Mini ASpI
(circ. 142/2012)
La mini-ASpI è la prestazione che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti ed è erogata per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dal 1 gennaio 2013. Infatti l’art. 2, comma 69, lett. b) della legge di riforma prevede, con la medesima decorrenza dell’avvio della nuova assicurazione (1 gennaio 2013), l’abrogazione dell’art. 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160, norma che istituiva l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti in favore di tutti i lavoratori. Sono destinatari della prestazione tutti i lavoratori con un rapporto di lavoro in forma subordinata come individuati al paragrafo 2.1 della presente circolare e che involontariamente abbiano perduto tale occupazione.
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All'indennità Mini Aspi si applica la stessa disciplina dell'indennità di disoccupazione ASpI per quanto attiene a:
- Destinatari
- Stato di disoccupazione
- Retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione e misura della prestazione
- Misura in funzione dell'effettiva aliquota contributiva
- Decorrenza della prestazione
- Modalità e tempi di presentazione della domanda
- Definizione del trattamento da porre in pagamento
- Svolgimento di attività di lavoro autonomo e di lavoro accessorio durante la percezione della prestazione
- Decadenza dall’indennità
- Mini ASpI e pensione
- Revoca giudiziale delle prestazioni
- Anticipazione dell’indennità
- Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
- Ricorsi
- Regime fiscale
- Istituti in vigore
Si precisa che per il combinato disposto dell’articolo 2, commi 3 e 69, lett. b) con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato non trovano applicazione le disposizioni relative all’indennità di disoccupazione mini-ASpI.