Disciplina comune
Tanto per lo svolgimento di attività lavorativa subordinata, quanto per l’avvio di attività autonoma o di impresa individuale, le comunicazioni descritte nel dettaglio nei punti b) e c) del presente paragrafo devono essere veicolate tramite il modello ASDI – com, allegato alla presente circolare (all. 1).
Qualora nel corso del periodo di godimento dell’indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare - tramite l’ASDI – com - una nuova dichiarazione “a montante”, comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione dello stesso. In tal caso, si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito.
Come previsto dall’articolo 4, comma 3 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, la comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto è utilizzata ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d). Esclusivamente a tal fine, il valore dell’ISEE, di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera d), è aggiornato dall’INPS, sostituendo il reddito annuo dichiarato, oggetto della comunicazione, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell’ISEE in via ordinaria. Ai soli fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno, con analoga modalità vanno dichiarate anche le variazioni derivanti dall’avvio di una attività lavorativa da parte di altri componenti il nucleo familiare.
Pertanto, se a seguito del ricalcolo il valore dell’ISEE supera quello previsto per l’accesso all’ASDI, la prestazione viene posta in decadenza, a far data dalla rioccupazione o dall’avvio dell’attività autonoma che ha determinato la variazione dell’ISEE.