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Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Pagamento diretto dell'indennità
(circ.65/2016)
Le categorie di lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità di maternità (operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione), che presentino i requisiti di legge e le condizioni di legge per accedere al congedo per le vittime di violenza di genere, ricevono il pagamento della relativa indennità previa domanda all’Istituto e secondo le possibili modalità indicate nella domanda stessa.
Si rammenta che il diritto al congedo non è previsto per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari.