Nell'ipotesi di malattie intervenute in Paesi Esteri CEE o in Convenzione bilaterale le norme prevedevano che il lavoratore si premunisse, prima di recarsi all'estero in temporaneo soggiorno, dell'apposito formulario E 111, oggi sostituito dalla T.E.A.M. (Tessera Europea Assicurazione Malattia - Msg. 27699 del 1.8.2005 -) a seguito della decisione della Commissione Amministrativa delle Comunità Europee per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti n. 198 del 23.3.2004 .
Per l'introduzione della TEAM è stato concesso ad alcuni Paesi un periodo transitorio , durante il quale potevano continuare ad emettere l'attestato E111, (la Lithuania fino al 1 luglio 2005, la Lettonia fino al 31 luglio 2005, l'Austria, i Paesi Bassi, il Regno Unito, Malta, la Polonia, la Slovacchia, Cipro, l'Ungheria, l'Islanda, la Svizzera, il Liechtenstein al 31 dicembre 2005 - Msg. 27699 del 1.8.2005) o altro equipollente (a seconda del Paese di destinazione).
Il lavoratore che si trova all'estero, in uno degli Stati membri della C.E.E. o in uno Stato legato all'Italia da una convenzione bilaterale che si estenda all'assicurazione malattia e maternità, in caso di malattia dovrà rivolgersi all'istituzione estera entro tre giorni dall'inizio dell'inabilità al lavoro, presentando un certificato rilasciato dal medico curante. Sarà l’istituzione sanitaria straniera che provvederà a trasmettere all’INPS la certificazione medica acquisita (msg 28978/2007- formulario E116 in caso di malattia senza ricovero - il formulario E113, in uso in caso di ricovero, è stato soppresso - Msg. 27699 del 1.8.2005), con i referti dei controlli eventualmente effettuati di iniziativa o su richiesta. Resta a carico del lavoratore l’onere di documentare al datore di lavoro, entro due giorni dalla data del rilascio del certificato, lo stato di malattia (Circ. 11/1991).
Se la malattia è intervenuta durante un periodo di ferie (Circ. 11/1991) lo stato di malattia e quindi la relativa indennità, decorrerà dalla data di comunicazione (effettuata anche a mezzo telefono, telegramma, certificato ecc.), da parte del lavoratore al datore di lavoro. (Circ. 109/1999, punto 2.1).
La certificazione prodotta da cittadini comunitari (di Paesi Esteri CEE) in lingua originale non produce per tali cittadini l'obbligo della traduzione in lingua italiana,l'onere grava in capo all'Istituto. I certificati saranno inviati per la traduzione ai competenti Uffici individuati presso ogni regione. msg 28978/2007.