Obblighi contributivi ai quali sono tenuti le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici
Il comma 222 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha integrato l’articolo 3, primo comma, della legge n. 240 del 1984, relativamente agli obblighi contributivi ai quali sono tenuti le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.
Pertanto, i datori di lavoro ai quali si applica la novella normativa sono le “cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240” (art. 1, comma 222, della legge di Bilancio 2022).
In particolare, l’articolo 1 della legge n. 240 del 1984 ha disposto che: “Aifinidell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, chetrasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dallasilvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata”.
Inoltre, l’articolo 2 della legge da ultimo richiamata ha così disposto: “Qualora non si verifichino le condizioni di cui all’articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.” (cfr., da ultimo, il paragrafo 4 della circolare n. 94 del 2019).
È opportuno evidenziare che le imprese cooperative e i loro consorzi in argomento, che risultano inquadrati nel settore industria e/o terziario-commercio al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 1 della legge n. 240 del 1984, a tutt’oggi sono già tenuti al versamento anche della contribuzione di finanziamento NASpI secondo le regole previste dalla legge n. 92 del 2012, e successive modificazioni.
Invece, le imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore agricoltura ai sensi del richiamato articolo 2 della legge n. 240 del 1984, attualmente sono tenuti, per i soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, della cassa unica assegni familiari e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le regole e le aliquote che si applicano alle aziende inquadrate nel settore dell’industria, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 240 del 1984.
A tale fine, l’Istituto ha previsto nei confronti delle aziende in argomento (oltre alla matricola nel settore agricoltura con il C.S.C. 5.01.02 per i dirigenti e gli impiegati), l’apertura di un’apposita matricola contraddistinta dal C.S.C. 1.01.06 per la posizione degli operai a tempo indeterminato.
In virtù della modifica apportata all’articolo 3, primo comma, della legge n. 240 del 1984, dall’articolo 1, comma 222, della legge di Bilancio 2022[1], a decorrere dall’entrata in vigore della novella normativa anche le imprese cooperative e i loro consorzi - inquadrati nel settore agricoltura - sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo. L’obbligo contributivo in argomento sussiste sia per i lavoratori assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022 sia per quelli assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e ancora in forza a tale data.
La misura dell’aliquota contributiva è pari all’1,61% dell’imponibile contributivo (1,31% in applicazione dell’articolo 2, comma 25, della legge n. 92 del 2012 e 0,30% a titolo di contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845).
Inoltre, anche per le fattispecie da ultimo descritte trova applicazione l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92 del 2012 (sul punto si rinvia alle circolari n. 40/2020 e n. 137/2021).
Gli obblighi contributivi di cui sopra devono essere assolti sulle matricole aziendali già in uso, come individuate nel presente paragrafo, per il versamento delle contribuzioni di cui al menzionato articolo 3 della legge n. 240 del 1984.
Si ricorda che le agevolazioni previste dall’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall’articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni (cfr. la circolare n. 54 del 2006) per le aziende operanti in zone montane e zone svantaggiate non comportano la riduzione dell’aliquota pari allo 0,30% dell’imponibile contributivo di cui al richiamato articolo 25, comma 4, della legge n. 845 del 1978.
Infine, si rammenta che ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, gli obblighi contributivi in argomento – così come quelli descritti al successivo paragrafo 3.1. – sussistono anche in capo alle agenzie di somministrazione nelle ipotesi di somministrazione di lavoratori a imprese cooperative e ai loro consorzi inquadrati nel settore agricolo.