Indennità di tirocinio
Modalità di pagamento e regime fiscale
A seconda della modalità indicata dal tirocinante, il pagamento della indennità può realizzarsi:
- tramite accredito su conto corrente bancario o postale, provvisto di relativo IBAN, indicato dal tirocinante ovvero,
- qualora non fosse indicato un codice IBAN, tramite bonifico cd. “domiciliato” cioè a mezzo Ufficio postale (competente in base alla residenza/domicilio, individuato tramite il codice di avviamento postale indicato dal tirocinante) che provvederà ad inviare all’interessato una comunicazione per incassare l’importo a lui assegnato.
Le predette informazioni dovranno essere fornite con la massima precisione onde evitare ritardi nei pagamenti ancorché non imputabili all’Istituto.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi nei pagamenti dell’indennità di tirocinio derivanti da accreditamenti tardivi della provvista finanziaria ovvero da ritardi nella trasmissione dell’elenco dei tirocinanti beneficiari e dei relativi dati.
Indennità di tirocinio
Modalità di pagamento e regime fiscale
A seconda della modalità indicata dal tirocinante, il pagamento della indennità può realizzarsi:
- tramite accredito su conto corrente bancario o postale, provvisto di relativo IBAN, indicato dal tirocinante ovvero,
- qualora non fosse indicato un codice IBAN, tramite bonifico cd. “domiciliato” cioè a mezzo Ufficio postale (competente in base alla residenza/domicilio, individuato tramite il codice di avviamento postale indicato dal tirocinante) che provvederà ad inviare all’interessato una comunicazione per incassare l’importo a lui assegnato.
Le predette informazioni dovranno essere fornite con la massima precisione onde evitare ritardi nei pagamenti ancorché non imputabili all’Istituto.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi nei pagamenti dell’indennità di tirocinio derivanti da accreditamenti tardivi della provvista finanziaria ovvero da ritardi nella trasmissione dell’elenco dei tirocinanti beneficiari e dei relativi dati.
Si evidenzia che l’importo dell’indennità di tirocinio è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali. L’indennità corrisposta al tirocinante, infatti, è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c), del Tuir), pertanto, è soggetta a regime della tassazione corrente con le aliquote previste all’art. 11 del Tuir e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. L’Inps rilascerà la certificazione unica dei redditi.
Qualora il pagamento non sia riscosso dal beneficiario e venga, pertanto, riaccreditato all’Istituto, si procederà, ove possibile, alla riemissione del pagamento.
I destinatari dell’indennità di tirocinio saranno individuati con criteri e modalità di esclusiva competenza della Regione; pertanto, alla stessa saranno indirizzate le istanze volte ad ottenere l’indennità di tirocinio, nonché gli eventuali ricorsi contro le decisioni adottate.
Nessuna responsabilità grava sull’INPS in conseguenza di pagamenti di indennità, coerenti con le informazioni fornite dalla Regione, risultanti poi indebiti. Il recupero degli importi eventualmente non dovuti sarà curato direttamente dalla Regione.