da disposizioni di legge.
Art. 33.
(Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).
1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: " dal 1° gennaio 2000 " sono sostituite dalle seguenti: " dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 ".
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
" 1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilita', in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16 ".
3. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
" 4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ".
4. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e' abrogato il comma 3.
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono soppresse le parole: " a decorrere dall'esercizio finanziario 1999 ".
6. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono abrogati il secondo periodo della lettera d) del comma 1 e i commi 2, 3 e 4.
7. Il numero 5 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e' abrogato.
Art. 34.
(Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario).
1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilita' interno, promuove le necessarie intese tra le regioni affinche' queste provvedano, a decorrere dall'anno 2000, alla definizione ed alla costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e la razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonche' la effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni.
CAPO III
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE
Art. 35.
(Gestioni previdenziali).
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: a) ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'ENPALS; b) ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attivita' commerciali ed alla gestione artigiani, e' stabilito per l'anno 2000, rispettivamente in lire 496 miliardi ed in lire 123 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 2000 rispettivamente in lire 25.387 miliardi ed in lire 6.273 miliardi. I medesimi complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a), della somma di lire 2.274 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e di lire 88 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
2. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al quinto periodo, introdotto dall'articolo 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: ", per gli esercizi 1998 e 1999, ".
Art. 36.
(Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL).
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, definisce modalita' e tempi di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibilile disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
Art. 37.
(Contributo su pensioni con importo elevato).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarieta' nella misura del 2 per cento secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le finalita' stabilite dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge; con il decreto previsto dal predetto articolo 9, comma 3, vengono stabiliti modalita', condizioni e termini del concorso agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonche' dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi).
1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtu' della nomina, che provvedera' a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.
2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000.
3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora non intendano avvalersi della facolta' di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1 secondo le modalita' previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, non effettuano i versamenti relativi.
4. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalita' previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facolta' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e' riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo, come successivamente modificato e integrato, che impiegano lavoratori anche non residenti per le attivita' dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni gia' versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.
Art. 39.
(Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorita' indipendenti).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorita' indipendenti e ai componenti degli organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle autorita' indipendenti, gia' iscritti all'atto della nomina ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva e pensionabile: a) fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente in godimento dell'interessato all'atto della nomina a componente dell'autorita' od organismo ivi ricomprendendo i miglioramenti economici che sarebbero spettati, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i soggetti che all'atto della nomina non prestavano attivita' di lavoro subordinato. I relativi contributi sono versati alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 2000, si provvede ad individuare le autorita' e gli organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Art. 40.
(Norma di trasparenza).
1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che eroghino ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi o di base, nonche' quelli dipendenti dalle regioni a statuto speciale, e' fatto obbligo di fornire all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni. Analoghi dati possono essere forniti, con autonoma decisione, dagli Organi costituzionali.
Art. 41.
(Fondi speciali).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione e' effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternita', ove dovuto.
2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole gia' previste per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1 rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al medesimo comma 1:
a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, e' stabilito un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a complessive lire 4.050 miliardi, da erogare in rate annue di eguale importo nel triennio 2000-2002. Tale importo include il minore onere contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di cui al comma l. Il contributo puo' essere imputato dalle imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019;
b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e' stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 150 miliardi annue.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonche' le modalita' di corresponsione degli stessi all'INPS.
Art. 42.
(Fondo di previdenza per il clero).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, e' aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 903 del 1973.
2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 e' stabilita l'elevazione a 68 anni dell'eta' anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale e' stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui. Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, previsti al fine della rideterminazione degli importi di pensione. L'eta' anagrafica per il pensionamento di vecchiaia resta confermata a 65 anni per i soggetti che possono far valere un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni.
3. In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973 e nei confronti degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una anzianita' contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'eta' per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito minimo contributivo di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo comma dell'articolo 15 della citata legge n.903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del requisito minimo di contribuzione previsto dal comma 2 del presente articolo.
4. Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 e' ordinato con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.
5. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n.903, le parole: " pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " pari a quello fissato dall'INPS per la generalita' delle gestioni deficitarie ".
6. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo di cui al comma 1 e' estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonche' ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti.
Art. 43
(Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, e' soppresso. A decorrere dalla medesima data e' istituito presso l'INPS un apposito Fondo speciale al quale e' iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Spa. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianita' assicurativa ed all'anzianita' contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianita' connesse all'eventuale esercizio di facolta' di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi.
2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:
a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente per il soppresso Fondo;
b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianita' assicurative e le anzianita' contributive connesse all'eventuale esercizio di facolta' di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi;
c) tutte le attivita' e le passivita' quali risultano dalla contabilita' del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999.
