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APE Sociale
Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. Requisiti da verificare da parte delle sedi
(circ.100/2017) (circ.15/2019) (circ.35/2020)
L’APE sociale è riconosciuta entro i limiti annuali di spesa di cui al comma 186 della legge n. 232 del 2016.
Pertanto, le domande di APE sociale sono accolte entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l’anno 2020, di 280 milioni di euro per l’anno 2021, 83 milioni di euro per l’anno 2022 e di 8 milioni di euro per l’anno 2023 (art. 1 e 7, comma 4, del decreto).
Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei predetti limiti di spesa gli assicurati interessati all’APE sociale devono, preliminarmente alla domanda di accesso al beneficio, presentare alla sede Inps territorialmente competente una domanda (c.d. domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio) con la quale l’Inps attesta la sussistenza, anche in via prospettica, delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto, nonché la presenza di copertura finanziaria.