4. Riscatto
Ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge n. 99/2022 “ai percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy, di cui all’articolo 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici”.
L’interpretazione letterale della disposizione sembrerebbe estendere la disciplina del riscatto del corso di studi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ai soli corsi di cui all’articolo 5 della legge n. 99/2022. In tale prospettiva, sarebbero ammessi al beneficio del riscatto solo i corsi attivati, successivamente all’entrata in vigore della legge n. 99/2022, a seguito dei quali siano conseguiti i titoli individuati ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, commi 1 e 2, e dell’articolo 3, della legge n. 99/2022.
Si osserva tuttavia che, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 99/2022, gli ITS che realizzino le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo, si intendono temporaneamente accreditati per diciassette mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2022 e che, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito è disciplinata una fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2022, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 14[8].
Si ritiene, dunque, che la facoltà di riscatto di cui all’articolo 4, comma 9, della legge n. 99/2022, possa riconoscersi al titolo conseguito, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 99/2022, purché l’ITS lo abbia conferito in costanza di accreditamento temporaneo o definitivo, secondo quanto previsto dalla legge n. 99/2022, oppure, al titolo conseguito anche prima della entrata in vigore della legge n. 99/2022 purché, all’atto del conferimento, l’ITS versasse comunque in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 14 della legge n. 99/2022. In ogni caso deve risultare che il titolo rientri in uno di quelli definiti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, commi 1 e 2, e dell’articolo 3 della legge n. 99/2022 o sia equivalente ed equipollente a uno di quelli definiti ai sensi del combinato disposto delle medesime disposizioni.
Il procedimento richiede l’effettuazione di valutazioni tecniche - rispetto ai corsi, ai requisiti per accedervi, alle condizioni e alla sussistenza dell’accreditamento, alla natura e agli ambiti tecnici dei titoli - non rientranti nella competenza dell’INPS, ma comunque relative a profili costituenti presupposti, talora impliciti, di legittimità della concessione del riscatto. Ciò posto, le Strutture territoriali devono sempre acquisire dall’ITS una dichiarazione con la quale il medesimo attesti che il diploma chiesto a riscatto sia uno dei diplomi previsti, conseguiti e rilasciati ai sensi e in conformità dell’articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, con riguardo alle figure professionali e alle aree tecnologiche, specificate e definite in conformità dell’articolo 3 della legge n. 99/2022 o, comunque, che sia un diploma equivalente ed equipollentea uno dei diplomi definiti in conformità al combinato disposto dell’articolo 5, commi 1 e 2, e dell’articolo 3 della legge n. 99/2022, e indichi in ogni caso il tipo di diploma, l’area tecnologica, la figura professionale e la normativa specifica.
Con il rilascio di detta attestazione l’ITS certifica che ricorrono tutte le condizioni e i presupposti previsti della citata legge n. 99/2022 perché il corso e il titolo siano riconducibili o comunque equivalenti ed equipollenti a quelli che la legge medesima qualifica come ammessi a riscatto. L’attestazione deve essere rilasciata sulla base del fac-simile allegato alla presente circolare (Allegato n. 1).
In considerazione del rinvio operato alle disposizioni sul riscatto dei corsi di studio di cui al decreto legislativo n. 184/1997, devono intendersi richiamati tutti gli adempimenti istruttori e le acquisizioni documentali già previste dalle indicazioni diramate in materia dall’Istituto.
In merito alla periodizzazione, l’ITS deve specificare la durata normativamente prevista, la durata effettiva con i riferimenti temporali di inizio e conclusione del percorso di studio, i periodi in corso e quelli fuori corso, di ripetente o altrimenti denominati (ciò in quanto, come di consueto, non sono ammessi a riscatto i periodi che non rientrino nel corso legale di studio).
Si evidenzia che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, i corsi si articolano in semestri e che ai sensi della lettera b) del comma 4 del citato articolo 5 “le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell’anno accademico”; pertanto, anche allo specifico riguardo, valgono le indicazioni già fornite dall’Istituto.
Resta fermo che, in ogni caso, il riscatto può essere concesso, per il corso legale e nel limite dello standard minimo indicato nell’articolo 5, ossia quattro semestri se si tratti di percorso formativo conforme a quanto indicato al comma 1, lettera a), o sei semestri se si tratti di percorso formativo conforme a quanto indicato al comma 1, lettera b).
Per ogni eventuale dubbio inerente all’entità, alla natura, alla qualificazione dei corsi e dei titoli, e al regime di accreditamento, deve essere inoltrato un apposito quesito ai competenti ITS o al Ministero dell’Istruzione e del merito.