ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)
Decadenza
Il beneficiario dell’ASDI decade dalla fruizione dell’assegno nei medesimi casi di decadenza previste per la NASpI.
Infatti, l’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 nel prevedere le ipotesi di decadenza dall’ASDI, rinvia all’articolo 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015; pertanto, di seguito si riepilogano i casi di decadenza previsti dal richiamato articolo 11:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, anticipato o assegno sociale;
- inizio di una attività lavorativa subordinata, o in forma autonoma o di impresa individuale, senza provvedere entro trenta giorni alle comunicazioni rispettivamente previste dagli articoli 9, commi 2, 3 ed articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, salvo che la durata del rapporto di lavoro subordinato sia inferiore a sei mesi;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità o alla pensione di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per il mantenimento dell’ASDI.
ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)
Decadenza
Il beneficiario dell’ASDI decade dalla fruizione dell’assegno nei medesimi casi di decadenza previste per la NASpI.
Infatti, l’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 nel prevedere le ipotesi di decadenza dall’ASDI, rinvia all’articolo 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015; pertanto, di seguito si riepilogano i casi di decadenza previsti dal richiamato articolo 11:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, anticipato o assegno sociale;
- inizio di una attività lavorativa subordinata, o in forma autonoma o di impresa individuale, senza provvedere entro trenta giorni alle comunicazioni rispettivamente previste dagli articoli 9, commi 2, 3 ed articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, salvo che la durata del rapporto di lavoro subordinato sia inferiore a sei mesi;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità o alla pensione di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per il mantenimento dell’ASDI.
Ulteriori cause di decadenza dalla fruizione dell’ASDI sono le seguenti:
- perdita dello stato di disoccupazione per instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (articolo 4, comma 1, decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articolo 9, comma 1, decreto legislativo n. 22/2015);
- superamento del valore massimo della soglia ISEE a seguito dell’aggiornamento entro il 31 gennaio della DSU scaduta (articolo 2, comma 1, lettera d del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015);
- superamento valore massimo della soglia ISEE a seguito del ricalcolo ISEE per rioccupazione (articolo 4, comma 3, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015);
- mancata presentazione di una nuova DSU, entro i 30 giorni dalla richiesta, a seguito della scadenza di validità dell’ISEE corrente (art. 9, comma 7, D.P.C.M. n. 159/2013);
- spirare del termine del 31 gennaio e, dopo la sospensione, mancata presentazione di una nuova DSU, entro i 30 giorni dalla richiesta;
- mancata comunicazione dei redditi da lavoro autonomo e da impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, da parte dei beneficiari esentati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso, il beneficiario è tenuto a restituire l’ASDI percepito dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento (articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articoli 9,e 10, del decreto legislativo n. 22 del 2015);
- violazione delle regole di condizionalità di cui agli articoli 21, commi 8 e seguenti del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all’articolo 6, commi 2 e 3, ultimo capoverso e comma 4, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015,ovvero in caso di:
- mancata presentazione per la terza volta alla convocazione del servizio per l’impiego per l’appuntamento previsto nel progetto personalizzato;
- mancata partecipazione per la seconda volta, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui al progetto personalizzato;
- mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva o di attivazione, formazione o riqualificazione professionale;
- mancata accettazione di una offerta di lavoro congrua, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo numero 150 del 2015.
La predetta fattispecie si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che le ha determinate, con conseguente obbligo di restituire l’indennità che eventualmente è stata percepita successivamente all’evento stesso.