Eureka Previdenza

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Modalità di calcolo della NASpI in caso di quadriennio interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione

(msg.4254/2024)

L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, istitutivo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in merito al calcolo e alla misura della prestazione prevede che la stessa “[…] è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33”.

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Modalità di calcolo della NASpI in caso di quadriennio interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione

(msg.4254/2024)

L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, istitutivo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in merito al calcolo e alla misura della prestazione prevede che la stessa “[…] è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33”.

Modalità di calcolo della NASpI

Nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, al paragrafo 2.3, nel fornire indicazioni amministrative e operative della misura in oggetto, in attuazione della predetta previsione normativa, è stato chiarito che “l'indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta nella predetta dichiarazione mensile uni-emens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, si precisa che il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30. Si precisa che ai fini del calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite”.

Modalità di calcolo in assenza di retribuzione nel quadriennio

Ciò premesso, anche a seguito delle segnalazioni pervenute, con il presente messaggio si forniscono indicazioni per il calcolo della prestazione nelle ipotesi in cui il lavoratore licenziato che ha presentato domanda di NASpI, non ha, nel quadriennio di osservazione, alcuna retribuzione utile (esposta nei flussi Uniemens contributivi/retributivi) in quanto posto - per tutto il predetto quadriennio - in cassa integrazione a zero ore, sia essa a conguaglio o a pagamento diretto da parte dell’INPS.

Tale situazione comporta l’impossibilità di ricavare le retribuzioni utili al calcolo della prestazione, non essendo presente nel quadriennio nessuna giornata di presenza che consenta di parametrare la retribuzione imponibile ai fini del calcolo della misura della NASpI e non potendo ricorrere al c.d. “meccanismo di neutralizzazione” - con conseguente ampliamento del quadriennio di osservazione - come nel caso della ricerca del requisito contributivo di accesso alla prestazione (tredici settimane nel quadriennio di osservazione), nonché per la determinazione della durata della stessa.

Conseguentemente, nelle ipotesi di cui sopra, ai fini del calcolo della prestazione NASpI - su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - si può procedere, in assenza di retribuzione imponibile, alla valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte dall’azienda e poi da questa conguagliate o direttamente da parte dell’INPS.

Con successivo messaggio verranno fornite alle Strutture territoriali dell’Istituto ulteriori indicazioni operative per la gestione della casistica sopra rappresentata.

Twitter Facebook