3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonche' quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente, presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un comitato amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 e' trasferito all'INPS il personale della Ferrovie dello Stato Spa adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unita' entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede, attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alla Ferrovie dello Stato Spa a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato SPa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalita' di inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'INPS.
6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la Ferrovie dello Stato Spa, l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessati sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuita' delle funzioni.
7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 44.
(Disposizioni in materia di obblighi contributivi).
1. La disposizione contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto-Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relativa all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo, si applica anche alle imprese operanti nel settore agricolo che abbiano recepito o recepiscano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, della presente legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo.
Art. 45.
(Disposizioni in materia di autotrasporto).
1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa annua di lire:
a) 41 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;
b) 23 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998;
c) 90 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998.
CAPO IV
STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Art. 46.
(Mutui con oneri a carico dello Stato).
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma l.
3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce al Parlamento sui risultati dell'attuazione del presente articolo.
Art. 47.
(Rimborso dei buoni postali).
1. Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' inserito il seguente:
" ART. 178-bis - (Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni). - 1. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, puo' definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro ".
2. In materia di esercizio del servizio di tesoreria degli enti locali, disciplinato i sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, resta applicabile la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 48.
(Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidita').
1. All'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
" Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato ad emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalita' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario ".
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' autorizzare interventi di gestione delle disponibilita' liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la redditivita', affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilita' finanziaria.
3. Su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
TITOLO IV
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
CAPO I
DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA
E DELL'OCCUPAZIONE
Art. 49.
(Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternita').
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali e' riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternita', a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali, la misura del contributo annuo di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, e' rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternita', alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 14, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.
3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1, lettere o) e s), nonche' degli oneri derivanti dall'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.
4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote-contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono cosi' modificate:
a) per i datori di lavoro:
1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' stabilito nella misura del 23,81 per cento;
2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' soppresso;
3) il contributo per assegni al nucleo familiare e' stabilito nella misura del 2,48 per cento;
4) il contributo per l'indennita' di malattia e' stabilito nella misura del 2,22 per cento;
5) il contributo per l'indennita' di maternita' e' ridotto dello 0,57 per cento;
b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' stabilito nella misura dell'8,89 per cento.
5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera b).
6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' abrogato.
7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4, valutato complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:
a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;
b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti e' altresi' definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.
9. L'assegno di cui al comma 8, che e' posto a carico dello Stato, e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
10. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
11. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 8 sono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
12. A decorrere dal 1° luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternita', alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66 della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1° luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 11.
13. Con i decreti di cui al comma 14 sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante del minore.
14. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della disciplina previgente.
15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui ai commi 1, 3 e 4, e' valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti interessati e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 50.
(Misure per l'occupazione).
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: " a decorrere dal periodo di imposta " fino a: " un milione di lire annue " sono sostituite dalle seguenti: " un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi ".
Art. 51.
(Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del lavoro autonomo).
1. All'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: " 0,5 punti percentuali " sono sostituite dalle seguenti: " un punto percentuale ";
b) al terzo periodo, le parole: " di un punto percentuale " sono - sostituite dalle seguenti: " di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali ";
c) al quarto periodo, le parole: " e agli assegni al nucleo familiare " sono sostituite dalle seguenti: ", agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera ";
d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanita', da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale ".
2. Per i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' prevista la facolta' di riscattare annualita' di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla predetta legge. Tale facolta' di riscatto e' posta a carico dell'interessato e puo' essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualita'. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, e' stabilita la disciplina della facolta' di riscatto, in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, tenendo conto della parametrazione con le retribuzioni del periodo considerato e valutando quale aliquota di riferimento l'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda.
3. All'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; ", sono inserite le seguenti: " la riduzione e' pari al 6 per cento, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a lire quaranta milioni e il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10 comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; ".
4. La disposizione del comma 3 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 del presente articolo, le parole: " al 6 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " al 7 per cento ", a decorrere dal 19 gennaio 2001.
(Incremento delle pensioni sociali).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche' dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000 mensili.
2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale.
Art. 53.
(Libri di testo).
1. Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000.
Art. 54.
(Ulteriori finanziamenti).
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
2. E' autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
" b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro ".
4. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonche' all'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e' prorogato al 31 dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.
5. Ai fini della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si provvede a rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni le modalita' ed i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici, le modalita' di rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora piu' elevati di quello determinato sulla base del tasso di riferimento vigente alla predetta data maggiorato di un punto percentuale. L'rticolo 15 e l'articolo 16, ad eccezione del secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e l'articolo 37 della legge .5 ottobre 1991, n. 317, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente comma.
6. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi di cui alla predetta legge n. 317 del 1991. Le disposizioni del presente comma operano anche per le revoche gia' disposte per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi semplici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora liquidati alla predetta data, sono calcolati al tasso di riferimento vigente al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di contributo si riferiscono.
Art. 55.
(Disposizioni per la Regione siciliana).
1. A saldo di quanto dovuto per gli a dal 1991 al 2000, il contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana e' corrisposto mediante limiti di impegno quindicennali nell'importo di 56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e di 94 miliardi di lire a decorrere dal 2002.
Art. 56.
(Interventi in materia di sicurezza stradale).
1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale individuati nei programmi annuali di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 57.
(Disposizioni per il territorio del Sulcis).
1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 30 giugno 2000. Le risorse finanziarie previste dal medesimo articolo 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 15 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalita' previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 58.
(Tutela dell'ecosistema marino).
1. Al fine di assicurare il finanziamento del progetto ADRIAMED, presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Adriatico, e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.
2. Al fine di assicurare il finanziamento di un progetto del Ministero delle politiche agricole e forestali in ambito FAO, relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Mediterraneo con particolare riferimento al Canale di Sicilia' e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.
Art. 59.
(Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita').
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualita' ed eco-compatibile all'interno di un sistema di regole in materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e della salute dei consumatori, a partire dal 1° gennaio 2000 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle R33, R40, R45, R49 e R60, e dei mangimi integratori contenenti farine e proteine animali sono tenuti al versamento di un contribuo per la sicurezza alimentare nella misura dello 0,5 per cento del fatturato annuo relativo, rispettivamente alla produzione e alla vendita dei suddetti prodotti. In caso di importazione diretta dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale, il contributo e' dovuto da quest'ultimo nella misura dell'1 per cento del prezzo d'acquisto.
2. Le entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposita unita' previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, denominata " Fondo Per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita' ", ai fini della successiva ripartizione da effettuare con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento di programmi nazionali e regionali finalizzati:
a) al potenziamento delle attivita' di ricerca e sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto ambientale e della produzione di alimenti con funzione di prevenzione delle malattie piu' diffuse;
b) alla realizzazione di campagne di promozione e informazione dei consumatori a supporto dei prodotti rientranti nell'agricoltura biologica, di quelli tipici e tradizionali nonche' di quelli a denominazione di origine protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;
c) alla elaborazione, alla revisione e alla divulgazione dei codici di buona pratica agricola.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualita', le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonche' di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti.
5. A partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2 e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.
Art. 60.
(Disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto).
1. I termini temporali indicati nell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono riferiti alla data di stipulazione dei contratti ad esecuzione continuata o differita.
Art. 61.
(Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n. 59 del 1997).
1. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 16 della legge 15 marzo 1997,n. 59, destinate al finanziamento di nuovi progetti finalizzati approvati entro il 30 ottobre 1999 possono essere utilizzate nell'anno 2000.
Art. 62.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 1761 e successive modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano gia' stipulato accordi ministeriali ai sensi della citata disposizione, nel limite di lire 38 miliardi e 700 milioni;
b) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' di cui all'articolo 4, comma 21, terzo, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unita', nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni;
c) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 1700 lavoratori dipendenti da societa' appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unita' alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il relativo onere e' valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni;
d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 2 miliardi e 400 milioni;
e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 11 miliardi;
f) il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per ristrutturazione c/o riorganiziazione aziendale ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e n. 63 del 15 marzo 1996, in favore di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con piu' di 1.500 unita' facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque limitatamente ai lavoratori occupati in unita' produttive interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi;
g) i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilita' di cui all'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
h) l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 10 miliardi;
i) i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 45, comma 17, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 21 miliardi, di cui lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo della citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera c).
2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1, lettere a), b), limitatamente al trattamento di mobilita', e), t), h) e i), e' ridotta del 10 per cento. L'onere complessivo dei trattamenti di cui al comma 1 e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Successivamente alla scadenza dei predetti trattamenti, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 45 comma 23, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. Fino al completamento del processo di ricollocazione i lavoratori ammessi ai benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, i lavoratori a cui si applica quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonche' i lavoratori che abbiano prestato servizio continuativo come civili alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito dell'Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte e che siano licenziati, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi, accedono al trattamento di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. L'ammissione al predetto trattamento puo' essere concessa nel limite massimo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 17, lettera g), primo periodo, le parole: " 25 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 35 miliardi ";
b) all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 "; i relativi benefici sono concessi nel limite di lire 4 miliardi posti a carico del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 " e le parole: " per l'anno 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " per ciascuno degli anni 1999 e 2000 ";
b) al comma 2, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 ".
6. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 390 del 1999.
Art. 63.
(Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare).
1. In attesa della revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, lo svolgimento delle attivita' in un periodo non superiore a sei mesi e comunque nel limite dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: " 10 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 110 miliardi ".
