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NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa
(msg.4468/2024)
L’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede che, per accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, la domanda deve essere presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il successivo comma 2 del citato articolo 6 prevede altresì che la NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.