Riduzione dei termini da 90 a 45 giorni per la richiesta della certificazione provvisoria (circ.127/2016)
Con la novella apportata dall’art. 25, comma 4, del DL 24 giugno 2014 n. 90, per riconoscere in via provvisoria le prestazioni erogate ai sensi degli artt. 21 e 33 della legge 104/92, art. 33 e art. 42 del d.lgs. 151/2001 i termini previsti dall’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono ridotti a 45.
Prima della riforma introdotta dal decreto legge n. 90/2014 citato, il cittadino che aveva richiesto l’accertamento dello stato di disabilità in situazione di gravità da almeno 90 giorni, senza che la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si pronunciasse, poteva richiedere un accertamento effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella patologia denunciata efficace fino all’accertamento definitivo da parte della Commissione (paragrafo 5 della circolare 29 aprile 2008, n. 53).
Pertanto, a seguito della riforma in argomento, gli accertamenti sono effettuati in via provvisoria decorsi quarantacinque giorni (e non più novanta) da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l'azienda sanitaria locale da cui il disabile è assistito. Rimane invariata la disposizione secondo cui l'accertamento provvisorio sopra descritto produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione ed il rilascio della dichiarazione liberatoria da parte del lavoratore con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.