Istruttoria per l’erogazione delle prestazioni in base alla contribuzione “dovuta”
Come detto, fermo restando il requisito dei 3 mesi di contributi nei 12 mesi antecedenti all’inizio del periodo di congedo di maternità/paternità, la disciplina introdotta dall’art. 64 ter del T.U. consente l’erogazione delle prestazioni anche sulla base di contributi dovuti (e non versati) da parte del committente/associante.
Si precisa che la contribuzione “dovuta” sussiste solo se il committente/associante ha pagato il compenso alla lavoratrice o al lavoratore parasubordinato, ma non ha effettuato il versamento della relativa contribuzione.
Premesso ciò, se nei 12 mesi di riferimento non sono rinvenuti 3 mesi di contributi effettivamente versati, oppure se i mesi di contributi versati sono inferiori a 3, occorre procedere, mediante consultazione dell’archivio della gestione separata, nel seguente modo:
- verificare l’esistenza di compensi erogati alla lavoratrice e la contribuzione dovuta nella misura dell’aliquota piena (ossia comprensiva dell’aliquota maggiorata per le prestazioni di maternità). Gli operatori di sede possono visualizzare tali dati, per l’anno o gli anni di interesse, all’interno della casella “Presenza periodi non accreditati” cliccando la voce “SI”. La maschera successiva contiene le informazioni necessarie sulla contribuzione dovuta, in quanto presenta il compenso versato dal committente/associante alla lavoratrice interessata, con la valorizzazione della relativa contribuzione dovuta, calcolata in base all’aliquota denunciata dal committente/associante, che, come detto, per le prestazioni di maternità deve essere maggiorata, attualmente, dello 0,72%. Si rammenta che l’aliquota maggiorata è dovuta se le lavoratrici non sono assicurate ad altra forma previdenziale obbligatoria e se non sono pensionate. Pertanto, se l’aliquota visualizzata risulta non corretta, perché ad esempio è stato riscontrato che la lavoratrice era contemporaneamente assicurata per la maternità presso altra gestione previdenziale obbligatoria, l’operatore non procede alla liquidazione della prestazione e segnala tale circostanza all’Anagrafica e flussi, per i conseguenti adempimenti;
- calcolare il numero delle mensilità accreditabili ed i mesi solari coperti dalla contribuzione “dovuta”.
Individuata la contribuzione dovuta, occorre:
- reperire l’importo mensile contributivo riferito all’anno in cui è stato pagato il compenso (importo come noto rivalutato annualmente e che, nell’anno 2015, è pari ad euro 398,03 – rif. circolare Inps n. 78 del 2015);
- procedere, quindi, dividendo la predetta contribuzione dovuta per questo importo mensile contributivo in modo da ottenere il numero di mensilità accreditabili;
- individuato il numero di mensilità riconoscibili in base alla contribuzione dovuta, occorre procedere con l’attribuzione di tali mensilità ai mesi solari. A tale fine trovano applicazione le stesse regole previste per l’accreditamento della contribuzione effettiva: le mensilità dovute si attribuiscono a decorrere dal mese di gennaio dell’anno di versamento del compenso oppure, in caso di prima iscrizione, dal mese di iscrizione (rif. citata circolare Inps n. 47 del 1999 par. 1).
Si ribadisce che la contribuzione dovuta può andare anche ad integrazione della contribuzione versata per cui, nei 12 mesi di riferimento, è possibile che il requisito delle 3 mensilità sia soddisfatto, ad esempio, con 2 mensilità effettivamente accreditate e con 1 mensilità di contribuzione ancora dovuta.
E’, invece, da escludersi l’indennizzo di periodi di congedo di maternità/paternità qualora nei 12 mesi di riferimento non sia rinvenibile alcuna contribuzione, né versata né dovuta, ovvero una contribuzione, versata o dovuta, inferiore alle suddette richieste 3 mensilità.
Si sottolinea che la simulazione con la quale si attribuiscono mesi di contribuzione dovuta ha effetto ai soli fini del riconoscimento delle prestazioni di maternità; nessun altro effetto può scaturire sulla posizione contributiva, su prestazioni pensionistiche o altre prestazioni.
Restano immutati, ai fini dell’erogazione delle prestazioni in argomento, tutti gli altri requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti in ragione della specificità dell’evento (congedo di maternità o paternità per parto, adozione o affidamento); per tali aspetti si rinvia, oltre che alle disposizioni di legge vigenti, anche alle istruzioni contenute in circolari e messaggi nel tempo emanati, alcune delle quali richiamate in premessa.
Rimangono, altresì, ferme le condizioni di indennizzo del congedo parentale previgenti alla riforma: pertanto l’indennità di congedo parentale può essere corrisposta solo a condizione che nei 12 mesi antecedenti al congedo di maternità risultano almeno 3 mesi di contribuzione effettiva. Il riconoscimento dell’indennità di maternità/paternità in base alla contribuzione dovuta non è quindi sufficiente per il riconoscimento dell’indennità di congedo parentale.
Il pagamento della prestazione, come di consueto, è effettuato direttamente dalla Strutture periferiche in favore delle lavoratrici e dei lavoratori richiedenti.