Settori trasporto aereo e sistema aeroportuale
Oltre ai settori indicati nel precedente paragrafo, l’articolo 3, comma 1 della legge di riforma estende l’applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria anche alle:
- imprese di trasporto aereo, a prescindere dal numero di dipendenti;
- imprese del sistema aereoportuale, a prescindere dal numero di dipendenti.
Per quanto concerne l’aspetto dell’assoggettamento alla contribuzione sia della CIGS che della mobilità, si richiamano le considerazioni già espresse per i predetti settori del commercio, turismo e vigilanza con conseguente applicazione delle aliquote ordinarie relative a dette prestazioni.
Del resto, la contribuzione connessa alla prestazione di indennità di mobilità ordinaria, per le aziende di cui sopra, era già prevista:
- dall’articolo 1-bis del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e ulteriormente variato dall’art. 2, comma 1, della Legge n. 166 del 2008 che prevedeva misure volte a fronteggiare la crisi occupazionale nel settore del trasporto aereo, anche attraverso l’estensione dell’istituto della mobilità;
- dall’articolo 2, comma 37, della L. 22 dicembre 2008, n. 203, che sanciva, in deroga alla normativa vigente, che i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, per una durata massima di ventiquattro mesi e di mobilità possono essere concessi a favore del personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società derivate da queste ultime.
Entrambi gli articoli, tuttavia, sono stati abrogati, dal 1 gennaio 2013 dall’articolo 3, comma 46, della legge di riforma in esame.
Detta abrogazione, quindi, riguardando anche la precitata norma dell’art. 2, comma 1 della legge n. 166 del 2008, riconduce dal 1 gennaio 2013 la disciplina della durata “speciale” della cassa integrazione guadagni straordinaria e dell’indennità di mobilità per le crisi in questi settori alla durata ordinaria di queste prestazioni.
Pertanto, per il personale, anche navigante, delle imprese del trasporto aereo e delle società di gestione aeroportuale, collocato in mobilità dal 1 gennaio 2013, la durata dell’indennità di mobilità sarà quella prevista dall’articolo 2, comma 46 della legge di riforma, come richiamata nella tabella di cui al precedente punto 2.1.
Da un punto di vista operativo, quindi, nelle domande di mobilità ordinaria, presentate dai lavoratori delle aziende summenzionate, collocati in mobilità dal 1 gennaio 2013, analogamente a quanto descritto riguardo ai settori di cui al punto 2.3.1, nella procedura di pagamento non dovranno più essere inseriti i codici di intervento 561 e 562.
Detti codici, a cui si riconduce la durata speciale (36 mesi) e la possibilità di monitoraggio della spesa, rimarranno attivi fino alla naturale scadenza delle prestazioni per i collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2012.
Si fa presente, inoltre, che dal 1 gennaio 2014, l’art. 3, comma 47, lett. c) della legge di riforma, abroga l’articolo 1 ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, istitutivo del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.
Atteso che la disciplina del Fondo, ai sensi dell’art. 3, comma 44, della legge di riforma sarà adeguata alla normativa prevista dalla stessa legge con decreto interministeriale, si fa riserva di fornire successivamente istruzione più dettagliate circa la corresponsione della prestazione integrativa a carico del del Fondo Trasporto Aereo.