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Il termine per la stipula degli accordi territoriali e di quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2000. Al fine di promuovere il ricorso ai predetti accordi nonche' di favorire la creazione delle condizioni per la stabilizzazione dei relativi posti di lavoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo', con proprio decreto, prevedere specifiche misure di agevolazione, anche di carattere contributivo, nel limite massimo di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, preordinati allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e l'adozione degli incentivi ivi previsti sono subordinate all'autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee.
4. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro ".
Art. 64.
(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo).
1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " La predetta limitazione non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati ";
b) all'articolo 1, comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
" a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento puo' presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi; ";
c) all'articolo 4, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: " Al prestatore di lavoro temporaneo non puo' comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello piu' basso quando tale inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio ";
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
" ART. 5. - (Interventi specifici per i lavoratori temporanei). 1. Le imprese fornitrici sono tenute a versare al Fondo di cui al comma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. Le risorse sono destinate per: a) interventi a favore dei lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuita' di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale; b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare. I predetti interventi e misure sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'articolo 11, comma 5:
a) come soggetto giuridico di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
3. Il Fondo di cui al comma 2 e' attivato a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della congruita', rispetto alle finalita' istituzionali previste al comma 1, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del Fondo stesso. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo.
4. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in esito alla verifica a cura delle parti sociali da effettuare decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di cui al comma 2.
5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo di cui al comma 2 ";
e) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: " comma 2, lettera a), " sono inserite le seguenti: " ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3 " e sono aggiunte, in fine, le parole: " e le relative percentuali ai sensi dell'articolo 1, comma 8 ".
2. Sono versate al Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le somme versate ai sensi della previgente disciplina di cui al medesimo articolo 5 destinate al finanziamento delle iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.
CAPO II
DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE
Art. 65.
(Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito centrale Spa).
1. Al fine di sopprimere dall'oggetto sociale del Mediocredito centrale Spa le limitazioni operative previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni, il predetto comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 489 del 1993 e' sostituito dal seguente:
" 3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della societa' per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita' dell'ente originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e del consorzi cui esse partecipano ".
2. L'articolo 37, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' abrogato.
Art. 66.
(Modalita' di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono individuate entro il 30 settembre 2000 le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in societa' per azioni, di cui e' consentita la dismissione, oltre che con le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 332 del 1994, anche mediante altre modalita', definite con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, idonee a realizzare la massimizzazione del gettito per l'erario, il contenimento dei costi e la rapidita' di esecuzione della cessione. L'individuazione puo' esclusivamente riguardare le partecipazioni di controllo di valore inferiore a lire 100 miliardi, sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonche' le partecipazioni non di controllo che siano di limitato rilievo ai fini degli obiettivi di politica economica e industriale dello Stato. Le cessioni di cui al presente comma sono esenti dalle tasse per i contratti di trasferimento delle azioni. Ad esse si applicano gli articoli 1 e 13 del citato decreto-legge n. 332 del 1994.
2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle societa' per azioni risultanti dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, si provvede con le modalita' di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
3. I poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere introdotti esclusivamente per rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanita' pubblica e alla difesa, in forma e misura idonee e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche per quanto riguarda i limiti temporali; detti poteri sono posti nel rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario, e tra questi in primo luogo del principio di non discriminazione, e in coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di tutela della concorrenza e del mercato.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definiti i Criteri di esercizio dei poteri speciali di cui al comma 3, nel rispetto di quanto previsto al medesimo comma; in particolare i poteri autorizzatori devono fondarsi su criteri obiettivi, stabili nel tempo e resi previamente pubblici. 5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto nei commi 3 e 4 del presente articolo.
Art. 67.
(Disposizioni particolari in materia di investimenti).
1. Per un programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel periodo 2000-2006, e' autorizzata la spesa non inferiore a lire 1000 miliardi a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come rifinanziata dalla tabella D della presente legge. Il CIPE provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del programma di cui al presente comma, assicurando i necessari finanziamenti ai "patti per la sicurezza" che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 68.
(Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada).
1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonche' di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997. 3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, puo' essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d). del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione da parte del prefetto e' fissato in centottanta giorni.
5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 391 del 1999.
Art. 69.
(Rimborso della tassa sulle concessioni governative).
1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attivita' di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e' determinato per l'anno 2000 in lire 2.500 miliardi.
2. Importo di cui al comma 1 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6 del predetto articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 70.
(Fondi speciali e tabelle).
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2000-2002, restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni' di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le leggi vigenti la cui quantificazione e' effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera t), della medesima legge, sono indicate, rispettivamente, dalla Tabella C e dall'Allegato n. 1 della presente legge.
Art. 71.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.