- Dettagli
- Visite: 7004
Disoccupazione speciale per l’edilizia
La misura
Il trattamento speciale spetta nella misura:
- dell'80% della retribuzione percepita nel periodo quadrisettimanale precedente la cessazione del rapporto di lavoro, (fino al 1991 la retribuzione era rivalutata ogni anno, al 1° gennaio, in base all'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. Dal 1991 questo meccanismo di adeguamento non si applica più).
-
Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427 Anno Importo massimo mensile Importo massimo mensile al netto del contributo del 5,84% 2016 635,34 598,24 2015 635,34 598,24 2014 634,07 597,04 2013 627,17 590,54
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi massimi della mobilità.
Qualora il lavoratore abbia titolo ad entrambi i trattamenti (trattamento speciale ed ASpI), finito il trattamento speciale, il trattamento ordinario per i mesi restanti sarà uguale a quello dell'ASpI.
All'indennità ASpI si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.