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Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità
Decadenza e sospensione del beneficio
(circ.39/2022)
L’erogazione del contributo si interrompe in caso di decadenza per la perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale e indicati al precedente paragrafo 3.
La decadenza dal beneficio interviene, in particolare, al verificarsi dei seguenti eventi:
- decesso del figlio;
- decesso del richiedente;
- decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento del figlio a terzi.
Le cause di decadenza dovranno obbligatoriamente essere comunicate all’INPS entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di uno solo dei citati requisiti o è avvenuto uno degli eventi sopra descritti. Accertata la perdita del requisito, l’INPS provvederà alla revoca immediata del contributo, fermo restando l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite e le sanzioni previste a legislazione vigente.
Inoltre, nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, il genitore beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.
Con successivo messaggio saranno indicate le modalità di comunicazione dei descritti eventi che sono causa di decadenza o di sospensione del contributo.