prima assenza a visita medica : perdita dell'intera indennità di malattia per i primi 10 giorni di prognosi, con le modalità di seguito indicate:
- ai fini del computo dei 10 giorni da non indennizzare devono essere presi in considerazione tutti i giorni di calendario compresi domeniche e festivi;
- il primo dei 10 giorni di prognosi da cui applicare la sanzione della perdita totale dell'indennità di malattia è costituito dal primo giorno di prognosi (compresa la carenza) non già dal primo giorno da indennizzare.
- esempio: malattia dal 05/Novembre al 24/Novembre
assenza ingiustificata del giorno 10/Novembre
regolare vista medica ambulatoriale 11/Novembre
sanzione applicata: dal 05/Novembre al 10/Novembre al 100%
dal 11/Novembre al 24/Novembre retribuito interamente.
- esempio: malattia dal 05/Novembre al 24/Novembre
ricovero ospedaliero dal 08/Novembre al 10/Novembre
assenza ingiustificata del 11/Novembre
regolare visita medica ambulatoriale del giorno 12/Novembre
sanzione applicata: dal 05/Novembre al 07/Novembre al 100%
periodo restante regolarmente retribuito.
- esempio: malattia dal 05/Novembre al 24/Novembre
ricovero ospedaliero dal 08/Novembre al 10 Novembre
assenza ingiustificata del 20/Novembre
regolare visita medica ambulatoriale del 21/Novembre
sanzione applicata: dal 05/Novembre al 07/Novembre al 100%
ricovero regolarmente retribuito
dal 11/Novembre al 17/Novembre al 100%
periodo restante regolarmente retribuito.
seconda assenza a visita medica: l'indennità di malattia verrà corrisposta nella misura del 50% per il restante periodo di prognosi , ovvero fino a successiva visita regolarmente effettuata; seconda visita medica di controllo può essere sia la la visita medica domiciliare , sia la visita ambulatoriale predisposta presso l'ambulatorio ASL o INPS.
Se l'assenza al secondo controllo viene rilevata dopo la scadenza della prognosi confermata da precedente accertamento sanitario , la sanzione decorre dal giorno successivo alla scadenza della prognosi confermata:
- esempio. malattia dal 01/10 al 20/10 -1° certificato
malattia dal 21/10 al 31/10 -2° certificato stesso evento
prima assenza il 07/10 ingiustificata
visita del 10/10 conferma prognosi
seconda assenza il 22/10 ingiustificata
sanzione applicata: dal 01/10 al 09/10 sanzione al 100%
dal 10/10 al 20/10 totalmente indennizzato
dal 21/10 al 30/10 sanzione al 100%
il 31/10 sanzione al 50%.
- esempio. malattia dal 01/10 al 20/10- 1° certificato
ricovero dal 21/10 al 30/10
malattia dal 31/10 al 15/11 - 2° certificato stesso evento
prima assenza il 07/10 ingiustificata
visita del 10/10 conferma prognosi
seconda assenza il 07/11 ingiustificata
sanzione applicata: dal 01/10 al 09/10 sanzione al 100%
dal 10/10 al 30/10 totale indennizzo
dal 31/10 al 09/11 sanzione al 100%
dal 10/11 al 15/11 sanzione al 50%.
terza assenza a visita medica: perdita totale dell'indennità di malattia dalla data in cui è stata riscontrata tale ulteriore assenza per tutto il periodo di prognosi ,ovvero fino a successiva visita medica regolarmente effettuata.
esempio. malattia dal 01/10 al 20/10- 1° certificato
ricovero dal 21/10 al 30/10
malattia dal 31/10 al 25/11 - 2° certificato stesso evento
prima assenza il 07/10 ingiustificata
visita del 10/10 conferma prognosi
seconda assenza il 07/11 ingiustificata
terza assenza il 15/11 ingiustificata
sanzione applicata: dal 01/10 al 09/10 sanzione al 100%
dal 10/10 al 30/10 totale indennizzo
dal 31/10 al 09/11 sanzione al 100%
dal 10/11 al 14/11 sanzione al 50%
dal 15/11 al 25/11 sanzione al 100%.
Se dopo la terza assenza ingiustificata il lavoratore si sottopone a visita ambulatoriale
-sia a seguito di invito lasciato al domicilio dal medico di controllo,
-sia a seguito di visita medica richiesta dal datore di lavoro ,
-sia su sua iniziativa
e viene accertata l'incapacità al lavoro, da tale data si ha il ripristino dell'indennità di malattia al 100%
( circ. 65/1989).
Ogni assenza alla visita di controllo per uno stesso evento di malattia comporta l'applicazione della sanzione nelle misure previste.
Qualora per una malattia vengano riscontrate due assenze ingiustificate , verranno applicate due distinte sanzioni di decadenza totale dell'indennità:
-la prima dal 1° giorno di malattia
-la seconda dall'11° giorno ovvero dalla data della seconda assenza se
questa è stata rilevata prima dell'11° giorno di malattia ( circ. 183/1984).
esempio: malattia dal 01/Giugno al 30/Giugno
prima assenza ingiustificata del giorno 12/Giugno
seconda assenza ingiustificata del giorno 24 Giugno
sanzione applicata:dal 01/Giugno al 20 Giugno al 100%
dal 21/Giugno al 30/Giugno al 50%.
esempio: malattia dal 01/Giugno al 30/Giugno
prima assenza ingiustificata del giorno 04/Giugno
seconda assenza ingiustificata del giorno 09/Giugno
sanzione applicata: dal 01/Giugno al 18/Giugno al 100%
dal 19/Giugno al 30/Giugno al 50%.