2.3 Periodo indennizzabile
2.3.1 Lavoratrici e lavoratori autonomi
Alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi, di cui al capo XI del D.lgs n. 151/2001 - che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge - può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità/paternità (2 prima del parto e 3 dopo il parto) di cui all’articolo 66 del medesimo D.lgs n. 151/2001.
Si rammenta che per la fruizione delle tutele della maternità/paternità di questa particolare tipologia di lavoratrici e lavoratori è necessaria la regolarità contributiva dei suddetti periodi (infatti, per il riconoscimento della indennità sono necessari il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile dall’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e la regolare copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità). In tal senso quindi, anche per la novità introdotta dalla legge di Bilancio relativa agli ulteriori 3 mesi di indennità, deve sussistere il predetto requisito riferito a tutto il periodo complessivo richiesto, comprensivo sia dei periodi relativi ai primi 5 mesi sia dei periodi relativi agli ulteriori 3 mesi.
In caso di indennizzo degli ulteriori 3 mesi di cui trattasi, il congedo parentale per le madri lavoratrici autonome - pari a 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione) del minore – potrà essere fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità.
2.3.2 Lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata
Alle libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata - che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge - può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:
ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell’articolo 16-bis del D.lgs n. 151/2001);
ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum(art. 16, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 151/2001).
Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato trattandosi di un prolungamento (senza soluzione di continuità) del periodo indennizzabile di maternità/paternità.
La tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.
B. Alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata - che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge - può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:
- ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi o rinviati ai sensi dell’art. 16-bis del D.lgs n. 151/2001);
- ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
- ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
- ai 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata;
- ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum (art. 16, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 151/2001).
Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato trattandosi di un prolungamento (senza soluzione di continuità) del periodo indennizzabile di maternità.
La tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.